Cassazione Penale, Sentenza n. 12972/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata perché dall'esame degli atti è emerso che il ricorrente aveva effettivamente proposto tempestiva opposizione (dichiarazione di impugnazione nei termini) nonostante il successivo deposito dei motivi. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per un nuovo esame dell'opposizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal detenuto avverso il decreto di espulsione emesso dal magistrato di sorveglianza. L'inammissibilità era stata motivata dal fatto che i "motivi" dell'opposizione erano stati depositati oltre il termine di legge. Il ricorrente ha dedotto invece che il decreto era stato notificato il 3/06/2021, che egli aveva proposto opposizione tempestivamente (4/06/2021) e aveva successivamente depositato i motivi a sostegno dell'impugnazione (7/06/2021 o, secondo gli atti esaminati dalla Cassazione, l'11/06/2021).
Norme richiamate
d.lvo n. 286/1998, art. 16, comma 6
A norma dell'art. 16, comma 6, d.lvo n. 286/1998, avverso il decreto con il quale il magistrato di sorveglianza ha disposto l'espulsione dello straniero detenuto è consentito proporre opposizione nel termine di dieci giorni.
La Corte interpreta che il termine di dieci giorni va valutato rispetto alla proposizione dell'opposizione (anche nella forma di dichiarazione di impugnazione) e che il deposito successivo dei motivi non esclude la tempestività dell'opposizione se la dichiarazione è stata proposta nei termini.
Massime di principio
- La tempestività dell'opposizione ad un decreto di espulsione si valuta in relazione alla proposizione formale dell'opposizione (dichiarazione), non necessariamente al deposito immediato dei motivi: una dichiarazione presentata entro il termine previsto (10 giorni) rende l'opposizione ammissibile anche se i motivi sono depositati dopo, purché vi sia effettiva integrazione dell'impugnazione.
- Il termine di 10 giorni previsto dall'art. 16, comma 6, d.lvo 286/1998 decorre dalla notifica del decreto di espulsione: è fondamentale annotare e provare la data di notifica per far valere la tempestività.
- In caso di dichiarata inammissibilità per presunta tardività del deposito dei motivi, è possibile impugnare l'ordinanza di inammissibilità in Cassazione dimostrando che la dichiarazione di opposizione era stata proposta nei termini.
- Quando si agisce contro provvedimenti di espulsione adottati dal magistrato di sorveglianza, il Tribunale di sorveglianza deve riesaminare l'opposizione se emerge che la forma e i termini sostanziali dell'impugnazione sono stati rispettati.
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