Sentenza n. 1274/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione scolastica, della sentenza civile passata in giudicato che riconosceva il diritto all’accredito della Carta del docente, comprensivo di interessi o rivalutazione e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 863 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 2 agosto 2024 e passata in giudicato. La pronuncia civile aveva riconosciuto a ciascun ricorrente il diritto all’assegnazione della Carta del docente per determinati anni scolastici, con obbligo dell’amministrazione di accreditare importi variabili tra 1.000 e 2.500 euro, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del credito sino all’effettiva attribuzione, nonché le spese di lite. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 3 settembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L’amministrazione, pur costituendosi, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il rilascio della Carta del docente e l’accredito, per ciascun ricorrente e per gli anni scolastici indicati nella sentenza civile, degli importi riconosciuti, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, nonché delle spese di lite e degli accessori. Ha assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, stabilendo che il commissario dovrà attivarsi su istanza dei ricorrenti entro un ulteriore termine di 60 giorni e riferire al Tribunale sugli adempimenti compiuti. Le spese del giudizio, liquidate in 850 euro oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione consente di agire per l’esecuzione coattiva della condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Gli importi dovuti in esecuzione del titolo giudiziale devono essere maggiorati degli interessi o della rivalutazione, dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione.
l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato per la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
Richiamato, unitamente all’art. 39 c.p.a., quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta, se dovuto, sarà determinato e liquidato successivamente con separato decreto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando una pubblica amministrazione non esegue una condanna pecuniaria contenuta in un titolo giudiziale passato in giudicato, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- In presenza di un titolo giudiziale che riconosce somme determinate o determinabili, l’amministrazione deve eseguire integralmente la statuizione, comprendendo capitale, interessi o rivalutazione espressamente riconosciuti e spese di lite.
- La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento e l’assenza di deduzioni su fatti modificativi o estintivi del credito giustificano l’ordine giudiziale di esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte in caso di persistente inerzia.
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