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Sentenza

Sentenza n. 308/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione, 1) della determinazione n. 415 del 28 agosto 2025 del Responsabile del Settore 3, Ufficio Tecnico, Suap, Protezione Civile del Comune di Santa Maria a Monte recante “oggetto: Procedura negoziata per la concessione di servizi di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale – palestra Paolo Novelli e pertinenze annesse all'interno del complesso sportivo “Romano Fogli” - aggiudicazione definitiva”; 2) della determinazione n. 405 del 18 agosto 2025, del Responsabile del Settore 3, Ufficio Tecnico, Suap, Protezione Civile del Comune di Santa Maria a Monte recante “oggetto: Procedura negoziata per la concessione di servizi di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale – palestra Paolo Novelli e pertinenze annesse all'interno del complesso sportivo “Romano Fogli” – Approvazione verbali e istruttoria”; 3) della determinazione n. 352 del 18 luglio 2025 del Responsabile del Settore 3, Ufficio Tecnico, Suap, Protezione Civile del Comune di Santa Maria a Monte a “oggetto: Procedura negoziata per la concessione di servizi di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale – palestra Paolo Novelli e pertinenze annesse all'interno del complesso sportivo “Romano Fogli” – Approvazione verbali e istruttoria - Nomina della commissione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023”; 4) della lettera di invito e relativi allegati il disciplinare di gara, approvati con Determinazione n. 262 del 30 maggio 2025; 6) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguenziale e/o connesso, ancorché non ancora conosciuto; e, per l'effetto, per il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara de qua, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.; e per la condanna dell'Amministrazione resistente ad aggiudicare la suddetta gara alla ricorrente, a stipulare con la ricorrente il contratto, rispetto al quale la ricorrente si rende prontamente e tempestivamente disponibile a subentrare; e per la condanna dell'Amministrazione resistente a risarcire per equivalente i danni patiti e patendi dalla medesima ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti e degli atti impugnati, nonché dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa;

Giustizia amministrativa202502784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura negoziata e aggiudicazione definitiva della concessione dei servizi di gestione di una palestra comunale e relative pertinenze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata, nonché gli atti di gara, la nomina della commissione e la lettera di invito con il disciplinare, chiedendo l’annullamento, l’aggiudicazione in proprio favore, il subentro nel contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno. Ha dedotto, anzitutto, la violazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e la lesione del diritto di difesa per la parziale ostensione della documentazione di gara; tali questioni erano anche oggetto di autonomo giudizio ex art. 116 c.p.a. Ha poi lamentato l’illegittimo ricorso al soccorso istruttorio, sostenendo che la stazione appaltante avrebbe consentito all’aggiudicataria di integrare un requisito di partecipazione e modificare ex post l’offerta mediante la regolarizzazione della parte del DGUE relativa alla copertura assicurativa per i rischi professionali. La ricorrente ha inoltre denunciato un’asimmetria informativa, assumendo che l’aggiudicataria avesse beneficiato di informazioni riservate relative alla possibile copertura della pista di pattinaggio, situata in prossimità di un elettrodotto. Ha contestato i punteggi attribuiti dalla commissione per i criteri tabellari e discrezionali, sostenendo che le sarebbero stati illegittimamente decurtati punti e che i coefficienti assegnati alle proprie offerte fossero irragionevoli e contraddittori rispetto a quelli attribuiti alla controinteressata. Ha infine prospettato, in termini generici, l’anomalia e l’inattendibilità economico-finanziaria dell’offerta dell’aggiudicataria, nonché la violazione delle finalità della gara e dei principi di fiducia e risultato; nelle memorie ha introdotto ulteriori contestazioni sul modello DGUE utilizzato dall’aggiudicataria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha negato la riunione con il distinto giudizio avente a oggetto l’accesso alla documentazione di gara, ritenendo diversi gli oggetti e preferibile la trattazione separata. Ha respinto la richiesta di cancellazione di una frase del ricorso, non ritenendola eccedente i limiti di correttezza e convenienza processuale previsti dall’art. 89 c.p.c., applicabile tramite l’art. 39 c.p.a. Ha ritenuto inammissibili per genericità le prime due censure sulla trasparenza e sull’asserita opacità dell’azione amministrativa, rilevando comunque l’assenza di prova di violazioni idonee a incidere sulla legittimità degli atti. La censura sul soccorso istruttorio è stata respinta: la polizza per i rischi professionali costituiva un obbligo della fase esecutiva gravante sull’aggiudicatario, non un requisito di partecipazione né un elemento dell’offerta tecnica. La relativa inesattezza del DGUE era quindi sanabile ai sensi dell’art. 101 d.lgs. 36/2023, poiché il soccorso non aveva comportato la modifica dell’offerta tecnica o economica. È stata respinta anche la doglianza sull’asimmetria informativa, poiché le iniziative presso il gestore della rete elettrica e l’autorità ambientale erano state sollecitate dalla stessa aggiudicataria nell’ambito della propria attività preparatoria; il Comune si era limitato a trasmettere la richiesta senza fornire informazioni riservate, accessibili anche agli altri operatori interessati. Quanto ai punteggi tabellari, la commissione non aveva sottratto punti alla ricorrente, ma aveva applicato il limite massimo previsto dalla lex specialis. La definizione dei criteri e dei relativi pesi rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità o per criteri non trasparenti e non intellegibili, vizi non dedotti né dimostrati. Le valutazioni tecniche sui criteri discrezionali non sono risultate manifestamente irragionevoli o inattendibili: il coefficiente 0,6 era giustificato dalla valutazione complessiva delle offerte e dal riscontro di elementi positivi e criticità; il diverso coefficiente relativo al piano di investimento era motivato dalla maggiore puntualità dell’aggiudicataria sulle modalità di finanziamento, ammortamento e realizzazione, nonché dalla produzione di allegati tecnici. Le contestazioni sulla maggiore utilità dei rispettivi progetti miravano inammissibilmente a sostituire il giudizio della ricorrente a quello della commissione. Le doglianze sull’anomalia dell’offerta sono state ritenute generiche, comunque infondate e prive di riscontro probatorio; quelle sviluppate nelle memorie erano inoltre tardive e irritualmente introdotte senza motivi aggiunti. Le ulteriori contestazioni sul modello DGUE, formulate per la prima volta nelle memorie, sono state dichiarate inammissibili e comunque inidonee a incidere sulla legittimità dell’aggiudicazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori in favore di ciascuna delle due parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    “Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa ... con la domanda di partecipazione ... o con il documento di gara unico europeo ...; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto ... con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.”

