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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/697

Regolamento (UE) 2026/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

Normativa europea32026R0697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro uniforme di cooperazione tra le autorità nazionali incaricate di far rispettare la direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. Disciplina richieste di informazioni, misure di indagine, esecuzione di decisioni e coordinamento per i casi transfrontalieri, compresi i casi diffusi che coinvolgono almeno tre Stati membri. Prevede inoltre regole specifiche per la riservatezza, i costi, la notifica alla Commissione, l’uso dell’IMI e la cooperazione con operatori stabiliti al di fuori dell’Unione. L’applicazione decorre dal 10 settembre 2027.

Cooperazione e coordinamento tra le autorità di contrasto per l’applicazione transfrontaliera del divieto di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.

Ambito di applicazione

Si applica alle pratiche commerciali sleali di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633, quando si verificano nella vendita di prodotti agricoli e alimentari tra acquirenti e fornitori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della stessa direttiva e hanno dimensione transfrontaliera, cioè coinvolgono soggetti stabiliti in due diversi Stati membri. Il capo IV si estende, se lo Stato membro lo decide, anche ai periodi di preavviso breve inferiori a 30 giorni previsti per determinati settori e alle norme nazionali più rigorose mantenute o adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2019/633; il capo VI si applica anche alle pratiche che coinvolgono fornitori o acquirenti stabiliti al di fuori dell’Unione. Il regolamento non pregiudica il diritto internazionale privato dell’Unione e nazionale, né gli strumenti di cooperazione giudiziaria civile e penale citati, che prevalgono nei rispettivi ambiti.

Cooperazione tra autorità di contrasto per le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare

Il regolamento istituisce un sistema armonizzato di cooperazione amministrativa volto a rendere effettivo, nei casi transfrontalieri, il divieto di pratiche commerciali sleali previsto dalla direttiva (UE) 2019/633. Il legislatore europeo muove dalla constatazione che gli squilibri di potere contrattuale nella filiera agroalimentare restano significativi e che le difficoltà di applicazione nei casi con elementi transfrontalieri possono compromettere la tutela dei fornitori, in particolare degli agricoltori.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda le pratiche commerciali sleali di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/633, quando si verificano nella vendita di prodotti agricoli e alimentari tra acquirenti e fornitori rientranti nell’ambito soggettivo dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva stessa. La dimensione transfrontaliera è definita come coinvolgimento di soggetti stabiliti in due diversi Stati membri; se i soggetti sono stabiliti in almeno tre Stati membri, la pratica può assumere la forma di pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera.

Il capo IV può essere esteso, su decisione dello Stato membro, anche ai periodi di preavviso breve inferiori a 30 giorni previsti per determinati settori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2019/633, nonché alle norme nazionali mantenute o adottate sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva. Il capo VI disciplina inoltre le ipotesi in cui fornitori o acquirenti siano stabiliti al di fuori dell’Unione.

Definizioni e principi generali

Ai fini del regolamento si applicano le definizioni della direttiva 2019/633, oltre a quelle specifiche di autorità di contrasto richiedente e interpellata, pratica transfrontaliera, pratica diffusa transfrontaliera e decisione definitiva. Il principio guida è la cooperazione tra autorità di contrasto per prevenire o far cessare le pratiche transfrontaliere nel territorio interessato.

Risorse, poteri e riservatezza

Gli Stati membri devono garantire che le autorità di contrasto dispongano delle risorse necessarie per applicare il regolamento e per promuovere la conoscenza delle sue disposizioni tra acquirenti e fornitori. Le autorità possono scambiarsi informazioni e utilizzarle come prova, anche se riservate, ma solo per le finalità del regolamento e nel rispetto dei segreti commerciali, dei diritti di proprietà intellettuale e degli interessi legittimi delle persone fisiche o giuridiche coinvolte.

È inoltre prevista una tutela specifica per le informazioni coperte da riservatezza richiesta dal denunciante ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2019/633: in tali casi l’autorità che riceve la denuncia deve chiedere il previo consenso del denunciante prima di trasmettere le informazioni protette a un’altra autorità.

