Cassazione Penale, Ordinanza n. 09636/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, deducendo un vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione dell'art. 62-bis c.p. Il ricorso assumeva, in sostanza, che il giudice di merito avesse erroneamente negato le circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era manifestamente infondata perché formulata contro un vizio inesistente: le attenuanti generiche erano state già riconosciute dal giudice di primo grado e confermate in appello, con motivazione ancorata alla proporzione tra la pena irrogata e la gravità del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non risulta dalla parte disponibile del provvedimento la natura del reato presupposto, ma emerge soltanto che il ricorso riguardava il trattamento sanzionatorio e, in particolare, le circostanze attenuanti generiche già riconosciute nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche risultavano già riconosciute nei giudizi di merito; pertanto non era configurabile il lamentato diniego e la censura sul punto è stata ritenuta priva di fondamento.
cod. pen.
Riferimento al codice penale quale fonte della disciplina delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- È manifestamente infondata la censura che deduca il diniego delle attenuanti generiche quando dagli atti risulta che tali attenuanti siano già state riconosciute nei precedenti gradi di giudizio.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente prospettato su un presupposto fattuale inesistente; in tal caso il ricorso è inammissibile.
- La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche, quando sorretta da una motivazione sul rapporto di proporzione tra pena e gravità del fatto, resiste alla censura di legittimità se il ricorso non individua un reale errore del giudice di merito.
Come è indicizzato
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