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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 313 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari - Onere probatorio - Ripartizione - Individuazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha effettuato un accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA basandosi sulle movimentazioni dei conti correnti bancari del contribuente, sostenendo che gli accrediti costituiscono ricavi e gli addebiti corrispettivi per acquisti reinvestiti nella produzione. Si è discusso sull'onere probatorio e sulla possibilità di far valere presunzioni fiscali derivanti dai movimenti bancari ai sensi degli articoli citati.

La decisione

La sentenza ha ritenuto l'accertamento fondato: i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti soddisfano l'onere probatorio dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, determinando l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Al contribuente è richiesto di fornire una prova analitica, non generica, per ciascun versamento o movimento bancario per dimostrare che non si riferiscono ad operazioni imponibili; in mancanza di tale prova l'accertamento è stato confermato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 32

    I dati risultanti dai conti correnti bancari costituiscono elementi idonei a fondare l'accertamento fiscale; tali movimenti si presumono riconducibili all'attività economica del contribuente e l'onere probatorio si inverte sul contribuente che deve fornire prova analitica contraria.

  • d.P.R. 633/1972, art. 51

    Anche in materia di IVA le movimentazioni bancarie (accrediti e addebiti) si presumono collegate all'attività imponibile: gli accrediti sono considerati ricavi/compensi e gli addebiti corrispettivi per acquisti, salvo prova contraria da parte del contribuente.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione basa l'accertamento sui conti correnti bancari, il suo onere probatorio è soddisfatto con i dati contabili e si verifica un'inversione dell'onere della prova.
  • Il contribuente deve fornire una prova analitica e non generica per ogni singola movimentazione bancaria che intenda escludere dall'ambito imponibile; dichiarazioni generiche o documentazione insufficiente non sono sufficienti.
  • Sia gli accrediti sia gli addebiti sui conti si presumono riferiti all'attività economica: i primi come ricavi/compensi, i secondi come pagamenti per acquisti o servizi impiegati nella produzione.
  • Documentazione privata (contratti, fatture, ricevute, giustificativi di prestiti o rimborsi personali, prove di movimentazioni conto corrente tra soci/terzi) è fondamentale per superare la presunzione fiscale derivante dai movimenti bancari.
  • In presenza di operazioni atipiche (es. finanziamenti soci, rimborsi personali, movimentazioni per conto terzi) occorre dimostrare chiaramente la natura non commerciale dell'operazione con evidenze specifiche e collegabili a ciascun movimento.
  • L'accertamento basato su movimenti bancari è particolarmente solido se gli importi e la periodicità sono coerenti con un'attività economica; il contribuente deve dunque fornire elementi che spieghino, movimento per movimento, l'estraneità all'attività imponibile.

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