Sentenza del 21/12/2016 n. 26535 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione della controversia e pagamento integrale delle somme dovute. A tal fine ha cassato la sentenza impugnata e ha compensato integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
B.L. ha proposto ricorso contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 17 dicembre 2009. Nel corso del giudizio, il contribuente ha chiesto la definizione della controversia ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, effettuando il versamento integrale delle somme dovute. L'Agenzia delle Entrate ha quindi chiesto l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 16 della L. n. 289 del 2002. Il ricorrente ha aderito alla richiesta, domandando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 16
La disposizione è stata richiamata quale base per chiedere l'estinzione del giudizio tributario a seguito della definizione della controversia.
Decreto-legge n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
La norma ha consentito al contribuente di definire la controversia tributaria mediante il pagamento delle somme previste. L'integrale versamento ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene validamente definita mediante una procedura agevolata e il contribuente versa integralmente quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La definizione della lite non comporta necessariamente una decisione sul merito delle contestazioni: il giudice prende atto dell'intervenuta regolarizzazione e chiude il processo.
- In presenza di una definizione valida, la sentenza precedentemente impugnata può essere cassata, anche se non viene sostituita da una pronuncia di merito.
- Le spese processuali possono essere compensate quando l'estinzione deriva dalla definizione agevolata della controversia, salvo diversa previsione normativa o specifiche ragioni per una differente ripartizione.
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