Cassazione Civile, Ordinanza n. 13429/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una banca si è insinuata nel passivo fallimentare per un importo complessivo di euro 601.755,55; il tribunale ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla banca. La ricorrente ha impugnato il decreto deducendo, con due motivi, la violazione e falsa applicazione di norme in tema di agevolazioni/contribuzioni e nullità parziale del negozio, nonché la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 93 l.fall. Tuttavia, la Corte non è entrata nell’esame di tali censure perché ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso: l’atto era stato sottoscritto da un avvocato munito di sola procura notarile generale alle liti, priva di qualsiasi riferimento alla sentenza impugnata e alla specifica impugnazione da proporre.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto dirimente il difetto di valida sottoscrizione dell’atto di ricorso per cassazione, in quanto l’avvocato che lo aveva firmato risultava munito soltanto di procura generale notarile, non idonea a legittimare la proposizione del ricorso in cassazione perché non riferita alla sentenza impugnata e all’impugnazione da proporre. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della curatela e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 100, lett. a), L. 662/1996
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi, senza esame nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso
art. 15, L. 266/1997
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi, senza esame nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso
artt. 5 e 6, D.M. 26 giugno 2012
richiamati tra le norme asseritamente violate nei motivi, senza esame nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso
art. 1418 c.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro di censura, senza scrutinio nel merito
art. 1419 c.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro di censura, senza scrutinio nel merito
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sulla distribuzione dell’onere probatorio, ma non esaminato per l’inammissibilità
art. 93 l.fall.
richiamato come norma in tema di insinuazione al passivo, ma non esaminato per l’inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore munito di sola procura notarile generale alle liti, quando la procura non contenga alcun riferimento specifico alla sentenza impugnata e all’impugnazione da proporre.
- La validità della procura speciale per il ricorso per cassazione richiede una riferibilità concreta all’impugnazione da esperire; una procura generale, anche se autenticata da notaio, non è sufficiente se resta slegata dal singolo giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali preliminari, la Corte non esamina i motivi di merito e provvede sulle spese secondo soccombenza, oltre a dare atto del possibile raddoppio del contributo unificato.
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