Ordinanza n. 986/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: a) della nota del 10.9.2025, con cui il Direttore Generale dell'Università di Napoli “L'Orientale” ha risposto negativamente alla istanza di scorrimento della graduatoria del concorso per n. 1 posto di Dirigente di II fascia per le esigenze dell'Area Risorse Umane ed Affari Istituzionali, approvata con Decreto del Direttore Generale, rep. 535/2024, in data 13.11.2024, per la copertura di un posto di Dirigente di II fascia a tempo pieno e indeterminato per le esigenze dell'Area dei Servizi alla Didattica e Ricerca della medesima Università; b) del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell'Università di Napoli “L'Orientale”, triennio 2025-27, contenente il Piano Triennale dei Fabbisogni 2025-2027, e della relativa delibera di approvazione adottata nella seduta del Consiglio di amministrazione in data 29.1.2025; c) per quanto occorrer possa e nei limiti dell'interesse, del Regolamento di Ateneo per l'accesso a tempo indeterminato nel ruolo del personale Dirigente e per la definizione delle modalità di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, emanato con D.R. n. 290 del 28.03.2024; d) per quanto occorrer possa e nei limiti dell'interesse, del Regolamento di Ateneo per la mobilità del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, emanato con D.R. n.544 del 10.06.2025; e) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30 marzo 2026, per l’annullamento: a) nei limiti dell’interesse, del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell’Università di Napoli “L’Orientale”, triennio 2026-28, contenente il Piano Triennale dei Fabbisogni 2026-2028, reso pubblico in data 16.2.2026 sul sito internet di Ateneo https.//unior.it, nella sezione Amministrazione Trasparente; b) nei limiti dell’interesse, del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell’Università di Napoli “L’Orientale”, triennio 2025-27, contenente il Piano Triennale dei Fabbisogni 2025-2027, e della relativa delibera di approvazione adottata nella seduta del Consiglio di amministrazione in data 29.1.2025; c) del Decreto del Direttore Generale, rep n. 803, in data 27.10.2025, conosciuto all’atto del relativo deposito nel giudizio, con cui è stato disposto il trattenimento in servizio del Dirigente di II fascia, Dott. Antonio Sinno, per dodici mesi, ovvero dal 1°.3.2026 sino al 28.2.2027, presso l’Università l’Orientale di Napoli, con l’incarico di Capo dell’Area dei Servizi alla Didattica ed alla Ricerca, e con espressa previsione che, a decorrere dal 1°.3.2027, il rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con l’Ateneo si intenderà irrimediabilmente risolto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di scorrimento della graduatoria concorsuale, atti programmatori del fabbisogno di personale e trattenimento in servizio del dirigente titolare del posto richiesto
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato nella graduatoria di un concorso per un posto di dirigente di II fascia presso l'Area Risorse Umane e Affari Istituzionali, ha impugnato il diniego dell'Università alla richiesta di utilizzare quella graduatoria per coprire un posto di dirigente presso l'Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca. Ha inoltre impugnato il PIAO e i relativi piani triennali dei fabbisogni di personale, i regolamenti di Ateneo in materia di accesso e mobilità e, con motivi aggiunti, il PIAO 2026-2028 e il decreto con cui l'Università ha disposto il trattenimento in servizio per dodici mesi del dirigente che ricopriva il profilo richiesto. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati. Il giudice ha valutato, in particolare, la sussistenza dei presupposti per lo scorrimento della graduatoria, la legittimità del trattenimento in servizio e l'interesse diretto, concreto e attuale all'impugnazione degli atti programmatori.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni juris. Quanto allo scorrimento, ha ritenuto che l'identità dei posti, necessaria per applicare tale regola, non possa essere desunta dalla sola equivalenza dell'inquadramento e della posizione economica, poiché mansioni appartenenti alla stessa area e categoria possono richiedere competenze differenti. In via sommaria, ha quindi rilevato la diversità tra il posto di dirigente dell'Area Risorse Umane e Affari Istituzionali oggetto del precedente concorso e quello di dirigente dell'Area dei Servizi alla Didattica e alla Ricerca, ritenendo tale diversità idonea a escludere i presupposti dello scorrimento. Quanto all'impugnazione del trattenimento in servizio, ha considerato applicabile l'art. 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024, che consente alle pubbliche amministrazioni di trattenere il personale di cui ritengano necessario continuare ad avvalersi non soltanto per tutoraggio e affiancamento ai neoassunti, ma anche per esigenze funzionali non diversamente assolvibili. Infine, ha ritenuto non apparire sussistente un interesse diretto, concreto e attuale all'impugnazione di atti meramente programmatici quali il PIAO e il piano triennale dei fabbisogni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente nel giudizio amministrativo.
art. 1, comma 165, legge n. 207 del 2024
per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti; per esigenze funzionali non diversamente assolvibili
Consente alle pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio il personale dipendente di cui ritengano necessario continuare ad avvalersi, anche per esigenze funzionali non diversamente assolvibili e non solo per tutoraggio o affiancamento ai neoassunti.
Massime di principio
- Lo scorrimento di una graduatoria concorsuale presuppone l'identità dei posti tra la procedura selettiva originaria e quella successiva; tale identità non può essere desunta dalla sola equivalenza dell'inquadramento e della posizione economica, quando le mansioni e le competenze richieste per i due profili siano diverse.
- La diversa area funzionale cui sono riferiti due posti dirigenziali può escludere, già in sede cautelare, l'applicabilità dello scorrimento della graduatoria formata per la copertura del primo posto a quella destinata alla copertura del secondo.
- L'art. 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024 consente alle pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio il personale dipendente ritenuto necessario non solo per tutoraggio o affiancamento ai neoassunti, ma anche per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.
- Gli atti meramente programmatori relativi al fabbisogno di personale, come il PIAO e il piano triennale dei fabbisogni, non sono direttamente impugnabili in assenza di un interesse diretto, concreto e attuale.
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