Sentenza n. 229/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Larino, Sez. Lavoro, n. 17/2024 del 31/01/2024 reso nel giudizio n. 66/2024 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Larino n. 17/2024, relativo al pagamento delle somme dovute per la rideterminazione del fondo di risultato, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 17/2024 del Tribunale di Larino, dichiarato esecutivo con decreto n. 912/2024, che ingiungeva alla Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise il pagamento di somme in favore dei creditori, oltre interessi dal 31 dicembre 2005. Il titolo derivava da precedenti pronunce del giudice del lavoro concernenti la rideterminazione del fondo di risultato dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale. Nonostante la notificazione del decreto ingiuntivo e del successivo titolo esecutivo tramite PEC, nonché il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accertamento dell'inadempimento, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione, che non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. è equiparato a una sentenza passata in giudicato ai fini dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre ritenuto integrato il presupposto temporale previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, poiché era decorso il termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato l'inadempimento dell'amministrazione, non essendo stato dimostrato alcun pagamento integrale. Ha ordinato al Direttore Generale dell'A.S.RE.M., quale Commissario liquidatore, di corrispondere ai ricorrenti gli importi indicati nel decreto ingiuntivo, con gli interessi dal 31 dicembre 2005 fino all'effettivo soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell'A.S.RE.M. quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione, previa istanza di parte. Ha escluso, allo stato, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario ad acta, ma ha lasciato salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell'amministrazione. La Gestione Liquidatoria è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale penalità di mora di cui all’art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, tra l'altro, di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Consente l'azione di ottemperanza anche per gli altri provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato.
art. 647 c.p.c.
decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.
La definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo attribuisce al titolo efficacia di cosa giudicata, rilevante ai fini dell'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
L'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione può essere proposta dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1988 c.c.
riconoscimento del debito nei confronti di ciascun interessato
È richiamato quale fondamento delle deliberazioni del Commissario liquidatore con cui era stato riconosciuto il debito.
art. 581 c.c.
la somma ... va divisa tra gli eredi legittimi ex art 581 c.c.
È richiamato per la ripartizione tra il coniuge e i figli della somma spettante al creditore deceduto.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. è equiparato a una sentenza passata in giudicato e può fondare il ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997.
- In presenza di un titolo giudiziale esecutivo e dell'assenza di prova dell'adempimento integrale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute, degli accessori indicati nel titolo e degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa istanza di parte, dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- La nomina del commissario ad acta può giustificare, almeno allo stato, il mancato riconoscimento della penalità di mora; resta possibile una successiva applicazione della penalità qualora l'amministrazione non collabori all'attività commissariale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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