Cassazione Penale, Sentenza n. 36675/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 05/05/2025 che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p.. Il ricorrente contestava la carenza di motivazione: il giudice non avrebbe effettuato una concreta disamina dei fatti (due cessioni di stupefacenti e tre furti tra agosto 2023 e aprile 2024), non avrebbe valutato la possibilità di un riconoscimento per gruppi (cessionI vs furti), e avrebbe sottovalutato indicatori di programmazione unitaria quali la contiguità temporale, la tipologia delle violazioni e la condizione di tossicodipendenza del soggetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Napoli, con designazione di diverso magistrato. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice della esecuzione insufficiente e logicamente inadeguata, in particolare perché il GIP si era limitato a richiamare la presenza di altre condotte nel certificato penale definendo genericamente una "propensione al delitto" senza esaminare i concreti indici rivelatori di un'unitaria ideazione (tempi, modalità, omogeneità delle violazioni) né l'incidenza probatoria della tossicodipendenza ai sensi della modifica normativa.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
La norma, nel contesto esecutivo, consente la valutazione della continuazione; la Corte osserva che l'inserimento della menzione alla tossicodipendenza (d.l. n. 272/2005) incide sul piano probatorio come possibile elemento di riconoscimento dell'ideazione comune, ma non modifica i requisiti sostanziali della continuazione dettati dall'art. 81 c.p.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Definisce il reato continuato richiedendo l'unitarietà del disegno criminoso; la Corte ribadisce che tale unità richiede riscontro indiziario nei tempi, modalità e contenuti delle condotte e non può essere surrogata dalla mera abitualità o propensione al reato.
d.l. n. 272 del 2005
Ha introdotto il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nell'art. 671 c.p.p.; la Corte interpreta tale intervento come un fattore probatorio da valutare nella ricostruzione della possibile ideazione comune, senza tuttavia alterare i criteri sostanziali di valutazione della continuazione.
Sez. Un. n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074
Sez. Un. n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074
Giurisprudenza della Corte che, richiamata dalla sentenza, elenca gli indici rivelatori utili in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita; tali indici richiedono una disamina concreta e non possono essere sostituiti da argomentazioni generiche.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede sempre una verifica fattuale concreta: il giudice deve analizzare tempi, modalità, omogeneità del bene protetto e le causali di ciascun reato, non può limitarsi a considerazioni generiche sulla "propensione" del reo.
- La contiguità temporale e la similitudine delle modalità possono costituire indici significativi, ma non sono di per sé sufficienti: occorre valutare la presenza di una programmazione unitaria, anche solo ab origine e di massima, delle condotte in vista di un fine unico.
- La condizione di tossicodipendenza, introdotta dal d.l. 272/2005 nell'art. 671 c.p.p., va considerata come elemento probatorio che può aiutare a dimostrare l'ideazione comune, ma non esonera il giudice dall'accertamento degli altri indici richiesti dall'art. 81 c.p.
- La mera reiterazione di reati o l'abitualità delinquenziale non equivalgono all'unità del disegno criminoso: bisogna risalire dagli atti concreti all'elemento intenzionale unitario, mediante indizi specifici.
- Se il giudice della esecuzione fornisce una motivazione astratta, generica o logicamente insufficiente riguardo alla continuazione, la Cassazione annullerà e disporrà il rinvio per nuovo giudizio, indicando che il nuovo esame sia svolto da diverso magistrato.
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