Assistenza reciproca: informazioni, indagini ed esecuzione

Il meccanismo di assistenza reciproca costituisce il cuore operativo del regolamento. Su richiesta, l’autorità interpellata deve fornire le informazioni richieste entro 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni se concordato. Se non dispone di tutti i dati, può rispondere in modo parziale o dichiarare l’assenza delle informazioni, motivando la risposta; può anche raccogliere le informazioni mancanti e condividerle con l’autorità richiedente.

Su richiesta, l’autorità interpellata può anche svolgere misure di indagine nel proprio territorio per conto dell’autorità richiedente, nei limiti dei poteri previsti dall’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2019/633 e del proprio diritto nazionale. I funzionari dell’autorità richiedente possono assistere alle attività, purché informino preventivamente l’autorità interpellata e operino sotto la sua supervisione.

In materia di esecuzione, l’autorità interpellata deve eseguire o avviare l’esecuzione di decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie, altre sanzioni di pari efficacia o provvedimenti provvisori, ma solo se l’autorità richiedente ha già verificato che l’acquirente non dispone di beni sufficienti nel proprio Stato. Può essere chiesta solo l’esecuzione di una decisione definitiva; la prescrizione resta disciplinata dal diritto nazionale dello Stato interpellato.

Costi, notifiche e forma delle richieste

Il regolamento esclude che i fornitori possano essere gravati da commissioni per il recupero dei costi connessi alla dimensione transfrontaliera della pratica. Tra autorità di contrasto vige in linea generale la reciproca rinuncia al rimborso dei costi, con eccezioni per i costi ragionevoli e aggiuntivi connessi alle misure adottate come autorità interpellata, tra cui traduzione, lavoro e oneri amministrativi.

Le decisioni che accertano una pratica transfrontaliera devono essere notificate alla Commissione e alle altre autorità entro 30 giorni. Le richieste di assistenza reciproca devono essere formulate per iscritto, indicare la base giuridica, lo scopo, la descrizione della dimensione transfrontaliera e le informazioni o misure richieste; la Commissione può adottare moduli standard con atti di esecuzione.

Motivi di rifiuto e regime linguistico

Il rifiuto di dare seguito a una richiesta è ammesso solo in casi tassativi. Per le richieste di informazioni, l’autorità interpellata può rifiutare se le informazioni non sono necessarie, se sono già in corso procedimenti per la stessa pratica e gli stessi soggetti e periodo, o se non può garantire la tutela delle informazioni protette o se la richiesta è incompleta o fuori ambito. Per le richieste di indagine ed esecuzione, i motivi di rifiuto includono, tra l’altro, procedimenti o decisioni già avviati, una pratica già affrontata con strumenti nazionali efficaci, l’assenza di base normativa per le misure richieste o l’impossibilità di adottare o applicare validamente la decisione definitiva.

Le richieste e le comunicazioni devono essere effettuate nella lingua concordata dalle autorità interessate; in mancanza di accordo si applicano le regole sussidiarie del regolamento, con eventuale traduzione di cortesia in inglese.

Cooperazione volontaria su norme nazionali più rigorose

Il regolamento prevede un canale volontario per casi che rientrano in norme nazionali più rigorose o in periodi di preavviso breve inferiori a 30 giorni, nei limiti in cui lo Stato membro abbia deciso di attivare tale cooperazione. In tali ipotesi, l’autorità interpellata può fornire solo informazioni parziali o rifiutare di intervenire; per le misure di indagine, essa può anche rifiutarsi senza dover motivare il diniego. Le richieste devono specificare la disciplina nazionale più rigorosa su cui si fondano e descrivere in che cosa la pratica ecceda la direttiva 2019/633.

Pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera

Per le pratiche che coinvolgono fornitori e acquirenti in almeno tre Stati membri, il regolamento introduce un meccanismo rafforzato di azione coordinata. Al ragionevole sospetto, le autorità interessate avviano un’azione coordinata e ne informano la Commissione; designano inoltre un coordinatore, che può essere individuato con l’assistenza della Commissione e, in difetto di accordo, coincide con l’autorità che ha effettuato la segnalazione.

