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Ordinanza

Ordinanza n. 8362/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202108957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: richiesta di chiarimenti sull'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 7, c.p.a.

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel corso del giudizio di ottemperanza era stato nominato un commissario ad acta, il quale ha rinunciato all'incarico. Nella nota di rinuncia sono stati rappresentati due profili sui quali il giudice è stato chiamato a fornire chiarimenti: se, ai fini della liquidazione del credito della società ricorrente, l'Agenzia potesse utilizzare immediatamente le somme già acquisite o accantonate, pari a euro 285.000,00, senza attendere la vendita di tutti i beni confiscati; e quale fosse l'importo effettivamente dovuto, considerato che la confisca riguardava soltanto il 50% dei beni sui quali gravava la garanzia ipotecaria. Il credito era stato previamente determinato dal giudice civile in euro 267.502,52.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessaria la nomina di un nuovo commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno oppure in un dirigente da questi delegato, con il compito di proseguire le operazioni già intraprese. Quanto al primo quesito, il Collegio ha chiarito che l'art. 1, comma 203, della legge n. 228/2012 impone all'Agenzia di procedere ai pagamenti secondo l'ordine stabilito dalla norma, senza dover attendere la liquidazione dello specifico bene confiscato. Occorre quindi verificare se, tenuto conto della somma di euro 285.000,00 già accantonata, sussistano i presupposti per il pagamento della ricorrente, nel rispetto dell'ordine legale dei pagamenti. Quanto al secondo quesito, il giudice ha precisato che l'importo di riferimento è quello già accertato dal giudice civile, pari a euro 267.502,52, anche se i beni, compreso quello gravato dalla garanzia ipotecaria, sono stati confiscati nella misura del 50%. Il pagamento resta tuttavia soggetto al limite previsto dall'art. 1, comma 203, della legge n. 228/2012: ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minore importo tra il 70% del valore del bene e il ricavato dell'eventuale liquidazione dello stesso.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 7, c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fornire chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 203, l. 228/2012

    Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall’eventuale liquidazione dello stesso

    L'Agenzia deve procedere ai pagamenti secondo l'ordine stabilito dalla legge, senza attendere necessariamente la liquidazione dello specifico bene confiscato; l'importo del credito accertato deve comunque essere contenuto nel limite del minore importo tra il 70% del valore del bene e il ricavato della sua eventuale liquidazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, i chiarimenti richiesti ai sensi dell'art. 114, comma 7, c.p.a. possono riguardare le modalità concrete di liquidazione di un credito già accertato e il coordinamento dell'attività del commissario ad acta con la disciplina sostanziale applicabile.
  • Quando la legge stabilisce un ordine di pagamento a carico dell'Agenzia nazionale competente per i beni confiscati, il pagamento non deve necessariamente essere subordinato alla vendita dello specifico bene confiscato cui il credito è collegato, purché siano disponibili risorse e siano rispettati i presupposti e l'ordine legale dei pagamenti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'importo di un credito già definitivamente accertato dal giudice civile costituisce l'importo di riferimento anche se la confisca dei beni gravati dalla garanzia è intervenuta soltanto pro quota, salvo il rispetto dei limiti di pagamento stabiliti dalla legge speciale.
  • La nomina di un nuovo commissario ad acta è necessaria quando il commissario originariamente incaricato rinuncia all'incarico; il nuovo commissario subentra nelle operazioni già avviate, secondo le indicazioni conformative fornite dal giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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