Cassazione Civile, Ordinanza n. 40170/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'annualità 2006 emessi nell'ambito di una vicenda tributaria concernente una società in nome collettivo cessata e cancellata all'inizio del periodo d'imposta. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi di due ex soci contro gli avvisi a loro notificati per IRPEF, IVA e altri tributi, ritenendo che, essendo la società già estinta, l'attività economica fosse imputabile a un diverso soggetto. L'Agenzia delle entrate aveva proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che il gravame censurasse un mero obiter dictum della sentenza di primo grado e che non vi fosse stata una statuizione utile sull'avviso societario. In cassazione l'Agenzia deduceva, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 100 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado aveva effettivamente annullato anche l'accertamento societario e che l'appello era volto a evitare un effetto espansivo del giudicato nei confronti di un altro ex socio, già coinvolto in un parallelo contenzioso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, nel parallelo giudizio riguardante l'altro ex socio, era già intervenuta un'ordinanza di legittimità che aveva chiarito come la sentenza di primo grado avesse riguardato solo la posizione dei due ex soci presenti in quel processo e non avesse formato un giudicato estensibile all'altro soggetto. Di conseguenza, poiché l'unico interesse dedotto dall'Agenzia era impedire un preteso giudicato "espansivo" a favore dell'altro ex socio, tale interesse è venuto meno e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello; la Corte non entra nel merito del vizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 53 d.lgs. 546/1992
norma richiamata dall'Agenzia a fondamento del diritto di appello nel processo tributario; la Corte non la interpreta nel merito, ritenendo assorbente la mancanza di interesse attuale.
art. 100 c.p.c.
richiamato per sostenere la sussistenza dell'interesse ad agire e ad impugnare; la Corte afferma che l'interesse al ricorso è venuto meno in seguito alla decisione parallela.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato nel precedente giurisprudenziale riportato in sentenza per spiegare l'imputazione del reddito dei soci nelle società di persone o di fatto.
artt. 1 e 2 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599
richiamati nel precedente giurisprudenziale riportato per distinguere il soggetto passivo dell'imposta nei casi di società di fatto o inesistente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interesse a ricorrere deve sussistere fino alla decisione: se sopravviene un provvedimento che elimina l'utilità concreta perseguita con il ricorso, quest'ultimo diviene inammissibile per carenza di interesse.
- Il giudicato esterno o la pretesa efficacia espansiva di una decisione può essere invocata solo in presenza di piena identità soggettiva tra i processi o di un effettivo contenuto decisorio idoneo a estendersi ad altri soggetti; in difetto, non vi è preclusione processuale.
- In materia di accertamento tributario riferito a società cessate o inesistenti, la sorte delle pretese verso i soci dipende dall'effettiva riconducibilità dell'attività economica: la verifica deve essere compiuta in concreto e non può fondarsi automaticamente su un annullamento pronunciato in favore di altri soggetti.
- La deduzione di violazione di legge in cassazione non può essere esaminata quando la parte ricorrente non conservi un interesse attuale e concreto alla decisione della censura.
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