Le autorità partecipanti conducono indagini basate sulle informazioni disponibili, segnalano reciprocamente i risultati e possono entrare nell’azione coordinata anche successivamente se emerge il loro coinvolgimento. Il rifiuto di partecipare è ammesso solo in ipotesi delimitate, ad esempio quando esistano già indagini, procedimenti o decisioni sulla stessa pratica e sugli stessi soggetti, oppure quando la pratica non si sia verificata nello Stato dell’autorità interessata.

Le indagini e le ispezioni devono essere condotte tempestivamente e in modo coordinato, cercando di operare contemporaneamente negli Stati coinvolti. I risultati confluiscono in una dichiarazione comune, che può essere pubblicata sui siti web delle autorità nel rispetto della direttiva (UE) 2016/943. Le autorità devono poi adottare, in modo coordinato, tutte le misure di esecuzione necessarie nella propria giurisdizione per far cessare la pratica.

L’azione coordinata termina quando la pratica è cessata in tutti gli Stati interessati oppure quando si accerta che non è mai esistita. Il coordinatore ha funzioni di informazione, coordinamento documentale, interazione con l’acquirente e coordinamento delle richieste di assistenza reciproca; il regolamento esclude una sua responsabilità per le azioni o omissioni delle altre autorità.

Segnalazioni e cooperazione con paesi terzi

Il sistema di segnalazione impone all’autorità di contrasto di informare senza ritardo la Commissione e le altre autorità della possibile esistenza di una pratica diffusa transfrontaliera, anche se la fattispecie coinvolge paesi terzi. La segnalazione deve contenere elementi dettagliati sulla pratica, sugli Stati interessati, sull’identità degli acquirenti sospetti, sulle misure già adottate e sulle autorità coinvolte. Le altre autorità devono rispondere senza ritardo alle richieste di verifica.

Quando fornitori o acquirenti sono stabiliti fuori dall’Unione, l’autorità può utilizzare mutatis mutandis le regole sulla riservatezza, sulle richieste di informazioni, sui costi e sulle notifiche. Nei confronti di un acquirente extra UE che non collabora, può essere richiesta la designazione di una persona di contatto responsabile per l’Unione, che funge da punto di contatto principale e agevola le indagini; l’eventuale mancata designazione deve essere segnalata immediatamente alla Commissione e alle altre autorità.

Monitoraggio, relazioni e strumenti di cooperazione

La Commissione deve presentare entro l’11 settembre 2031 una relazione sull’applicazione del regolamento, da tenere in considerazione nel riesame della direttiva 2019/633. Le relazioni annuali degli Stati membri devono includere le attività rientranti nel regolamento, compresi il numero di richieste ricevute e il numero di azioni coordinate aperte o concluse, con una sintesi dei casi e delle misure adottate.

Per le comunicazioni operative è previsto l’uso dell’IMI, sistema che potrà essere sostituito o aggiornato mediante atti delegati della Commissione. La delega per modificare lo strumento tecnico ha durata quinquennale dal 9 marzo 2026, è prorogabile tacitamente e può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame del regolamento (UE) n. 182/2011.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 10 settembre 2027, così da consentire agli Stati membri e alle autorità di contrasto di predisporre l’attuazione operativa del nuovo sistema di cooperazione.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento stabilisce norme per consentire alle autorità di contrasto designate dagli Stati membri di cooperare e coordinare le azioni necessarie a garantire l’efficace applicazione del divieto di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare previsto dalla direttiva (UE) 2019/633 (art. 1).

Ambito di applicazione e coordinamento con altri atti

L’ambito copre le pratiche commerciali sleali aventi dimensione transfrontaliera tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari; il capo IV può essere esteso a talune norme nazionali più rigorose o a periodi di preavviso breve sotto i 30 giorni, se lo Stato membro lo consente; il capo VI riguarda anche soggetti stabiliti fuori dall’Unione (art. 2). Restano salve le norme di diritto internazionale privato e gli strumenti UE di cooperazione giudiziaria citati.

Definizioni rilevanti

Sono richiamate le definizioni della direttiva (UE) 2019/633 e sono introdotte quelle di autorità di contrasto richiedente/interpellata, pratica commerciale sleale avente dimensione transfrontaliera (due Stati membri), pratica commerciale sleale diffusa avente dimensione transfrontaliera (almeno tre Stati membri) e decisione definitiva (art. 3).

