Cassazione Penale, Sentenza n. 1421/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di arresti domiciliari dall'8/10/2016 al 20/12/2016 per il reato di cui all'art. 416 c.p.. Il ricorrente propone sei motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 314 c.p.p. e 416 c.p., deducendo che il suo comportamento era conforme ai doveri aziendali e provato dall'assoluzione irrevocabile; censura per non aver valutato il comportamento successivo (ritorno in Italia, costituzione spontanea e chiarimenti); contestazione della ricostruzione circa la cd. "affectio societatis" e del fatto che l'associazione si fosse sfaldata; osservazioni sulla errata valutazione di vicende (procedimenti separati, art. 2635 c.c.) e sulla inidoneità di tali fatti a fondare gravità indiziaria; deduzione di mancata motivazione circa la gravità della colpa e sulla quantificazione dell'indennizzo; contestazioni per presunto travisamento della prova e carenze di motivazione relative al quantum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ricordato che nell'azione di riparazione per ingiusta detenzione non si tratta di riassumere la responsabilità penale, ma di verificare se il comportamento dell'imputato abbia contribuito a formare un grave quadro indiziario che giustificò la misura cautelare. La Corte d'appello aveva correttamente ritenuto sussistente una colpa grave ostativa all'indennizzo valorizzando elementi quali: a) colloqui telefonici del Binato con Colelli informandolo dell'aggiudicazione provvisoria; b) comunicazione ad Infrasit di offerte pervenute e indicazioni sui prezzi e sul livello in graduatoria; c) rapporti preferenziali con soci di Infrasit e preferenza dichiarata per l'aggiudicazione a loro favore; d) ricevimento di un orologio di valore in dono dai predetti; e) contatto post-aggiudicazione con persona segnalata dal Colelli. Tali condotte erano idonee a violare i doveri di imparzialità e correttezza (artt. 1 e 2 codice etico aziendale) e a creare l'apparenza di contiguità con l'associazione criminosa. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'ostatività, il comportamento processuale positivo successivo (ritorno, chiarimenti), ha respinto motivi dichiarati generici o non autosufficienti e ha affermato che fatti emersi in procedimenti separati, non essendo esclusi dall'utilizzabilità probatoria, potevano essere presi in considerazione. Conseguenza: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto della disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che in tale sede si valuta se il comportamento dell'indagato abbia contribuito a generare un quadro indiziario grave idoneo a giustificare la misura cautelare
art. 416 cod. pen.
Reato contestato (associazione per delinquere); la sentenza di merito aveva assolto l'imputato, ma la Cassazione chiarisce che l'assoluzione non esclude che condotte antecedenti possano aver creato ragionevoli indizi che giustificarono la misura cautelare
art. 2635 cod. civ.
Norma in materia di responsabilità per fatti inerenti la gestione della società richiamata nel ricorso; la Corte ha ritenuto che vicende correlate possano essere valutate negativamente anche se definite con esiti processuali diversi e separate rispetto al procedimento che originò la custodia
artt. 1 e 2 codice etico aziendale
Richiamati come riferimento ai doveri di imparzialità e correttezza del dipendente; la loro violazione integra elementi valutabili, anche come colpa grave, ai fini della esclusione dell'indennizzo
art. 43 cod. pen. (nozione di colpa)
Riferimento dottrinale/giurisprudenziale alla nozione di colpa come inosservanza di discipline o regole deontologiche che possono qualificare la condotta come colposa agli effetti della riparazione
Massime di principio
- Nella domanda di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta non la responsabilità penale definitiva ma se il comportamento dell'interessato abbia concorso a formare il grave quadro indiziario che giustificò la misura cautelare; condotte di connivenza o contiguità, anche se non sufficienti penalmente a dimostrare partecipazione, possono escludere l'indennizzo
- Comportamenti anteriori all'adozione della misura cautelare (contatti ambigui, comunicazione di informazioni riservate, favori o doni) possono essere valutati come indicatori di colpa grave e rilevare più del comportamento processuale successivo
- La sussistenza di procedimenti separati o di esiti processuali diversi non impedisce al giudice della riparazione di considerare fatti emersi in quegli ambiti, purché tali elementi non siano espressamente inammissibili in dibattimento
- Per la Cassazione i motivi generici, non documentati o non autosufficienti (in particolare le doglianze per travisamento della prova) sono inammissibili o destinati al rigetto: il ricorrente deve indicare gli atti, i dati probatori e dimostrarne la rilevanza decisiva
- La presenza di violazioni di doveri professionali o deontologici può essere qualificata come colpa grave se, unita ad altri elementi, crea un quadro obiettivamente idoneo a evocare un reato secondo un canone di normalità
- In sede di quantificazione dell'indennizzo il giudice ha discrezionalità e può graduare l'ammontare solo se riconosciuto il diritto; se l'ostatività è provata non sussistono i presupposti per valutare il quantum
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