Ordinanza n. 2886/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 20541/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 20541/2024, che aveva respinto il ricorso contro la delibera AGCom di approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per il 2017 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)
Esito
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza del TAR sostenendo, in via generale, che il giudice di primo grado avrebbe limitato il sindacato sugli atti di regolazione a un controllo meramente formale della coerenza logica della motivazione dell’Autorità, senza verificare l’effettiva correttezza e adeguatezza del percorso regolatorio rispetto ai parametri di efficienza ed effettività. Sul piano sostanziale, ha dedotto la violazione degli artt. 46, 47 e 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche, lamentando che AGCom, nel determinare prezzi soggetti al criterio dell’orientamento al costo effettivo ed efficiente, avrebbe utilizzato componenti di costo sovrastimate, non corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti o efficienti, ovvero non adeguatamente giustificate. Ha inoltre contestato il rigetto, da parte del TAR, delle ulteriori censure proposte in primo grado. Le contestazioni riguardano specificamente il costo di gestione ordine e i contributi relativi agli interventi a vuoto in assurance, on call e on field, destinati a remunerare attività svolte inutilmente per indisponibilità del cliente.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l’appello nel merito e ha disposto una verificazione tecnica, ritenendo indispensabile acquisire una piena conoscenza dei fatti e delle valutazioni economiche e tecnologiche poste a fondamento della regolazione. Ha chiarito che, quando un operatore professionale contesta i presupposti fattuali della regolazione e la conformità dei prezzi al criterio del costo efficiente, il sindacato giurisdizionale non può ridursi a un controllo formale sulla tenuta logica della motivazione, ma deve consentire l’esame diretto dei fatti rilevanti e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall’Autorità. La verificazione dovrà accertare: a) la ragionevolezza e conformità al criterio dell’orientamento al costo del metodo utilizzato dall’Autorità per definire i singoli contributi; b) la conformità al costo efficiente dei contributi relativi al costo di gestione ordine; c) la conformità al costo efficiente dei contributi per gli interventi a vuoto in assurance, on call e on field. L’incarico è stato affidato a un collegio di tre docenti universitari, individuati dal Rettore dell’Università La Sapienza di Roma. Sono stati stabiliti termini per la nomina, l’avvio delle operazioni, il contraddittorio tecnico, la trasmissione dello schema di relazione, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale. È stato posto provvisoriamente a carico dell’appellante un acconto di euro 4.000 per ciascun verificatore, salvo conguaglio. La causa è stata rinviata alla prosecuzione, a pubblica udienza, dopo il deposito della relazione.
Norme richiamate
art. 46 CCE
La disposizione è richiamata quale base normativa del criterio di orientamento dei prezzi ai costi effettivi ed efficienti nel quadro della regolazione delle comunicazioni elettroniche.
art. 47 CCE
È richiamata insieme agli artt. 46 e 50 CCE in relazione ai criteri legali applicabili alla determinazione regolatoria dei prezzi.
art. 50 CCE
È richiamata quale ulteriore disposizione del Codice delle comunicazioni elettroniche rilevante per la verifica della conformità dei prezzi regolati al costo effettivo ed efficiente.
art. 111, primo comma, Costituzione
principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo
I principi costituzionali del giusto processo impongono che il sindacato sugli atti di regolazione sia effettivo e consenta all’interessato di contestare nel merito i presupposti di fatto e di diritto della scelta regolatoria.
art. 2 c.p.a.
È richiamato in relazione ai principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo applicabili al sindacato giurisdizionale sugli atti di regolazione.
Massime di principio
- Il sindacato giurisdizionale sugli atti di regolazione non può esaurirsi nella verifica formale dell’esistenza e della coerenza logica della motivazione, quando siano contestati i presupposti fattuali e tecnico-economici della regolazione.
- L’operatore interessato può contestare, in fatto e in diritto, le argomentazioni dell’autorità regolatoria, prospettando profili di irrazionalità o di inattendibilità tecnico-scientifica della scelta adottata, nel rispetto della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo.
- Quando la controversia richiede l’accertamento di valutazioni economiche e tecnologiche poste a fondamento della regolazione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica per assicurare pienezza ed effettività alla tutela giurisdizionale.
- Nel controllo sui prezzi regolati secondo il criterio dell’orientamento al costo, deve essere verificato non soltanto il metodo astrattamente adottato dall’autorità, ma anche se i singoli componenti di costo corrispondano a costi effettivamente sostenuti ed efficienti.
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