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Sentenza

Sentenza n. 606/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1057/2024 del Tribunale di Bergamo sez. Lavoro, resa a definizione del giudizio R.G. n. 1086/2024, pubblicata in data 2 ottobre 2024, notificata in pari data (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente e disposto il pagamento delle spese di lite

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 1057/2024, non impugnata e divenuta definitiva. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti, nei limiti della prescrizione quinquennale, nonché a pagare le spese e i compensi professionali. La ricorrente ha evidenziato il persistente inadempimento nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Ha chiesto l'ordine di ottemperanza, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, e la condanna alle spese del giudizio.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che l'Ufficio Scolastico competente aveva trasmesso la sentenza agli uffici ministeriali per l'esecuzione e aveva disposto il pagamento delle spese di lite. Successivamente, in data 4 dicembre 2025, SOGEI ha accreditato nel borsellino elettronico della Carta elettronica del docente gli importi riconosciuti dalla sentenza. La ricorrente ha confermato l'avvenuto accredito e ha dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese, poiché l'adempimento era intervenuto dopo la notificazione del ricorso e a distanza di quasi otto mesi. Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per integrale sopravvenuto adempimento dell'obbligo dedotto in ottemperanza. Ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, ritenendo rilevante ai fini della regolazione delle spese che l'adempimento fosse intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali comportanti il pagamento di somme.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario.

  • art. 46 d.P.R. 445/2000

    È richiamato per la dichiarazione sostitutiva relativa al diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione dell'obbligo imposto dal titolo giudiziale intervenuta nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie al titolo giudiziale solo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, poiché la proposizione del ricorso è stata resa necessaria dall'inerzia dell'amministrazione.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli giudiziali comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali deve essere decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza relativo all'obbligo pecuniario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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