Cassazione Penale, Sentenza n. 10037/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto la continuazione tra due sentenze e ha determinato la pena complessiva in mesi quattro e giorni quindici di reclusione, respingendo la richiesta di conversione della pena in sanzione sostitutiva pecuniaria. Il difensore ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 53 e seguenti l.n. 689/1981, dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe poteri analoghi al giudice della cognizione di rideterminare la pena e quindi di applicare la pena sostitutiva dopo la rideterminazione; in subordine è stata prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 111 e 27 Cost. e dell'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ricostruito le condanne: due mesi di reclusione (Tribunale di Treviso 07/01/2019, irrevocabile 25/05/2019) e tre mesi e dieci giorni (Tribunale di Venezia 30/10/2020, irrevocabile 14/02/2024). La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina transitoria dell'art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, richiamata dal giudice di merito, secondo cui l'accesso alle pene sostitutive richiede il tempestivo esercizio dei termini previsti (domanda nel giudizio di cognizione ove consentita, o entro 30 giorni dall'irrevocabilità se la Cassazione era in corso). Poiché la sanzione sostitutiva non era stata chiesta nel termine e/o già valutata dal giudice della cognizione (con giudicato), il giudice dell'esecuzione non poteva rimettere in discussione la scelta del giudice di merito né convertire la pena rideterminata in sede di esecuzione. Inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui, nel caso di reati unificati per continuazione, non è possibile esaminare isolatamente una frazione di pena per concedere una sanzione sostitutiva. La questione di costituzionalità proposta è stata ritenuta priva di rilevanza nel caso concreto, essendo mancata la tempestiva prospettazione nel giudizio di cognizione.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata come motivo di impugnazione (vizi di motivazione), ma la Corte ha ritenuto infondate le doglianze mosse ai sensi di tale articolo.
art. 53 e seguenti, legge 24 novembre 1981, n. 689
La disciplina delle pene sostitutive è stata valutata alla luce delle modifiche e della compatibilità con il giudizio di esecuzione; la Corte ha ritenuto che l'applicabilità delle pene sostitutive fosse subordinata al rispetto dei termini transitori e alla tempestiva richiesta in sede di cognizione o nei termini stabiliti dal d.lgs. 150/2022.
art. 81 cod. pen.
Riconoscimento del vincolo della continuazione comporta la formazione di una pena unica; la Corte ha ricordato che la rideterminazione della pena in sede di cognizione poteva già considerare o escludere le sanzioni sostitutive e che, una volta formato il giudicato, non è rimessa alla sede esecutiva la revisione di quella valutazione.
art. 671, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente come norma che agevolerebbe l'applicazione di benefici dopo il riconoscimento della continuazione; la Corte ha ritenuto che tale norma non autorizzi il giudice dell'esecuzione a rimettere in discussione scelte già operate dal giudice di cognizione e coperte da giudicato.
art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022
«le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio»
La Corte ha applicato la disciplina transitoria per stabilire i termini e le condizioni in cui era possibile richiedere le pene sostitutive per procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto; ha ritenuto che tali termini siano perentori e che, se non rispettati, precludono l'accesso alle sanzioni sostitutive in sede esecutiva.
art. 53 l.n. 689/81 (come modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
Riferimento alla possibilità di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva; la Corte ha osservato che la possibilità dipendeva dall'esercizio tempestivo dei rimedi e dalla valutazione del giudice di cognizione.
art. 666 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione; la Corte ha richiamato che la presentazione dell'istanza deve avvenire nei termini previsti dalla normativa transitoria quando è applicabile.
art. 133 cod. pen., artt. 111 e 27, comma 3, Cost., art. 6 CEDU
Norme richiamate nella prospettazione di illegittimità costituzionale; la Corte le ha menzionate come basi della censura, ma ha ritenuto la questione non rilevante nel caso concreto per via della mancata tempestiva iniziativa in sede di cognizione e dell'esistenza del giudicato.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione valutazioni del giudice della cognizione ormai coperte da giudicato, compresa la decisione di non applicare sanzioni sostitutive quando l'accesso a tali sanzioni era possibile e non richiesto nei termini.
- La rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento della continuazione non apre automaticamente una nuova finestra temporale per chiedere la conversione in pena pecuniaria: l'accesso alle sanzioni sostitutive è subordinato al rispetto delle disposizioni transitorie e dei termini stabiliti (es. art. 95 d.lgs. 150/2022).
- Se le norme più favorevoli (sulle sanzioni sostitutive) potevano essere richieste in sede di cognizione e non sono state richieste, la sede esecutiva non può sanare la mancata richiesta una volta formato il giudicato.
- Nel caso di reati riuniti per continuazione non è possibile valutare isolatamente una frazione della pena per concedere una sanzione sostitutiva: la valutazione va effettuata sulla pena risultante nel suo complesso.
- Le censure di illegittimità costituzionale in materia procedurale possono risultare irrilevanti se il ricorrente non ha rispettato i rimedi e i termini processuali previsti per far valere i propri diritti nella fase di cognizione.
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