    Il soccorso istruttorio consente di integrare e sanare le lacune o inesattezze della domanda, del DGUE e degli altri documenti richiesti per la partecipazione, purché non si incida sull’offerta tecnica o economica e non sia resa incerta l’identità del concorrente. Nel caso concreto era legittimo chiedere chiarimenti e integrazioni sul DGUE, perché la copertura assicurativa riguardava la fase esecutiva e non costituiva requisito di partecipazione.

  • art. 93 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la nomina della commissione giudicatrice, senza che il giudice ravvisi specifici vizi nella nomina.

  • art. 121 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, non esaminata favorevolmente a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda di declaratoria di inefficacia e subentro, non accolta per il rigetto dell’impugnazione.

  • art. 70 c.p.a.

    Il giudice esclude la riunione con il separato giudizio sull’accesso, ritenendo che, nonostante la connessione, i due giudizi abbiano oggetti differenti e possano essere trattati separatamente.

  • art. 116 c.p.a.

    Richiamato per il distinto ricorso proposto dalla concorrente in materia di accesso alla documentazione di gara.

  • art. 89 c.p.c.

    Non sussistono i presupposti per la cancellazione della frase contestata, perché essa non supera i limiti della correttezza e della convenienza processuale.

  • art. 39 c.p.a.

    Costituisce il fondamento del rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 89 c.p.c.

  • art. 22 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne invoca la violazione in tema di trasparenza e regole tecniche delle procedure di affidamento, ma la censura è formulata in modo generico e non dimostra violazioni incidenti sulla legittimità degli atti.

  • art. 12.1.3 del disciplinare di gara

    Prevedeva criteri tabellari per storicità, esperienza, tesserati, qualificazione degli istruttori e titoli sportivi, con punteggi massimi predeterminati; la commissione ha legittimamente applicato tali massimali.

  • art. 19 del capitolato

    “Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune e dei terzi ... Il Concessionario pertanto deve: stipulare apposita polizza assicurativa ...”

    La disposizione colloca l’obbligo di stipulare le polizze assicurative nella fase di esecuzione, a carico del concessionario, e non lo configura come requisito di partecipazione o elemento dell’offerta tecnica.

Massime di principio

  • Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 101 d.lgs. 36/2023 consente di integrare o sanare omissioni, inesattezze e irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e degli altri documenti richiesti per la partecipazione, quando la carenza non incida sull’offerta tecnica o economica e non renda incerta l’identità del concorrente.
  • Un obbligo previsto dalla lex specialis esclusivamente per la fase di esecuzione del contratto, come la stipula di una polizza assicurativa a carico dell’aggiudicatario, non costituisce requisito di partecipazione né elemento dell’offerta e le relative inesattezze nella documentazione amministrativa possono essere oggetto di soccorso istruttorio.
  • La previsione dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e dei relativi punteggi massimi rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, criteri non trasparenti o non intellegibili, ovvero impedimento alla formulazione di un’offerta consapevole.
  • Le valutazioni della commissione di gara sulle offerte tecniche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudizio del concorrente o del giudice, salvo che risultino manifestamente abnormi, inattendibili o tecnicamente insostenibili.
  • La deduzione di violazioni dei principi di trasparenza, fiducia e risultato non è sufficiente in termini astratti: il ricorrente deve indicare specificamente la disposizione violata, la condotta amministrativa contestata e l’incidenza concreta del vizio sulla legittimità dell’aggiudicazione.
  • Contestazioni nuove formulate per la prima volta nelle memorie, quando ampliano l’oggetto dell’impugnazione, sono inammissibili se non introdotte mediante motivi aggiunti; le censure generiche sull’anomalia dell’offerta sono comunque inidonee se non supportate da elementi probatori.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorioCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaTrasparenza e pubblicità

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