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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28803/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuante)

La controversia

La controversia nasceva da un prestito di 40.000 euro che una parte assumeva di aver concesso nel 2009 per consentire all'altra l'acquisto di un appartamento a Roma. La convenuta non negava la ricezione della somma, ma sosteneva di averla restituita in forma diversa, cioè mediante il corrispettivo versato per far acquistare al mutuante un diritto di usufrutto su un altro appartamento nello stesso stabile. Il mutuatante, a sua volta, ampliava la propria pretesa deducendo ulteriori dazioni di denaro, una fideiussione e altre utilità economiche, chiedendone la restituzione. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: 1) omessa pronuncia e nullità della sentenza per non avere il giudice deciso sulla richiesta di cancellazione di espressioni ingiuriose contenute negli atti avversari e sul correlato risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c.; 2) violazione delle regole sul mutuo e sull'onere della prova, nonché travisamento delle risultanze istruttorie, poiché la Corte d'appello avrebbe ritenuto provata la restituzione sulla base del pagamento del prezzo dell'usufrutto, senza adeguata dimostrazione che si trattasse di pagamento con denaro proprio della mutuataria e non di semplice esecuzione per conto del mutuante; 3) errori in iudicando e in procedendo per il mancato esame/ammissibilità delle prove orali dirette a dimostrare che quelle somme non costituivano restituzione del prestito ma pagamento effettuato come delegata; 4) erronea liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo il quarto assorbito. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione d'appello è stata ritenuta viziata, da un lato, per omessa pronuncia sulla domanda di cancellazione delle espressioni offensive e sul connesso profilo risarcitorio; dall'altro, per motivazione troppo sintetica e assertiva sulla pretesa prova della restituzione del mutuo e sulla irrilevanza delle prove offerte dal ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 89 c.p.c.

    La richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive e il correlato risarcimento del danno, una volta sollecitati dalla parte, devono essere esaminati dal giudice con una decisione espressa; la loro omessa trattazione integra vizio denunciabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la mancata decisione su una domanda di cancellazione/risarcimento integra omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico della decisione; una motivazione laconica e assertiva non è sufficiente quando non chiarisce le ragioni dell'accoglimento o del rigetto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il dovere di motivazione della sentenza, che deve rendere intellegibile il percorso decisorio.

  • art. 111 Cost.

    Impone una decisione motivata e controllabile.

  • art. 1813 c.c.

    Nel mutuo, chi agisce per la restituzione deve provare la dazione della somma e il titolo della consegna da cui deriva l'obbligo restitutorio.

  • art. 2697 c.c.

    L'attore deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; il convenuto deve provare l'eventuale fatto estintivo, come il pagamento o altra modalità satisfattiva.

  • art. 1362 c.c.

    La ricostruzione del rapporto deve tener conto del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla liquidazione delle spese di lite; il relativo motivo resta assorbito dall'accoglimento dei precedenti.

  • art. 4, comma 1, D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato ai fini della liquidazione del compenso professionale e della proporzionalità delle spese.

  • art. 13-bis d.l. n. 178 del 2017

    Richiamato dal ricorrente sul tema della liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di merito, la domanda di cancellazione di espressioni offensive contenute negli atti di causa, quando ritualmente proposta, impone al giudice una pronuncia espressa: il mancato esercizio del potere discrezionale non esonera dall'obbligo di decidere sulla richiesta.
  • Se alla domanda di cancellazione delle frasi offensive si accompagna una domanda di risarcimento del danno, il giudice deve esaminare anche tale profilo; la mancata pronuncia integra omessa pronuncia e vizio della sentenza.
  • Nel mutuo, chi agisce per la restituzione deve allegare e provare la consegna della somma e il titolo in base al quale ne pretende la restituzione; una volta assolto tale onere, spetta alla controparte provare il fatto estintivo o una diversa causa giustificativa della trattenuta della somma.
  • La prova del pagamento estintivo non può essere affermata in modo apodittico: il giudice deve spiegare quali elementi documentali o testimoniali dimostrino che il versamento sia stato eseguito con denaro proprio del debitore e con funzione satisfattiva dell'obbligazione.
  • Quando vengono dedotte specifiche istanze istruttorie decisive per ricostruire la causale di un pagamento, il giudice deve valutarle in modo puntuale e motivato; una generica affermazione di irrilevanza non è sufficiente se non confrontata con il contenuto delle prove richieste.
  • La motivazione della decisione deve essere coerente con il trattamento processuale della domanda: non è logicamente compatibile ritenere una pretesa priva di decisività ai fini dell'ammissibilità dell'appello e, al tempo stesso, valorizzarla per aumentare il valore della causa ai fini delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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