Sentenza n. 558/2026 - Palermo, Sezione 5
Per l’annullamento: - del Decreto Assessoriale dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 73 del 5 febbraio 2025, trasmesso via PEC in data 14 febbraio 2025 unitamente alla nota prot. n. 2634 del 13 febbraio 2025, adottato in esecuzione della sentenza n. 566/2024, pubblicata il 22 luglio 2024 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la quale è stata disposta l’inclusione dei Comuni di Santo Stefano di Quisquina e Bisacquino nel novero dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con conseguente rimodulazione delle somme loro spettanti per l’anno 2013 secondo gli importi indicati nella tabella allegata al decreto medesimo, ai fini della determinazione delle risorse di parte corrente e per investimenti nell’ambito del Fondo delle Autonomie Locali, autorizzato dall’art. 15, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9; - di ogni altro provvedimento, anche non conosciuto, relativo alla procedura di riparto del Fondo delle Autonomie Locali per l’anno 2013; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. E per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciute le maggiori somme loro spettanti a seguito del corretto calcolo dei trasferimenti dovuti, in quanto rientranti tra i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in esecuzione della predetta sentenza n. 566/2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, salvo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto assessoriale n. 73 del 5 febbraio 2025, adottato in esecuzione della sentenza CGARS n. 566/2024, relativo alla riclassificazione demografica e alla rideterminazione dei trasferimenti del Fondo delle Autonomie Locali per l’anno 2013
Esito
Favorevole al ricorrente (comuni ricorrenti)
La controversia
I Comuni ricorrenti sostenevano di essere stati erroneamente classificati, per l’anno 2013, tra gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonostante i dati censuari aggiornati attestassero una popolazione inferiore a tale soglia. La sentenza CGARS n. 566/2024 aveva imposto la loro inclusione nella fascia demografica inferiore ai 5.000 abitanti e la rideterminazione dei trasferimenti. Il successivo D.A. n. 73/2025 li aveva formalmente ricollocati nella fascia corretta, ma aveva calcolato le somme sulla base delle assegnazioni storiche del 2012, determinate quando i Comuni erano stati erroneamente collocati nella fascia superiore. I ricorrenti hanno dedotto: violazione ed elusione del giudicato; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per disparità di trattamento rispetto ad altri Comuni appartenenti alla medesima fascia; eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di istruttoria e disparità di trattamento; violazione dell’art. 15 della l.r. n. 9/2013; incompetenza relativa dell’Assessore, ritenendo l’atto di natura gestionale e quindi spettante al Dirigente generale. Hanno inoltre chiesto l’accertamento del diritto alle maggiori somme e il risarcimento dei danni. La Regione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza e ha sostenuto la piena esecuzione del giudicato, limitata alla riclassificazione e alla rideterminazione per il solo anno 2013.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana, poiché il provvedimento era imputabile all’Assessorato regionale, dotato di autonoma competenza funzionale e processuale; le spese nei confronti della Presidenza sono state compensate. Nel merito, il ricorso è stato accolto nei confronti dell’Assessorato. Il giudice ha escluso la nullità per violazione o elusione del giudicato in senso tecnico, poiché il comando conformativo della sentenza CGARS era stato formalmente recepito mediante la ricollocazione dei Comuni nella fascia inferiore ai 5.000 abitanti. Tuttavia, il decreto è stato annullato per illegittimità derivante da eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e irragionevolezza. L’Amministrazione aveva infatti utilizzato automaticamente le assegnazioni storiche del 2012, formatesi sulla base dell’erronea classificazione demografica, senza rivalutare l’impatto economico della corretta riclassificazione. In tal modo aveva mantenuto effetti finanziari fondati su un presupposto fattuale erroneo e aveva realizzato una riedizione solo parziale del potere. Il TAR ha inoltre ravvisato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., poiché i Comuni ricorrenti avevano ricevuto contributi significativamente inferiori rispetto ad altri enti della stessa fascia demografica, senza una motivazione oggettiva e plausibile. Il D.A. n. 73/2025 è stato quindi annullato limitatamente alla posizione dei ricorrenti. L’Assessorato è stato condannato al pagamento di € 2.500,00 oltre oneri e accessori; le spese nei confronti della Presidenza sono state compensate. Non risultano accolte autonome domande di accertamento o risarcimento nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 15, comma 1, l.r. 15 maggio 2013, n. 9
Prevede l’autorizzazione del Fondo delle Autonomie Locali e la determinazione dei criteri di riparto mediante decreto assessoriale.
artt. 2 e 3 D.A. n. 340/2013
Ancoravano la quantificazione dei trasferimenti per il 2013 alle assegnazioni dell’anno 2012, secondo il criterio dell’assegnazione storica; tale criterio è stato ritenuto illegittimamente applicato ai ricorrenti senza considerare che la base storica era stata formata su un’erronea classificazione demografica.
artt. 3 e 97 Cost.
Impongono il rispetto dell’uguaglianza, dell’imparzialità e del buon andamento; la differenziazione dei contributi tra Comuni appartenenti alla medesima fascia deve essere sorretta da ragioni oggettive e da una motivazione coerente.
D.P. Reg. n. 12/2016, attuativo della l.r. n. 19/2008
Attribuisce alla Presidenza della Regione legittimazione passiva nelle controversie relative alle proprie attribuzioni dirette, mentre gli Assessorati regionali hanno autonoma competenza funzionale e processuale per i provvedimenti di loro emanazione.
art. 2 l.r. n. 10/2000
È stato invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di incompetenza relativa, ma il giudice non ha deciso espressamente tale motivo nel passaggio motivazionale riportato.
Massime di principio
- L’esecuzione di una pronuncia amministrativa che impone la riclassificazione di un ente ai fini del riparto di risorse pubbliche non può esaurirsi nella formale modifica della classificazione: l’amministrazione deve rideterminare concretamente gli effetti finanziari sulla base del presupposto corretto.
- È illegittimo utilizzare automaticamente un criterio di assegnazione storica quando il dato storico è stato determinato sulla base di un presupposto fattuale successivamente accertato come erroneo, se non viene previamente rivalutato l’impatto economico della correzione del presupposto.
- La formale recezione del comando contenuto nel giudicato esclude, in assenza di una sua radicale elusione, la nullità per violazione o elusione del giudicato, ma l’incompleta considerazione delle conseguenze sostanziali della pronuncia può determinare l’annullabilità dell’atto per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e irragionevolezza.
- Nel riparto di risorse pubbliche, la disparità di trattamento tra enti appartenenti alla medesima fascia o a situazioni omogenee è illegittima quando non sia giustificata da ragioni oggettive, coerenti e adeguatamente esplicitate dall’amministrazione.
- La Presidenza di una Regione non è legittimata passivamente per controversie riguardanti provvedimenti imputabili a un Assessorato dotato di autonoma competenza funzionale e processuale, quando l’Assessorato sia stato anch’esso correttamente evocato in giudizio.
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