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Sentenza

Sentenza n. 372/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Ancona n. 151/2024, pubblicata il 2/04/2024, RG n. 1155/2023, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500966

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione e mancato pagamento delle somme riconosciute da una sentenza del Giudice del Lavoro passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 151/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e, prima della proposizione del ricorso per ottemperanza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha lamentato l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha dedotto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché la sentenza era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale rito per accertare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione integrale del titolo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione di una sentenza nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale alla base del beneficio economico riconosciuto al ricorrente nella sentenza posta in esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato integra inottemperanza quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione alle statuizioni conformative e di condanna, inclusi gli obblighi di pagamento, e non abbia dedotto specifiche ragioni ostative.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a subentrare in caso di inutile decorso del termine.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, senza contestazione della spettanza o dell'azionabilità del credito risultante dal giudicato, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza e l'adozione degli ordini esecutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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