Cassazione Penale, Sentenza n. 22457/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) in relazione al rinvenimento di un panetto di hashish (98,97 grammi lordi) e a una cessione contestata di 0,97 g per 10 euro. Il ricorrente deduceva: 1) insufficiente e contraddittoria valutazione probatoria e incompatibilità del dato ponderale (181 dosi medie) con l'uso personale; 2) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e incoerenza tra concessione della sospensione condizionale della pena e diniego della non menzione (art. 175 c.p.); 3) tardività della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova per effetto di preclusione normativa che però era stata eliminata dalla Consulta (sent. n. 90/2025).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato le censure sulla valutazione probatoria e sulla non compatibilità del dato ponderale con lo spaccio, ritenendo logica la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato convergenti la cessione colta in flagranza, il tentativo di occultamento, il rinvenimento del residuo sotto il sedile e la disponibilità della banconota. Ha inoltre respinto la doglianza relativa all'applicazione dell'art. 131-bis, confermando che la contestuale detenzione di quasi 100 grammi e le modalità operative escludono la tenuità. Tuttavia la Corte ha accolto due profili del ricorso: a) il diniego della non menzione è stato annullato perché la motivazione non ha spiegato perché gli elementi favorevoli alla sospensione condizionale non potessero altresì sostenere la non menzione (violazione dell'onere motivazionale); b) la declaratoria di tardività della richiesta di messa alla prova è stata ritenuta errata: la domanda presentata in appello (memoria per udienza scritta del 12/12/2025) non era tardiva perché l'accesso all'istituto era stato reso possibile soltanto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 90/2025, perciò il giudice d'appello dovrà esaminare l'istanza nel merito. Per tali parti la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; il ricorso è dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 4 e 5
Art. 73 comma 4 (detenzione ai fini di spaccio) applicato nella fattispecie; comma 5 (fattispecie di lieve entità) è distinto dalla causa di particolare tenuità: la presenza di una provvista rilevante e modalità di occultamento precludono la qualificazione come lieve entità.
Codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione complessiva di modalità, colpevolezza, entità del danno/pericolo e non abitualità; nel caso la detenzione contestuale di quasi 100 g e le modalità operative escludono la tenuità.
Codice penale, art. 175
La non menzione nel casellario giudiziale è un beneficio distinto dalla sospensione condizionale; se si concede l'uno e si nega l'altro la sentenza deve motivare specificamente perché gli elementi favorevoli all'uno non valgono per l'altro. Tale obbligo motivazionale non è stato assolto nella pronuncia impugnata.
Codice di procedura penale, art. 464-bis
Prevede termini per la proposizione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ha ritenuto che tali termini non possono sanare l'impossibilità originaria di proporre l'istanza quando la norma di accesso era oggettivamente preclusa e successivamente riaperta da pronuncia costituzionale.
Codice penale, art. 168-bis
Prima della sentenza della Consulta n. 90/2025 l'art. 168-bis era interpretato come preclusivo dell'accesso alla messa alla prova per il reato di cui all'art.73 comma 5; la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte che escludeva l'accesso, consentendo l'istanza nei procedimenti non esauriti.
Sentenza Corte costituzionale n. 90/2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che impediva la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di lieve entità ex art.73 comma 5 d.P.R. 309/1990, rendendo l'istituto accessibile e operando con efficacia nei rapporti processuali non esauriti.
Art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (convertito, legge n. 159/2023) - "decreto Caivano"
Ha incrementato la pena edittale massima (da 4 a 5 anni) per alcune fattispecie, determinando, per combinato disposto con disposizioni processuali, la preclusione originaria alla messa alla prova per il reato in esame fino alla pronuncia della Consulta.
Codice di procedura penale, art. 550, comma 2
Richiamato in relazione al rinvio operato dall'art. 168-bis e alla disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie (es. istigazione all'uso) che erano ammesse al beneficio.
Costituzione, artt. 3, 24 e 27, comma 3
Richiamati per sostenere che non si può sanzionare la parte per un'omissione di istanza quando l'ordinamento materialmente non gli consentiva di proporla: principio di ragionevolezza, diritto alla difesa e divieto di trattamento contrario alla dignità umana.
Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30
Richiamata, insieme all'art. 136 Cost., per spiegare l'efficacia temporale delle decisioni della Corte costituzionale nei rapporti processuali non esauriti.
Massime di principio
- La qualificazione della detenzione come finalizzata alla cessione non dipende solo dal dato quantitativo: il contesto (cessione colta in flagranza, occultamento, modalità operative e disponibilità del denaro) è determinante.
- Le dichiarazioni dell'acquirente coinvolto nel reato sono utilizzabili e possono essere ritenute credibili se corroborate da riscontri esterni (controllo operanti, occultamento, ritrovamento della sostanza, banconota in possesso del presunto cedente).
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione unitaria di tutte le circostanze; la presenza di una provvista significativa o di modalità tipiche del commercio preclude normalmente l'applicazione della tenuità.
- Se un giudice concede la sospensione condizionale e nega la non menzione, deve motivare esplicitamente perché gli elementi favorevoli a un beneficio non giustificano anche l'altro: mancanza di tale motivazione è motivo di annullamento.
- Una richiesta di messa alla prova presentata dopo una modifica normativa o dopo una pronuncia costituzionale che apre l'accesso all'istituto non va automaticamente considerata tardiva: va valutato se la facoltà esisteva al tempo utile o è sorta successivamente per effetto del mutamento normativo/giurisprudenziale.
- Il principio tempus regit actum non impedisce di ammettere istanze rese possibili da successiva dichiarazione di incostituzionalità quando la normativa precedente precludeva oggettivamente l'esercizio del diritto.
- In caso di contestazione di valutazione probatoria in cassazione, il sindacato è limitato alla verifica della coerenza logica della motivazione e del rispetto delle regole di valutazione: non è consentita una rinnovata valutazione del merito dei fatti.
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