Principio generale e risorse

Le autorità di contrasto cooperano per prevenire o far cessare le pratiche transfrontaliere (art. 4). Gli Stati membri devono assicurare che tali autorità dispongano delle risorse necessarie e promuovano la consapevolezza di acquirenti e fornitori (art. 5).

Riservatezza e uso delle informazioni

Le autorità possono scambiarsi e usare come prova elementi di fatto e di diritto, comprese informazioni riservate, ma solo ai fini dell’applicazione del regolamento e nel rispetto degli interessi legittimi, dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale; per informazioni protette ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2019/633 è richiesto il previo consenso del denunciante (art. 6).

Meccanismo di assistenza reciproca: informazioni

Su richiesta, l’autorità interpellata fornisce le informazioni entro 90 giorni, prorogabili di 30 giorni con accordo; può fornire risposte parziali o dichiarare di non disporre dei dati, motivando, e può anche raccogliere le informazioni mancanti (art. 7).

Meccanismo di assistenza reciproca: indagini

Su richiesta, l’autorità interpellata adotta misure di indagine per conto dell’autorità richiedente, nei limiti dei poteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2019/633 e del diritto nazionale; i funzionari dell’autorità richiedente possono assistere, previa informazione e sotto la supervisione dell’autorità interpellata (art. 8).

Meccanismo di assistenza reciproca: esecuzione di sanzioni

L’autorità interpellata esegue o avvia l’esecuzione di decisioni definitive che impongono sanzioni pecuniarie, altre sanzioni di pari efficacia o provvedimenti provvisori, ma solo se l’autorità richiedente ha verificato che l’acquirente non dispone di beni sufficienti nel proprio Stato; possono essere chiesti soltanto provvedimenti definitivi e la prescrizione è disciplinata dal diritto dello Stato interpellato (art. 9).

Costi e valuta

I fornitori non possono essere gravati da commissioni per il recupero dei costi transfrontalieri. Tra autorità, i costi sono in linea generale a carico di ciascuna, salvo costi aggiuntivi ragionevoli per misure di indagine/informazione o per l’esecuzione; per le sanzioni riscosse per conto di un’altra autorità, l’interpellata può trattenere o recuperare i costi secondo regole specifiche, con conversione valutaria secondo il diritto nazionale (art. 10).

Notifica delle decisioni e forma delle richieste

Le autorità notificano alla Commissione e alle altre autorità, entro 30 giorni, qualsiasi decisione che accerti una pratica transfrontaliera nel proprio Stato membro (art. 11). Le richieste di assistenza reciproca devono essere scritte, indicare base giuridica, scopo, dimensione transfrontaliera, informazioni o misure richieste e tutte le informazioni necessarie; la Commissione può adottare moduli standard con atti di esecuzione (art. 12).

Rifiuto di dare seguito alle richieste

Il rifiuto è ammesso solo in casi tassativi: accordo tra autorità sulla non necessità dell’informazione, pendenze o decisioni già esistenti per la stessa pratica/soggetto/periodo, mancanza di adeguata tutela delle informazioni protette, richiesta fuori ambito o incompleta, oppure impossibilità di adottare l’azione richiesta nei limiti previsti dal regolamento; il rifiuto deve essere motivato e comunicato senza ritardo (art. 13).

Regime linguistico

Le autorità concordano la lingua delle comunicazioni; in mancanza di accordo, le richieste vanno nella lingua ufficiale dello Stato richiedente, con traduzione di cortesia in inglese se richiesta, e le risposte nella lingua dello Stato interpellato, con analoga traduzione se richiesta (art. 14).

Cooperazione volontaria su norme nazionali più rigorose

Gli Stati membri decidono se il meccanismo di informazione e indagine si estenda anche a periodi di preavviso breve e norme nazionali più rigorose. In tali casi l’autorità interpellata può fornire solo informazioni parziali o rifiutare la risposta (artt. 15 e 16). Le richieste devono specificare la base nazionale più rigorosa e descrivere in che cosa la pratica eccede la direttiva (art. 17).

