Cassazione Penale, Sentenza n. 29384/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Giannini impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati di tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso, detenzione e porto abusivi di esplosivo e incendio aggravato dall'uso del metodo mafioso (in concorso con Monopoli Gennaro), contestando in particolare la mancanza di gravi indizi di colpevolezza e la scarsa attendibilità dei collaboratori di giustizia (Loiacono e Volpe), l'assenza di riscontri esterni alle loro dichiarazioni, discrepanze sulla collocazione nel clan, l'irrilevanza delle intercettazioni e la mancata attualità dei pericoli cautelari (recidiva e inquinamento probatorio) dato che i fatti risalgono al 2020. Inoltre si censurava l'adeguatezza della misura cautelare e si sollevava che le vittime non avrebbero accusato direttamente il ricorrente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse fondato il proprio convincimento su un complesso di elementi indiziari non limitati alle sole dichiarazioni dei collaboratori, ma anche sulle dichiarazioni delle persone offese (in particolare il sindaco di Cellamare che riferì una intimidazione anteriore: "i campi di calcetto sono roba mia e nessuno deve mettere le mani"), sulla coincidenza logica e cronologica degli attentati (incluso l'attentato ai campi di calcetto e l'incendio dell'auto della moglie dell'assessore), sulle conversazioni che ricondurrebbero l'incendio al cugino dell'indagato, e sulla convergenza delle risultanze investigative che hanno corroborato le dichiarazioni collaboranti. La Corte ha inoltre richiamato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. in presenza della contestazione dell'aggravante del metodo mafioso, e ha valutato l'adeguatezza della misura alla luce della personalità, dei precedenti penali e dei comportamenti minatori recenti del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto rilevante la presunzione prevista da tale norma (connessa alla contestazione dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso) ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la sentenza dispone l'inoltro alle cancellerie per gli obblighi procedurali previsti
Massime di principio
- La sussistenza di gravi indizi può fondarsi su un quadro probatorio complessivo: dichiarazioni di collaboratori, dichiarazioni delle persone offese, intercettazioni e circostanze logico-cronologiche che si rafforzano a vicenda.
- Discrepanze o lacune nelle dichiarazioni dei collaboratori non sono necessariamente decisive se esistono riscontri esterni o altri elementi indipendenti che corroborano il quadro indiziario.
- La contestazione dell'aggravante mafiosa attiva la presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., che incide sulla valutazione della necessità e adeguatezza della misura cautelare, in particolare riguardo al pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare è necessario un confronto diretto e specifico con l'intera motivazione del giudice del merito; censure generiche o aspecifiche risultano generalmente inammissibili o infondate.
- La temporalità degli eventi (fatti risalenti a qualche anno prima) non esclude automaticamente le esigenze cautelari se emergono comportamenti successivi, precedenti penali rilevanti o prove che indichino attualità del pericolo.
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