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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04793/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento per gli anni 2005, 2006 e 2007 nei confronti di una società, ritenendola non operativa ai sensi dell'art. 30 della l. n. 724 del 1994 e recuperando maggior reddito ai fini IRES e IRAP. La CTP aveva accolto i ricorsi della società, ma la CTR della Calabria aveva riformato la decisione, valorizzando la totale assenza di ricavi dal 1998 al 2011 salvo due annualità, la genericità delle difese sulla crisi di mercato, le risultanze di indagini penali e il mancato utilizzo del capannone anche tramite locazione. In cassazione la società ha dedotto, formalmente sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo, due censure: (1) l'omessa considerazione dell'eccezione relativa alla mancata attivazione del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 30, comma 4, l. n. 724 del 1994, nella versione applicabile al 2005, che richiedeva una richiesta di chiarimenti al contribuente; (2) l'omesso esame di una serie di fatti storici, indicati nel ricorso, che secondo la ricorrente avrebbero dimostrato la reale operatività della società e non la fittizietà dell'attività contestata dall'Ufficio. Con memoria, la società ha inoltre invocato un giudicato esterno derivante da due sentenze di CTP che, per annualità diverse, avrebbero escluso l'applicabilità della disciplina delle società non operative.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'eccezione di giudicato esterno, perché non risultava documentata con la produzione delle sentenze richiamate ed era comunque dedotta per la prima volta in cassazione, quindi come questione nuova. Ha inoltre escluso l'efficacia estensiva del giudicato sull'operatività della società per annualità diverse, trattandosi di elemento variabile da periodo a periodo nei tributi periodici. Quanto al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha giudicato la prima censura non conformata come omesso esame di un fatto storico ma come dedotta omessa pronuncia su un'eccezione; comunque l'ha ritenuta infondata perché il rigetto nel merito dell'accertamento implicava il rigetto della doglianza sul contraddittorio preventivo. La seconda censura è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una diversa lettura del materiale probatorio e dei fatti già valutati dalla CTR, non l'omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha quindi condannato la società alle spese e dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 30 l. n. 724 del 1994

    per l'annualità 2005 prevedeva il previo invio al contribuente di una richiesta di chiarimenti prima dell'accertamento; la sua dedotta violazione non è stata ritenuta decisiva nel caso concreto perché la decisione di merito ha comunque confermato la pretesa tributaria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non permette di censurare la diversa valutazione delle prove o la richiesta di riesame del fatto.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve specificare il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione in giudizio e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti e dei documenti necessari a sostegno del ricorso per cassazione, rilevante anche ai fini della deduzione del giudicato esterno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la contestazione della valutazione delle prove o la richiesta di nuova lettura del merito.
  • L'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se integra una questione nuova non emersa nel giudizio di merito; inoltre il giudicato deve risultare dagli atti ed essere adeguatamente documentato.
  • Nei tributi periodici l'efficacia del giudicato esterno si estende alle annualità successive solo se il fatto accertato ha efficacia permanente o pluriennale per legge; non si estende automaticamente a qualificazioni o situazioni suscettibili di mutare da anno a anno.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito, accogliendo la tesi opposta a quella della parte, comporti implicitamente il rigetto della relativa doglianza.
  • In materia di società non operative, l'operatività della società è una situazione variabile annualmente e deve essere verificata per ciascun periodo d'imposta, senza automatica trasposizione degli esiti relativi ad altre annualità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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