Pratiche commerciali sleali diffuse aventi dimensione transfrontaliera

In caso di ragionevole sospetto di una pratica che coinvolge almeno tre Stati membri, le autorità avviano un’azione coordinata, notificata alla Commissione, e designano un coordinatore; se non raggiungono l’accordo, coordina l’autorità che ha effettuato la segnalazione (art. 18). Il rifiuto di partecipare è possibile solo in casi tassativi, ad esempio per procedimenti o decisioni già avviati, oppure se la pratica non si è verificata nello Stato interessato (art. 19).

Indagini coordinate, dichiarazione comune ed esecuzione

Le autorità partecipanti conducono indagini e ispezioni in modo tempestivo, efficace e coordinato, cercando di agire simultaneamente e, se possibile, di applicare provvedimenti provvisori in parallelo; i risultati confluiscono in una dichiarazione comune, pubblicabile sui siti web nel rispetto della riservatezza e dei segreti commerciali (art. 20). Esse adottano tutte le misure di esecuzione necessarie nella propria giurisdizione, in modo coordinato e possibilmente simultaneo (art. 21).

Cessazione dell’azione coordinata e ruolo del coordinatore

L’azione coordinata cessa quando la pratica è cessata in tutti gli Stati interessati o non è mai esistita; il coordinatore ne dà notifica alla Commissione e alle autorità interessate (art. 22). Il coordinatore informa sulle fasi dell’indagine, coordina documenti, comunicazioni con l’acquirente, valutazione di impegni, misure di esecuzione e richieste di assistenza reciproca; non risponde delle azioni o omissioni delle altre autorità (art. 23).

Sistema di segnalazione

Le autorità segnalano senza ritardo alla Commissione e alle altre autorità la possibilità di una pratica diffusa transfrontaliera, anche se coinvolge paesi terzi; la segnalazione deve indicare descrizione, Stati interessati, identità degli acquirenti sospetti, norma violata, procedimenti o misure già adottati e autorità coinvolte. Le altre autorità devono rispondere senza ritardo alle richieste di verifica (art. 24).

Regime linguistico per le azioni coordinate

Le notifiche e le comunicazioni nell’ambito delle azioni coordinate sono stabilite di comune accordo; in mancanza, si usa la lingua ufficiale dello Stato che effettua la comunicazione, con traduzione di cortesia in inglese se richiesta (art. 25).

Cooperazione con soggetti stabiliti fuori dall’Unione

Quando fornitori o acquirenti sono stabiliti fuori dall’Unione, le autorità possono chiedere informazioni ad altre autorità di contrasto e possono effettuare segnalazioni alla Commissione e alle altre autorità se sospettano una pratica che può riguardare almeno tre Stati membri; si applicano mutatis mutandis varie disposizioni del regolamento (art. 26).

Persona di contatto responsabile per l’Unione

Se un acquirente stabilito fuori dall’Unione non collabora, l’autorità può chiedergli di designare una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione come persona di contatto responsabile per l’Unione, che funge da punto di contatto principale e agevola l’indagine. Il mancato adempimento deve essere segnalato alla Commissione e alle altre autorità (art. 27).

Relazioni e controllo dell’attuazione

Entro l’11 settembre 2031 la Commissione presenta una relazione sull’applicazione del regolamento, da considerare nel riesame della direttiva 2019/633 (art. 28). Le relazioni annuali degli Stati membri devono includere i dettagli delle attività rientranti nel regolamento, compreso il numero di richieste e di azioni coordinate e un’illustrazione sommaria dei casi conclusi (art. 29).

IMI, atti delegati e comitologia

L’IMI è lo strumento previsto per la maggior parte delle comunicazioni e richieste; la Commissione può modificare lo strumento mediante atti delegati (art. 30). La delega dura cinque anni dal 9 marzo 2026, è prorogabile tacitamente e può essere revocata dal Parlamento o dal Consiglio; gli atti delegati entrano in vigore se non vi sono obiezioni entro due mesi, prorogabili di altri due (art. 31). La Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli e si applica il regolamento (UE) n. 182/2011 (art. 32).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 10 settembre 2027; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 33).

Come è indicizzato

Materiepolitica agricoladiritto della concorrenzacooperazione amministrativacooperazione giudiziariamercato interno

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