Cassazione Penale, Sentenza n. 32067/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art.24 D.L. 28/10/2020 n.137 e artt.178 lett. c) e 180 c.p.p. per omessa considerazione delle conclusioni scritte del difensore e mancata declaratoria di prescrizione anche per la ricettazione; 2) violazione degli artt.521 e 522 c.p.p. per mancata correlazione fra accusa (detenzione per vendita) e decisione (introduzione nel territorio nazionale); 3) vizio di motivazione e violazione dell'art.648 c.p. per presunta inadeguatezza dell'accertamento tecnico (esame solo di fotografie, non degli originali) e mancata prova della contraffazione o della grossolanità del falso; 4) difetto di motivazione sull'elemento soggettivo della ricettazione, ossia apodittica affermazione della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza illecita della merce; 5) mancata riqualificazione ai sensi dell'art.712 c.p. (ipotesi di incauto acquisto) con motivazione meramente apparente; 6) violazione dell'art.157 c.p. per omissione della declaratoria di estinzione della ricettazione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e non consentito. Ha ritenuto che: l'udienza d'appello si è svolta con modalità scritte previste dalla normativa emergenziale e il contraddittorio cartolare è stato esercitato; la Corte d'appello ha correttamente dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art.474 c.p., mentre per la ricettazione (art.648 c.p.) il termine prescrizionale non era maturato, anche considerando la recidiva qualificata che estende il termine a 13 anni e 4 mesi; il ricorrente non ha provato un interesse concreto ad impugnare la declaratoria di improcedibilità e ha proposto censure generiche; l'accertamento tecnico che ha usato fotografie è stato ritenuto idoneo in relazione all'elemento grafico del marchio e la relazione dell'esperto, acquisita con consenso, attestava la contraffazione; la sussistenza del dolo (anche nella forma eventuale) è stata adeguatamente motivata dalla posizione dell'imputato (legale rappresentante della società proprietaria della merce) e dalla valutazione complessiva degli elementi istruttori; la richiesta di riqualificazione a incauto acquisto è stata respinta con motivazione congrua. Per questi motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (art.23, art.23-bis, art.24)
Norme emergenziali che consentono la trattazione scritta e l'uso del contraddittorio cartolare e della camera di consiglio senza presenza delle parti; la Corte ha ritenuto valida la modalità adottata e sufficiente il deposito scritto delle conclusioni difensive
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Regole di sintesi dei motivi in cassazione (articolazione del ricorso); richiamata per la corretta esposizione sintetica dei motivi
artt.178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in tema di invalidità di atti e nullità; la Corte ha ritenuto non sussistente omissione o nullità rilevante rispetto alle conclusioni depositate
artt.521 e 522 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza (divieto di decisione su fatti diversi da quelli contestati); la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse coerente con il dato accusatorio e con le risultanze
art.474 cod. pen.
Delitto relativo alla detenzione di prodotti con marchi contraffatti; la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di questo reato e la Cassazione ha ritenuto legittima la declaratoria
art.648 cod. pen.
Delitto di ricettazione; la Corte ha ritenuto che non fosse estinto per prescrizione e che fosse adeguatamente provato l'elemento soggettivo (dolo, anche eventuale) e la consapevolezza della contraffazione
art.99, comma 4; artt.157, 160, 161 cod. pen.
Norme utilizzate per il calcolo del termine prescrizionale, considerando gli effetti della recidiva qualificata che aumentano la durata del tempo necessario a prescrivere (nella fattispecie pari a 13 anni e 4 mesi)
art.712 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla possibile riqualificazione in incauto acquisto; la Corte d'appello ha escluso tale riqualificazione ritenendo incompatibile la posizione apicale dell'imputato con l'assenza di controllo sulla provenienza della merce
art.129 cod. proc. pen.
Consente al giudice di verificare d'ufficio l'eventuale estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha considerato la sollecitazione del difensore e ha operato la declaratoria per l'art.474 c.p.
art.591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Regola l'interesse a ricorrere: se il ricorrente non prova un vantaggio concreto dalla rimozione del provvedimento impugnato, il motivo è generico e privo di interesse a impugnare
art.616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per dolo o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La trattazione in forma scritta e la camera di consiglio senza presenza delle parti non violano il diritto di difesa se il contraddittorio cartolare è esercitato nei termini e la Corte dà conto del deposito delle conclusioni.
- La declaratoria di prescrizione richiede un calcolo preciso dei termini; la recidiva qualificata può allungare significativamente il tempo necessario a prescrivere, perciò non si può assumere la prescrizione senza verifica normativa e aritmetica.
- Le censure generiche sull'accertamento tecnico (es. "si è usata una foto") sono generalmente insufficienti: chi impugna deve indicare elementi concreti che rendano l'accertamento incerto o viziato, non limitarsi ad obiezioni genericamente critiche.
- Per contestare la sussistenza del dolo in ricettazione è necessario confrontarsi specificamente con le circostanze usate dal giudice per la ricostruzione (ruolo aziendale, posizione rispetto alla merce, elementi probatori): la mera negazione è insufficiente.
- La richiesta di riqualificazione (es. a incauto acquisto) richiede argomentazioni puntuali che dimostrino l'assenza di consapevolezza e la presenza di sola negligenza; la posizione apicale e la carenza di controlli possono invece sostenere la tesi del dolo eventuale.
- Avverso una declaratoria di improcedibilità/estinzione per prescrizione il ricorrente deve indicare il concreto vantaggio derivante dall'annullamento: l'interesse all'impugnazione non è automatico e la mancanza di tale prova può determinare inammissibilità.
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