Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26535 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione della controversia e pagamento integrale delle somme dovute. A tal fine ha cassato la sentenza impugnata e ha compensato integralmente le spese del giudizio tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

B.L. ha proposto ricorso contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 17 dicembre 2009. Nel corso del giudizio, il contribuente ha chiesto la definizione della controversia ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, effettuando il versamento integrale delle somme dovute. L'Agenzia delle Entrate ha quindi chiesto l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 16 della L. n. 289 del 2002. Il ricorrente ha aderito alla richiesta, domandando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    La disposizione è stata richiamata quale base per chiedere l'estinzione del giudizio tributario a seguito della definizione della controversia.

  • Decreto-legge n. 98 del 2011, art. 39, comma 12

    La norma ha consentito al contribuente di definire la controversia tributaria mediante il pagamento delle somme previste. L'integrale versamento ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene validamente definita mediante una procedura agevolata e il contribuente versa integralmente quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La definizione della lite non comporta necessariamente una decisione sul merito delle contestazioni: il giudice prende atto dell'intervenuta regolarizzazione e chiude il processo.
  • In presenza di una definizione valida, la sentenza precedentemente impugnata può essere cassata, anche se non viene sostituita da una pronuncia di merito.
  • Le spese processuali possono essere compensate quando l'estinzione deriva dalla definizione agevolata della controversia, salvo diversa previsione normativa o specifiche ragioni per una differente ripartizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.