Sentenza del 17/04/2019 n. 2429 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Studi di settore - Natura - Presunzione semplice - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento basato esclusivamente sullo scostamento dallo studio di settore non può ritenersi sufficiente per la rideterminazione del maggior reddito imponibile. L'Amministrazione deve integrare tale dato con ulteriori elementi probatori qualificati e spiegare perché, nel caso concreto, essi rendano attendibile la pretesa fiscale. In mancanza di tale dimostrazione, la pretesa impositiva non è adeguatamente fondata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di rideterminare il reddito imponibile sulla base del mero scostamento dai risultati dello studio di settore. Il principio richiamato stabilisce che tale scostamento costituisce soltanto una presunzione semplice e non è, da solo, sufficiente a fondare l'accertamento. L'Ufficio deve dimostrare ulteriori elementi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall'art. 2729 c.c., fornendo un adeguato contraddittorio e una motivazione concreta. Gli studi di settore operano come strumento distinto, sebbene collegato, rispetto alla procedura di accertamento disciplinata dall'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973.
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 39
La procedura di accertamento analitico-induttivo prevista dalla norma resta distinta dal sistema degli studi di settore, che può fornire elementi presuntivi ma non sostituire autonomamente la necessaria dimostrazione dei presupposti dell'accertamento.
Codice civile, art. 2729
Le presunzioni non stabilite dalla legge possono fondare una decisione solo quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Il mero scostamento dallo studio di settore, considerato isolatamente, non presenta automaticamente tali requisiti.
Massime di principio
- Il semplice superamento dei parametri o dei risultati dello studio di settore non dimostra automaticamente l'esistenza di un maggior reddito imponibile.
- L'Amministrazione finanziaria deve indicare e provare ulteriori circostanze concrete, gravi, precise e concordanti, oltre allo scostamento statistico.
- Il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di elementi individualizzanti e la natura meramente astratta o statistica della ricostruzione.
- Gli studi di settore costituiscono strumenti presuntivi di supporto e non possono essere utilizzati come prova autonoma e incontestabile del reddito effettivo.
- La motivazione dell'accertamento deve spiegare il collegamento tra lo scostamento e la situazione economica specifica del contribuente, anche considerando le giustificazioni fornite nel contraddittorio.
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