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Sentenza

Sentenza n. 578/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Salerno in ordine alla domanda di nulla osta al lavoro subordinato (Codice Pratica: -OMISSIS-) presentata dalla parte ricorrente; e per la conseguente declaratoria dell'obbligo della Prefettura di Salerno di concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A., il procedimento amministrativo avviato dalla ricorrente mediante l'adozione di un atto espresso; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che, in caso di perdurante inerzia da parte dell'Amministrazione resistente, in via sostitutiva, provveda a riscontrare l'istanza trasmessa; in subordine, per l'annullamento dei seguenti atti, se ritenuti lesivi: 1. atto di preavviso di rigetto notificato dalla Prefettura di Salerno in data -OMISSIS-; 2. nota, priva di numero di protocollo, trasmessa dalla Prefettura di Salerno in data -OMISSIS- unitamente al suddetto atto di preavviso di rigetto; 3. nota, priva di numero di protocollo, trasmessa dalla Prefettura di Salerno in data -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202501837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato, seguita da un preavviso di rigetto e, dopo la proposizione del ricorso, dal provvedimento espresso di rigetto

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa aveva presentato alla Prefettura di Salerno una domanda di nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito della procedura flussi 2025. A seguito del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, aveva trasmesso via PEC controdeduzioni e documentazione integrativa, dichiarando l'impossibilità di caricare il file sul portale ALI a causa delle sue dimensioni. Dopo oltre cinque mesi di inerzia, l'impresa aveva sollecitato la conclusione del procedimento. La Prefettura aveva comunicato l'irricevibilità della documentazione perché non trasmessa tramite il portale ALI e aveva successivamente inviato un ulteriore preavviso di rigetto, precisando che le integrazioni effettuate con modalità diverse dal portale non sarebbero state valutate. Il ricorso chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine alla Prefettura di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. In subordine erano impugnati i preavvisi e le note prefettizie. Nel corso del giudizio la Prefettura ha adottato un provvedimento espresso di rigetto della domanda; la ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, dopo la proposizione del ricorso, la Prefettura ha adottato il provvedimento espresso di rigetto, definendo il procedimento e ponendo fine all'inerzia contestata. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del silenzio né quella degli atti presupposti. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della rapida definizione della controversia e della condotta dell'amministrazione. Tuttavia, applicando il criterio della soccombenza virtuale, il TAR ha posto a carico dell'Amministrazione dell'Interno il rimborso del contributo unificato eventualmente versato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio e della richiesta di conclusione del procedimento; la sentenza non ne sviluppa l'applicazione perché il procedimento è stato definito nelle more.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale dell'azione contro il silenzio; la sentenza non ne sviluppa l'applicazione per la sopravvenuta definizione del procedimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta adozione del provvedimento espresso, accompagnata dalla dichiarazione della parte interessata, determina la cessazione della materia del contendere quando viene meno l'utilità della decisione sull'inerzia.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Indicato quale base normativa del preavviso di rigetto trasmesso dalla Prefettura; la sentenza non valuta la legittimità del preavviso.

  • Circolare ministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023

    Qualunque integrazione documentale effettuata con modalità diverse dal citato caricamento sul pertinente portale servizi ALI non verrà valutata da questo Ufficio

    Richiamata dalla Prefettura per giustificare il mancato esame della documentazione trasmessa via PEC; la sentenza non accerta la legittimità di tale posizione.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto e la parte ricorrente dichiara che il procedimento è stato definito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta definizione del procedimento non comporta l'esame nel merito della legittimità del silenzio né degli atti eventualmente impugnati in via subordinata, salvo che residui un interesse alla decisione espressamente tutelabile.
  • Anche quando le spese di lite sono compensate, il giudice può porre a carico dell'amministrazione il rimborso del contributo unificato sulla base della soccombenza virtuale, valorizzando il fatto che il provvedimento espresso sia stato adottato solo dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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