Cassazione Civile, Ordinanza n. 33332/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza nei confronti di una società operante nel settore della pulizia di edifici. L’atto impositivo recuperava imposte sui redditi e IVA per gli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009 sulla base di plurimi rilievi. La CTP di Torino aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR del Piemonte aveva accolto l’appello della società e compensato le spese. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi; la contribuente ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente ha poi comunicato di avere aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197 del 2022, producendo la documentazione dell’invio telematico della domanda e del pagamento integrale dovuto con F24; anche l’Amministrazione ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia, rilevando che essa ha eliminato il contrasto tra le parti e ha quindi determinato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei quattro motivi di ricorso proposti dall’Agenzia, poiché la definizione della lite ha reso superflua ogni decisione sul ricorso. Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197 del 2022
La definizione agevolata della lite fiscale, una volta perfezionata, elimina il contrasto tra le parti e comporta l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria viene validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della lite rende irrilevante l’esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l’interesse alla decisione nel merito.
- Ai fini dell’estinzione del processo è sufficiente che la definizione agevolata risulti perfezionata e documentata, con pagamento di quanto dovuto secondo la disciplina applicabile.
Come è indicizzato
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