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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08566/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto Rugolino Domenico (capo 1-bis) ritenendo assente la perdurante operatività della cosca e non ha ravvisato la partecipazione di Rugolino all'associazione di tipo mafioso. Il PG denunciava violazione e erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p. e carenza/mancanza di motivazione, chiedendo che si valutassero correttamente le captazioni, le dichiarazioni dei collaboratori e la giurisprudenza consolidata sulla 'ndrangheta. Parallelamente vari imputati avevano proposto ricorsi per cassazione contro le condanne confermate in appello, denunciando essenzialmente: travisamento e insufficienza della prova (in particolare delle intercettazioni), uso apodittico delle pronunce definitive pregresse per dimostrare la continuità della cosca, illegittima qualificazione giuridica di talune condotte (partecipazione vs concorso esterno), errata applicazione dell'aggravante dell'associazione armata (art. 416-bis, comma 4) e vizi nella dosimetria della pena e nel mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: - accolto parzialmente il ricorso del Procuratore generale limitatamente alla posizione di Rugolino Domenico: annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto; - dichiarato parzialmente fondato il ricorso di Calabrese Domenico solo in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, annullando con rinvio quella parte e l'eventuale consequenziale trattamento sanzionatorio; - dichiarato inammissibili gli altri ricorsi dei singoli imputati (Alvaro cl. '59, Alvaro cl. '71, Alvaro Raffaele, Bonforte, Licastro, Napoli, Rossi) per aspecificità o manifestata infondatezza; conseguentemente ha mantenuto irrevocabili le affermazioni di responsabilità per gli imputati i cui ricorsi sono stati respinti o dichiarati inammissibili. Ha disposto la condanna al pagamento delle spese processuali e la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende a carico di ciascuno dei ricorrenti dichiarati inammissibili, ha rigettato richieste di liquidazione spese da parte della parte civile che non ha preso parte all'udienza. In sintesi: parziale vittoria del Procuratore generale (annullamento con rinvio su Rugolino e parziale su Calabrese), per il resto conferma delle decisioni di merito e inammissibilità dei ricorsi difensivi.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma centrale: disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte richiama i criteri interpretativi consolidati (Sezioni Unite "Mannino" e "Modaffari") sulla partecipazione quale stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo e sulla possibilità di desumere la partecipazione da indicatori fattuali non necessariamente rituali.

  • art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.

    Aggravante "associazione armata": applicabile quando il partecipe è consapevole (o ignora per colpa) della disponibilità di armi da parte del sodalizio; per le mafie storiche la disponibilità può essere desunta anche dal fatto notorio e da massime di esperienza.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aumento di pena per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis ("metodo" o "agevolazione"): distingue fattispecie oggettive e soggettive e richiede prova della consapevolezza o del dolo specifico.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Consente l'utilizzo in nuovo procedimento di accertamenti fondamentali già definiti in sentenze irrevocabili; la Corte riconosce utilizzabilità delle pronunce definitive per valutare la continuità/ notorietà della cosca se i fatti sono territorialmente e temporalmente coerenti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito ha discrezionalità; la Corte controlla che la motivazione non sia apodittica. Nel caso, rinvio limitato per Calabrese per omessa motivazione sulla concessione delle attenuanti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Criteri per il ragionamento indiziario (gravi, precisi e concordanti): richiamato come vincolo nel valutare intercettazioni e prove indiziarie; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Istituto per la riapertura dell'istruttoria dibattimentale: censurato l'uso difensivo quando il giudice ha già visionato materiale in camera di consiglio; Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito sulla non necessità di parziale acquisizione ulteriore.

  • art. 267, 268 e 271 cod. proc. pen.

    Norme sulle intercettazioni e impianti di registrazione: la Corte ha analizzato la disciplina tecnica e temporale (captatore informatico, server di transito) e ritenuto utilizzabili le intercettazioni se rispettata la registrazione/traslazione nei server della Procura, richiedendo prova specifica di inutilizzabilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze per ricorsi inammissibili: applicata la condanna degli inammissibili al pagamento delle spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria, sindacabile in Cassazione solo per vizi logici o arbitrari.

Massime di principio

  • La Cassazione non rivede il merito probatorio se la motivazione dei giudici di merito è coerente e "doppia conforme": critiche generiche o rivalutazioni alternative sono inammissibili.
  • Quando due gradi di merito sono conformi, la sentenza di appello si salda con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo: il giudice di legittimità verifica vizi logici, travisamento di prova o omessa motivazione, non la persuasività globale.
  • Per consolidare la sussistenza di una "cosca" già accertata in precedenti sentenze irrevocabili è possibile utilizzare gli accertamenti definitivi (art. 238-bis) se sussistono identità territoriali, programmatiche e soggettive o non è emersa una discontinuità rilevante.
  • In tema di associazione mafiosa la partecipazione richiede una compenetrazione stabile e un contributo concreto; la mera contiguità familiare o rapporti di conoscenza non bastano senza elementi indicativi di "messa a disposizione" e contributo causale.
  • L'aggravante dell'associazione armata può essere desunta anche dal fatto notorio e da massime di esperienza nelle mafie storiche; non è sempre necessario rinvenire materialmente le armi, purché la disponibilità risulti da indicatori concreti.
  • Le intercettazioni (anche captatore informatico) sono fonte di prova diretta; la loro utilizzabilità richiede rispetto delle regole tecniche e procedurali e, in sede di cassazione, l'onere di indicare e provare quali specifici atti sarebbero inutilizzabili è a carico di chi eccepisce.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici: la denunzia generica di "mancanza/contraddittorietà/illogicità" della motivazione è aspecifica e porta all'inammissibilità; occorre indicare esattamente le parti e il vizio denunciato.
  • Se il giudice d'appello assolve dopo una condanna di primo grado deve adeguatamente confrontarsi e motivare la diversa conclusione: l'assenza di un confronto serrato può comportare annullamento con rinvio (specialmente quando la riforma è in senso assolutorio).

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