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Sentenza

Sentenza del 30/03/2021 n. 8720 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione per omesso versamento dell'imposta di donazione (importo trasferito Euro 520.000) e irrogazione di sanzioni ai sensi D.P.R. n. 131/1986, art. 54. L'Ufficio aveva qualificato il bonifico come donazione soggetta a imposta con aliquota ordinaria, ritenendo irrilevante in Italia il vincolo di "unione domestica" contratta in Svizzera. Il contribuente contestava, tra l'altro, la territorialità dell'imposta (applicabilità della legge italiana a donazione avente per donante un residente estero e per donatario un residente in Italia) e chiedeva il riconoscimento della natura di liberalità indiretta con eventuale applicazione di regimi agevolativi e qualificazione dello status personale alla stregua del coniuge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (violazione norme di diritto internazionale privato/territorialità fiscale), ritenendo che, poiché il donante era residente in Svizzera e il denaro era depositato su conto estero al momento della disposizione, il bene non poteva essere considerato "esistente" nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del T.U.S. (D.Lgs. n. 346/1990). Ne è conseguito che la donazione non era imponibile in Italia e pertanto la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata; la Corte, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario del contribuente. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986

    Richiamato per le sanzioni irrogate con l'avviso di liquidazione; la Corte non entra nel merito delle sanzioni perché viene meno il presupposto impositivo.

  • D.Lgs. n. 346 del 1990 (T.U.S.)

    art. 2, art. 55, art. 56 bis

    Art. 2: principio di territorialità dell'imposta sulle successioni e donazioni; se il donante non è residente l'imposta è dovuta solo per beni 'esistenti' in Italia. Art. 55 (e comma 1-bis): regole di registrazione anche per atti formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti in Italia, ma non modifica i criteri di territorialità dettati dall'art. 2. Art. 56 bis: disciplina degli accertamenti sulle liberalità indirette; rilevanza per la tassazione delle donazioni indirette.

  • L. n. 218 del 1995 (diritto internazionale privato)

    Art. 56: criteri di collegamento per le donazioni (nazionalità del donante, possibilità di scelta della legge). Art. 57: rinvio alla Convenzione di Roma/Regolamento Roma I per le obbligazioni contrattuali. La Corte chiarisce che, pur essendo rilevanti ai fini della qualificazione del negozio, la disciplina uniforme non prevale in materia fiscale quando occorre individuare la territorialità dell'imposta.

  • Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)

    Usato per spiegare che le regole di diritto uniforme possono individuare la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e che molte donazioni indirette rientrano nel campo contrattuale; tuttavia il Regolamento non si applica alle materie fiscali (art. 1), per cui non può sostituire il criterio di territorialità fiscale italiano.

  • D.L. n. 262 del 2006 (conv. L. n. 286/2006)

    art. 2, comma 49, lett. a) e b)

    Richiamato rispetto alla qualificazione dello status personale (equiparazione fiscale di alcune figure di rapporto familiare); la Corte ha ritenuto assorbita la questione perché il rigetto della tassazione è fondato sulla territorialità, quindi non è stato necessario decidere sull'assimilazione a 'coniuge'.

  • Legge federale svizzera sull'Unione Domestica (LUD)

    Ricordata come titolo formale dell'unione tra le parti nello Stato estero; la Corte non attribuisce rilevanza fiscale automatica alla qualificazione straniera ai fini della territorialità dell'imposta italiana.

  • Interpello Agenzia delle Entrate

    Risposta n. 310 del 24 luglio 2019

    Riferimento interpretativo non vincolante ma utile: sostiene che, per ritenere il denaro 'esistente' in Italia, occorre la residenza in Italia dell'emittente o di altro soggetto rilevante; la Corte condivide tale impostazione.

Massime di principio

  • Principio di territorialità fiscale: se il donante è non residente, l'imposta sulle donazioni si applica solo ai beni 'esistenti' in Italia al momento della donazione; denaro depositato su conto estero non si considera automaticamente esistente in Italia anche se trasferito tramite bonifico a un beneficiario residente.
  • Presunzione di esistenza in Italia prevista per alcuni crediti/strumenti (assegni, cambiali ecc.) opera solo se il relativo emittente/debitore è residente in Italia; per il denaro trasferito via bonifico la Corte richiede che il bene fosse effettivamente esistente in Italia o che il donante fosse residente in Italia.
  • La disciplina di diritto internazionale privato (L. n. 218/1995 e Regolamento Roma I) è rilevante per determinare la legge applicabile al negozio: tuttavia le norme uniformi non sostituiscono il principio di territorialità fiscale, e il Regolamento Roma I non disciplina materie fiscali.
  • Le liberalità indirette (donazioni non formalizzate) possono essere imponibili, ma bisogna verificare il collegamento territoriale e la presenza del bene nel territorio italiano al momento della liberalità; la registrazione prevista dall'art. 55 T.U.S. comma 1-bis non estende la tassazione oltre i limiti di territorialità dell'art. 2.
  • In casi di bonifico internazionale, la prova decisiva è la situazione patrimoniale e la collocazione del denaro al momento della manifestazione di volontà del donante: se il denaro era su conto estero e il donante era non residente, l'atto non è imponibile in Italia.
  • La qualificazione personale (es. unione domestica straniera equiparabile a matrimonio) e le conseguenze in termini di franchigie e aliquote possono rilevare solo dopo aver accertato la sussistenza del presupposto impositivo (territorialità); se manca la territorialità, questioni di status non incidono.

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