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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29396/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Giudice di pace che lo aveva condannato a due pene pecuniarie e al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva ritenuto che l'appello fosse inammissibile perché, a suo avviso, l'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 escluderebbe l'appellabilità quando è presente una condanna alla sola pena pecuniaria; il Tribunale aveva ritenuto che il ricorrente non avesse contestato la statuizione relativa al risarcimento del danno. Il ricorrente ha invece sostenuto che l'interpretazione restrittiva dell'art. 37 non è condivisa dall'orientamento maggioritario della Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, e che l'art. 574, comma 4, c.p.p. estende gli effetti dell'appello proposto avverso la responsabilità penale anche alle statuizioni civili dipendenti, perciò la sua impugnazione doveva ritenersi comunque estesa anche al capo civile.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che l'orientamento maggioritario (confermato anche da pronunce della Corte Costituzionale) coordina l'art. 37 d.lgs. 274/2000 con l'art. 574, comma 4, c.p.p., per cui l'appello proposto dall'imputato avverso i profili di responsabilità penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti (compreso il risarcimento del danno). L'ordinanza del Tribunale di Catania è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, davanti a diverso giudice.

Norme richiamate

  • art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000

    Deve essere interpretato alla luce dell'art. 574 c.p.p.: l'eccezione di inappellabilità per le sentenze che "applicano la sola pena pecuniaria" va intesa restrittivamente e non comprende le sentenze che comminano pena pecuniaria unitamente a condanna al risarcimento del danno

  • art. 574, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 574, comma 4, c.p.p.

    L'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità penale estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono da questi, ivi compresi quelli relativi al risarcimento del danno; norma decisiva per estendere l'appello alle statuizioni civili dipendenti

  • art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    art. 2, d.lgs. n. 274/2000

    Rinvio applicativo che consente di utilizzare, nel procedimento davanti al Giudice di pace, le disposizioni ordinarie del codice di procedura penale applicabili, incluso il meccanismo di estensione dell'impugnazione

  • Corte Costituzionale, sent. n. 426 del 15/12/2008

    Corte Cost., 15/12/2008, n. 426

    Ha chiarito che l'espressione "quelle che applicano la sola pena pecuniaria" va intesa come riferita alle sentenze che recano esclusivamente condanna alla pena pecuniaria e non a quelle in cui la pena pecuniaria si accompagni a condanna al risarcimento del danno, confermando un'interpretazione estensiva dell'appellabilità

Massime di principio

  • Se il giudice di pace condanna l'imputato alla pena pecuniaria ma anche al risarcimento del danno, l'imputato può proporre appello avverso la responsabilità penale e l'impugnazione si estende automaticamente alle statuizioni civili dipendenti (art. 574, comma 4, c.p.p. coordinate con art. 37 d.lgs. 274/2000).
  • La nozione di "solo pena pecuniaria" ai fini dell'inappellabilità va interpretata restrittivamente: va ritenuta inappellabile soltanto la sentenza che contenga esclusivamente la pena pecuniaria senza alcuna statuizione civile o altra conseguenza dipendente.
  • In caso di contestazione di inammissibilità dell'appello per presunta mancata impugnazione del capo relativo al risarcimento, va verificato se il motivo di impugnazione riguarda la responsabilità penale: se sì, l'appello deve essere considerato esteso anche al capo civile dipendente.
  • Quando si presta assistenza difensiva, è opportuno motivare chiaramente nell'atto di appello i punti della sentenza impugnati e richiamare l'estensione prevista dall'art. 574 c.p.p., per evitare obiezioni di inammissibilità fondate su interpretazioni restrittive dell'art. 37 d.lgs. 274/2000.
  • In caso di pronuncia di inammissibilità fondata su orientamento minoritario, è possibile impugnare in Cassazione poiché la Corte di Cassazione ha consolidato il principio di estensione dell'appello anche alle statuizioni civili dipendenti.

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