Sentenza n. 957/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto prefettizio prot n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con cui l’Ufficio Territoriale del Governo ha vietato all’odierno ricorrente di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materie esplodenti di qualsiasi genere nonché con cui è stata, conseguentemente, disposta la revoca del libretto di porto d’armi per difesa personale n. -OMISSIS- e la relativa Licenza di Guardia particolare giurata, titoli rilasciati in data -OMISSIS-; della nota del -OMISSIS-, citata nel provvedimento impugnato, con cui il Comando Stazione Carabinieri di San Filippo di Marsala ha proposto la revoca del porto d’armi per la difesa personale e l’emissione del decreto di divieto di detenzione armi e munizioni nei confronti del ricorrente; della nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, citata nel provvedimento impugnato, con la quale la Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze comunica che a carico del ricorrente risultano segnalazioni per lesioni personali, diffamazione, minaccia, calunnia e maltrattamenti in famiglia; - della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ha confermato “la grave, prolungata e attuale situazione di conflittualità, tra il signor -OMISSIS- -OMISSIS- e la signora -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-; ove occorresse, della Circolare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione generale del Dipartimento; di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS--OMISSIS-il 5\2\2026 del Decreto prefettizio prot n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, con conferma della revoca del porto d'armi per difesa personale e della licenza di Guardia particolare giurata
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dipendente a tempo pieno e indeterminato quale Guardia particolare giurata, ha impugnato il decreto prefettizio che gli vietava di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e confermava la revoca del porto d'armi per difesa personale e della licenza professionale. Ha dedotto violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 39 TULPS, difetto di istruttoria, irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di motivazione ex art. 3 l. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione si fosse basata su segnalazioni risalenti e sulle denunce dell'ex compagna, senza considerare che il procedimento penale a suo carico era stato archiviato, che egli aveva a sua volta denunciato l'ex partner e che le reciproche vicende evidenziavano una situazione conflittuale non riconducibile automaticamente a una sua pericolosità o inaffidabilità. Ha inoltre lamentato l'omessa considerazione della distanza territoriale tra la propria residenza e quella dell'ex compagna. Il provvedimento originario è stato annullato in autotutela e sostituito da un nuovo decreto, impugnato con motivi aggiunti, fondato sostanzialmente sui medesimi elementi e su una successiva nota dei Carabinieri relativa alla conflittualità tra gli interessati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente al ricorso introduttivo, poiché il provvedimento originario era stato annullato in autotutela e sostituito. Ha accolto i motivi aggiunti e annullato il nuovo divieto, ravvisando un evidente difetto di istruttoria e di motivazione. Il giudice ha sottolineato che, pur non attenuandosi l'interesse pubblico alla sicurezza e alla prevenzione dell'abuso delle armi, la particolare incidenza del divieto sulla posizione di una Guardia particolare giurata, per la quale il porto d'armi costituisce presupposto del rapporto di lavoro, impone una motivazione più rigorosa e un'istruttoria più stringente. L'Amministrazione non aveva esaminato l'intervenuta archiviazione del procedimento penale originato dalla denuncia dell'ex compagna, né aveva valutato concretamente le reciproche denunce e il contesto della conflittualità, limitandosi ad affermare l'esistenza di una situazione conflittuale. La successiva nota dei Carabinieri non era stata adeguatamente valutata e non era stata depositata in giudizio. Il giudice ha inoltre escluso che la Prefettura potesse integrare la motivazione mediante una memoria difensiva contenente ulteriori precedenti e circostanze non risultanti dagli atti impugnati, trattandosi di motivazione postuma inammissibile. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 4.000,00, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
La disciplina del divieto di detenzione di armi richiede una valutazione amministrativa idonea a fondare il giudizio di inaffidabilità o di pericolo di abuso delle armi.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità impongono un'istruttoria adeguata e una valutazione concreta delle circostanze rilevanti.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento deve indicare in modo adeguato le ragioni, attuali e concrete, poste a fondamento del divieto; la motivazione non può essere integrata postumamente mediante gli atti difensivi dell'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità quando ricorrono esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi deve essere fondato su un'istruttoria concreta, aggiornata e completa, idonea a dimostrare l'attualità e la concretezza del pericolo di abuso o dell'inaffidabilità del destinatario; il mero richiamo a una situazione generica di conflittualità non è sufficiente.
- Quando il destinatario del divieto è una Guardia particolare giurata e il porto d'armi costituisce presupposto del rapporto di lavoro, l'interesse pubblico alla sicurezza resta prevalente, ma l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria più stringente e offrire una motivazione particolarmente rigorosa sulla pericolosità o inaffidabilità del soggetto.
- Nella riedizione del potere, l'Amministrazione deve confrontarsi con gli elementi sopravvenuti o già esistenti rilevanti per la decisione, inclusa l'archiviazione del procedimento penale posto a base del precedente provvedimento, e non può limitarsi a riprodurre la motivazione dell'atto annullato.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata mediante memorie difensive depositate nel giudizio, quando le circostanze e gli atti ivi richiamati non risultino dall'istruttoria e dalla motivazione dell'atto impugnato.
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