Cassazione Penale, Sentenza n. 17821/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione (trasferimento) del procedimento penale n. 936/2017 R.G.N.R. - 468/2018 R.G.T. pendente innanzi al Tribunale di Gela, per presunta situazione di legittimo sospetto e carenza di imparzialità dell'ufficio giudiziario locale derivante dalle numerose denunce e segnalazioni effettuate dall'istante contro più magistrati e funzionari; l'istante ha sostenuto che tali denunce avrebbero creato una contrapposizione diffusa e un pregiudizio non meramente astratto sull'indipendenza e imparzialità dell'organo giudicante nel suo complesso
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che non sia stata dimostrata una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale tale da compromettere l'imparzialità dell'ufficio giudiziario nella sua interezza. È stato ricordato che la rimessione è uno strumento eccezionale e può operare solo quando sussiste un concreto e non opinabile pericolo di inquinamento del giudizio dovuto a fattori esterni; conflitti o denunce rivolte a singoli magistrati (anche numerose) non soddisfano tale requisito e, per questi casi, sono idonei i rimedi ordinari dell'astensione e della ricusazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 45 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità di trasferire la regiudicanda; la norma è collegata al principio secondo cui la rimessione costituisce deroga al giudice naturale e può trovare applicazione in casi eccezionali
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità manifesta dell'istanza
Corte costituzionale, n. 168/2006
Richiamata a monte per affermare che la rimessione è deroga al giudice naturale e va applicata solo in presenza di gravi situazioni locali che turbano lo svolgimento del processo
Cass. Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019 (Bonura)
Precisa che la rimessione è eccezionale e operativa solo se esistono gravi situazioni locali che creano un contesto a favore o contro una parte tale da ledere indipendenza e imparzialità dell'organo giudicante nel suo complesso
Cass. Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017 (Ierbulla)
Sottolinea che la rimessione tutela l'imparzialità sul piano oggettivo preservando il processo da un rischio concreto, non opinabile, di essere inquinato da fattori esterni
Cass. Sez. 5, n. 11953 del 04/02/2020 (Amara)
Afferma che i motivi di legittimo sospetto si configurano solo in presenza di una grave situazione locale che investa l'ufficio nel suo complesso; conflitti con singoli magistrati devono essere trattati con astensione o ricusazione
Legge 27 febbraio 2015, n. 18
Citata in riferimento alla disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati; la Corte osserva che neanche azioni civili multiple contro magistrati determinano di per sé una "grave situazione locale" per ottenere la rimessione
Massime di principio
- La rimessione del processo ad altro ufficio giudiziario è uno strumento del tutto eccezionale: occorre dimostrare una "grave situazione locale" esterna alla normale dialettica processuale, capace di influire concretamente e obiettivamente sull'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario
- Denunce o conflitti promossi da un imputato nei confronti di più magistrati non costituiscono automaticamente motivo valido per la rimessione; per i casi che riguardano singoli giudici o magistrati sono adeguati gli istituti dell'astensione e della ricusazione
- Per ottenere la rimessione è necessario produrre elementi concreti e obiettivi (non mere ipotesi o timori generici) che dimostrino il rischio attuale di inquinamento del giudizio dovuto a fattori esterni all'ufficio
- Le istanze manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente la fondatezza prima di proporre la rimessione
- In situazioni analoghe, documentare fatti esterni alla dialettica giudiziaria (es. pressioni di terzi, campagne denigratorie diffuse, problemi di ordine pubblico locale che incidono sul processo) è cruciale per prospettare una "grave situazione locale"
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