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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28057/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del provvedimento che aveva rigettato gli appelli contro il decreto di confisca (Tribunale di Caltanissetta 13-20/04/2022). Trubia ha dedotto violazione di legge (artt. 4, 16, 24 d.lgs. n.159/2011) per inesistenza delle condizioni soggettive per la misura di prevenzione, contestando l'uso di condanne pregresse, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e la delimitazione temporale della pericolosità; ha eccepito la mancata valutazione critica della correlazione tra beni confiscati e personalità del proposto, l'insussistenza di pericolosità al momento dell'acquisto di alcuni beni, e la sproporzione non giustificata per la somma di €234.000,00, nonché la mancata tutela del bene adibito a residenza familiare. Munteanu, in qualità di terza interessata, ha dedotto genericamente la mancanza di prova della riferibilità dei beni a Trubia e l'assenza di prova di forme di interposizione fittizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: quello di Munteanu come terza interessata per genericità e per avere svolto in realtà doglianze sul merito relative al proposto, non fornendo prova diretta della propria titolarità sui beni; quello di Trubia come motivo non consentito e manifestamente infondato, essendo mera rinnovazione del giudizio di merito. La Cassazione ha ritenuto adeguata e analitica la motivazione della Corte d'appello, che aveva valutato numerosi elementi (pregresse condotte e condanne, dichiarazioni di collaboratori, sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, caratteristiche dei beni, mancanza di documentazione a giustificazione della lecita provenienza) e aveva delimitato temporalmente la pericolosità. Confermata la validità della confisca di prevenzione; i ricorrenti condannati alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di €3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1 lett. b), artt. 4, 16, 24

    Applicata la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali: la confisca di prevenzione introduce una presunzione relativa di illecito acquisto dei beni quando sussiste sproporzione tra patrimonio e redditi leciti e non sia fornita idonea prova della lecita provenienza; la pericolosità sociale può giustificare l'ablazione anche se derivante da comportamenti non necessariamente integranti reato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato in motivazione

    Limita l'ampiezza della riproduzione dei motivi di ricorso in sentenza e consente che solo i passaggi necessari per la motivazione siano riportati; usato per richiedere sintesi della esposizione del motivo.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    art. 4 (richiamato dall'art. 3-ter legge 31/5/1965, n. 575)

    Normativa storica sul procedimento di prevenzione dalla quale discende il principio che il ricorso per cassazione nel settore delle misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, inclusa motivazione mancante o meramente apparente.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiama i limiti del ricorso per cassazione nel campo delle misure di prevenzione (ammissibilità per violazione di legge e per motivazione inesistente o apparente).

  • codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorsi inammissibili e la possibilità di infliggere ammende alla parte per colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata la sanzione pecuniaria di €3.000 ciascuno.

  • giurisprudenza costituzionale e di legittimità

    Corte cost., sent. n.24 del 2019; Cass. sez. U, n. 33451 del 29/05/2014; più sentenze di Sezioni Unite e sezioni civili/penali indicate

    Richiamate per consolidare il principio secondo cui la confisca di prevenzione può basarsi su una presunzione relativa di acquisizione illecita e che, una volta dimostrata sproporzione congruente, è sufficiente l'assenza di giustificazione della provenienza lecita dei beni.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione la Corte di Cassazione interviene solo per violazione di legge (anche motivazione inesistente o meramente apparente): non è sede per riesaminare il merito o proporre una lettura alternativa dei fatti.
  • Il terzo interessato che contesta una confisca deve fornire prove concrete e dirette della propria titolarità o disponibilità dei beni; deduzioni generiche o rilievi sul merito relativi al proposto non sono ammissibili in Cassazione.
  • La confisca di prevenzione si fonda su una presunzione relativa di illecito acquisto quando sussiste sproporzione tra patrimonio e redditi leciti e non vi è adeguata documentazione a giustificarne la provenienza; spetta al destinatario fornire la prova della lecita origine.
  • La valutazione della pericolosità sociale può prendere in considerazione anche comportamenti non necessariamente costituenti reato e circostanze antecedenti; ciò supporta la possibilità di confisca anche in assenza di condanna per un reato specifico collegabile ai singoli beni.
  • Per impugnare efficacemente una misura di prevenzione occorre focalizzare le censure su vizi di diritto o su omissioni/mancanze della motivazione che, singolarmente considerate, avrebbero potuto determinare un esito contrario; la mera contestazione degli accertamenti di fatto non è sufficiente.
  • Le contestazioni relative alla proporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati devono essere supportate da documentazione precisa (contabili, prove di entrate lecite, atti di acquisto) per superare la presunzione di origine illecita.

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