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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36675/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 05/05/2025 che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p.. Il ricorrente contestava la carenza di motivazione: il giudice non avrebbe effettuato una concreta disamina dei fatti (due cessioni di stupefacenti e tre furti tra agosto 2023 e aprile 2024), non avrebbe valutato la possibilità di un riconoscimento per gruppi (cessionI vs furti), e avrebbe sottovalutato indicatori di programmazione unitaria quali la contiguità temporale, la tipologia delle violazioni e la condizione di tossicodipendenza del soggetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Napoli, con designazione di diverso magistrato. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice della esecuzione insufficiente e logicamente inadeguata, in particolare perché il GIP si era limitato a richiamare la presenza di altre condotte nel certificato penale definendo genericamente una "propensione al delitto" senza esaminare i concreti indici rivelatori di un'unitaria ideazione (tempi, modalità, omogeneità delle violazioni) né l'incidenza probatoria della tossicodipendenza ai sensi della modifica normativa.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La norma, nel contesto esecutivo, consente la valutazione della continuazione; la Corte osserva che l'inserimento della menzione alla tossicodipendenza (d.l. n. 272/2005) incide sul piano probatorio come possibile elemento di riconoscimento dell'ideazione comune, ma non modifica i requisiti sostanziali della continuazione dettati dall'art. 81 c.p.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Definisce il reato continuato richiedendo l'unitarietà del disegno criminoso; la Corte ribadisce che tale unità richiede riscontro indiziario nei tempi, modalità e contenuti delle condotte e non può essere surrogata dalla mera abitualità o propensione al reato.

  • d.l. n. 272 del 2005

    Ha introdotto il riferimento alla condizione di tossicodipendenza nell'art. 671 c.p.p.; la Corte interpreta tale intervento come un fattore probatorio da valutare nella ricostruzione della possibile ideazione comune, senza tuttavia alterare i criteri sostanziali di valutazione della continuazione.

  • Sez. Un. n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074

    Sez. Un. n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074

    Giurisprudenza della Corte che, richiamata dalla sentenza, elenca gli indici rivelatori utili in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita; tali indici richiedono una disamina concreta e non possono essere sostituiti da argomentazioni generiche.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede sempre una verifica fattuale concreta: il giudice deve analizzare tempi, modalità, omogeneità del bene protetto e le causali di ciascun reato, non può limitarsi a considerazioni generiche sulla "propensione" del reo.
  • La contiguità temporale e la similitudine delle modalità possono costituire indici significativi, ma non sono di per sé sufficienti: occorre valutare la presenza di una programmazione unitaria, anche solo ab origine e di massima, delle condotte in vista di un fine unico.
  • La condizione di tossicodipendenza, introdotta dal d.l. 272/2005 nell'art. 671 c.p.p., va considerata come elemento probatorio che può aiutare a dimostrare l'ideazione comune, ma non esonera il giudice dall'accertamento degli altri indici richiesti dall'art. 81 c.p.
  • La mera reiterazione di reati o l'abitualità delinquenziale non equivalgono all'unità del disegno criminoso: bisogna risalire dagli atti concreti all'elemento intenzionale unitario, mediante indizi specifici.
  • Se il giudice della esecuzione fornisce una motivazione astratta, generica o logicamente insufficiente riguardo alla continuazione, la Cassazione annullerà e disporrà il rinvio per nuovo giudizio, indicando che il nuovo esame sia svolto da diverso magistrato.

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