Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 83/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo, emesso dal Questore della Provincia di Ancona in data 1° febbraio 2023, Prot: -OMISSIS- del 01/02/2023.

Giustizia amministrativa202300181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottata dal Questore della Provincia di Ancona

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta in ragione di una condanna a due anni di reclusione, resa a seguito di patteggiamento, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali continuate commessi ai danni della moglie e in presenza dei quattro figli minori. La revoca richiamava anche l'intervento del Tribunale per i minorenni, che aveva disposto la sospensione della potestà genitoriale e l'affidamento dei minori ai servizi sociali, nonché una convalida di sfratto per morosità. Il ricorrente ha dedotto: l'assenza di automatismi ostativi e il difetto di una concreta valutazione della pericolosità sociale; l'omessa considerazione della lunga durata del soggiorno, dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo, dell'assenza di ulteriori precedenti penali, del reddito lecito e del percorso di recupero psicologico e familiare; l'irrilevanza dello sfratto; la violazione delle garanzie partecipative, per la mancata effettiva conoscenza della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso; la violazione del principio di proporzionalità.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998 attribuisca al Questore un potere discrezionale di valutazione della pericolosità, non riducibile a un automatismo derivante dalla sola condanna. Nel caso concreto, tuttavia, l'amministrazione ha effettuato una valutazione individuale e complessiva, valorizzando la gravità, reiterazione e durata pluriennale delle condotte di maltrattamento e lesioni, commesse nell'ambito familiare e in presenza dei figli minori, nonché i provvedimenti del Tribunale per i minorenni e la situazione di morosità. Il reato di maltrattamenti in famiglia, rientrando tra quelli richiamati dall'art. 380 c.p.p., costituisce un elemento legislativamente sintomatico della pericolosità, ma la decisione amministrativa è stata ritenuta fondata anche su elementi ulteriori e concreti della condotta di vita. Il Collegio ha escluso difetti di istruttoria, illogicità, irragionevolezza o sproporzione. Ha ritenuto non decisivo il successivo percorso di recupero, osservando che i legami familiari non costituiscono una garanzia assoluta contro la revoca quando proprio i familiari siano vittime delle condotte violente. L'inserimento lavorativo è stato considerato non provato e comunque recessivo rispetto alla gravità dei fatti. La censura partecipativa è stata respinta perché la comunicazione si era perfezionata per compiuta giacenza e il ricorrente non aveva comunicato il mutamento di domicilio; inoltre, il TAR ha applicato l'art. 21-octies, comma 2, seconda parte, della l. n. 241/1990, ritenendo palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Sono state compensate le spese ed è stata revocata l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; il permesso è revocato quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio.

    La revoca richiede una valutazione concreta della pericolosità e delle condizioni individuali dello straniero; la condanna rilevante non determina necessariamente un automatismo, ma può costituire elemento decisivo se inserita nella valutazione complessiva della condotta di vita.

  • art. 4, commi 3 e 5, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato nel provvedimento di revoca quale fondamento della valutazione ostativa relativa all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato.

  • art. 5 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato nel provvedimento di revoca quale disposizione generale in materia di permesso di soggiorno.

  • art. 380 c.p.p.

    Il reato di maltrattamenti in famiglia è stato ritenuto rientrante tra le fattispecie che il legislatore considera espressive di pericolosità dello straniero, anche in presenza di patteggiamento.

  • art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. n. 286/1998

    La previsione della facoltà di revoca del permesso e di espulsione per determinati delitti di violenza domestica conferma il particolare disvalore attribuito dall'ordinamento a tali condotte.

  • art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011

    La disposizione è stata indicata dal ricorrente con riferimento alla necessità di verificare l'appartenenza alle categorie di soggetti socialmente pericolosi; il TAR ha ritenuto comunque adeguato il giudizio concreto fondato sulla complessiva condotta di vita.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta perfezionata per compiuta giacenza.

  • art. 21-octies, comma 2, seconda parte, l. n. 241/1990

    A fronte di un atto di natura vincolata, il provvedimento non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; il TAR ha applicato tale regola anche alla censura relativa alla mancata effettiva conoscenza della comunicazione di avvio.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La censura di violazione del preavviso di rigetto è stata respinta nel quadro della contestazione delle garanzie partecipative, anche in ragione della compiuta giacenza e dell'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata sull'art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998, richiede un giudizio concreto e individualizzato di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; non è sufficiente un automatismo derivante dalla mera esistenza della condanna, anche se la condanna riguarda un reato legislativamente indicato come sintomatico di pericolosità.
  • Nel giudizio di pericolosità dello straniero possono assumere rilievo decisivo la gravità, reiterazione e durata delle condotte criminose, soprattutto quando siano commesse in ambito familiare, ai danni di componenti del nucleo familiare e in presenza di figli minori, nonché i provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile conseguenti a tali condotte.
  • La durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo devono essere considerati dall'amministrazione, ma non costituiscono una garanzia assoluta contro la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo e possono risultare recessivi rispetto a condotte criminose gravi e concretamente indicative di pericolosità.
  • I legami familiari presenti in Italia non devono necessariamente essere valutati a favore dello straniero quando proprio i familiari siano vittime delle condotte violente che fondano il giudizio di pericolosità; in tale situazione, la tutela dell'unità familiare non impedisce la revoca del titolo di soggiorno.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullamento del provvedimento quando, oltre al perfezionamento della comunicazione per compiuta giacenza, risulti palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamentoDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.