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Legge

L.R. Liguria 13/2015

ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE: NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA UMANITARIA ATTIVA

Normativa regionaleL.R. Liguria 13/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Liguria i rapporti tra iniziativa autonoma dei cittadini e attività di interesse generale, nel quadro della sussidiarietà orizzontale. Definisce soggetti, ambiti di intervento, modalità di promozione e monitoraggio; non introduce scadenze temporali, ma indica che gli indirizzi attuativi sono definiti annualmente in occasione del DPEF regionale.

Promozione della cittadinanza umanitaria attiva e della sussidiarietà orizzontale in Liguria

Promozione della cittadinanza umanitaria e sussidiarietà orizzontale in Liguria

La legge regionale della Liguria attua l’articolo 118, quarto comma, della Costituzione e lo Statuto regionale, disciplinando la collaborazione tra iniziativa autonoma dei cittadini e azione delle istituzioni per attività di interesse generale. L’obiettivo è rafforzare la partecipazione civica, il miglioramento dei servizi e lo sviluppo solidale della comunità, nel rispetto della legalità e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

Finalità e principi generali

La disciplina riconosce come libera l’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, senza necessità di autorizzazione o censura, purché nel rispetto del principio di legalità. La Regione orienta l’attuazione della sussidiarietà al miglioramento dei servizi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali e alla promozione della cittadinanza attiva umanitaria, intesa come partecipazione dei cittadini alla cura della comunità e alla collaborazione con le istituzioni per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale.

Soggetti coinvolti

Possono essere protagonisti delle attività di interesse generale:

  • i cittadini, singoli o associati;
  • le famiglie;
  • le imprese;
  • gli enti del terzo settore. La legge valorizza quindi una platea ampia di soggetti, non limitata al solo volontariato, purché l’azione sia coerente con la sussidiarietà orizzontale.

Ambito delle attività di interesse generale

Sono considerate attività rilevanti, soprattutto quando vi sia inerzia delle istituzioni rappresentative, quelle riguardanti:

  • servizi pubblici sociali;
  • servizi culturali;
  • servizi per la valorizzazione del lavoro e dell’iniziativa economica sociale, finalizzati al rafforzamento dei sistemi produttivi locali;
  • servizi alla persona;
  • servizi di utilità per la generalità dei cittadini e per le categorie svantaggiate, anche mediante forme di erogazione, svolgimento e coamministrazione. Sono escluse dall’ambito della legge le attività inerenti al servizio sanitario nazionale e quelle di carattere strettamente economico-imprenditoriale.

Promozione e indirizzi attuativi

Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei soggetti indicati. La stessa Regione promuove l’applicazione dei principi di sussidiarietà anche da parte di province, comuni, altri enti locali e autonomie funzionali. Il Consiglio regionale definisce annualmente, in concomitanza con l’approvazione del documento annuale di programmazione economica e finanziaria, gli indirizzi per l’attuazione della legge.

Finanziamento delle iniziative

Le attività previste possono essere finanziate con risorse proprie degli enti pubblici oppure con contributi di privati disponibili a sostenere le iniziative. Gli enti pubblici di riferimento possono finanziare, con atti dei rispettivi organi di governo, iniziative che favoriscano partecipazione, cittadinanza attiva e impegno civico di cittadini associati, imprese o enti del terzo settore.

Monitoraggio, verifiche e relazioni

Il Consiglio regionale definisce un sistema di monitoraggio delle attività previste dalla legge, comprensivo di verifiche e controlli, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, sulle attività sussidiate. La Giunta regionale deve riferire annualmente al Consiglio con una relazione sulle attività attinenti alla legge.

Ambito territoriale e attualità della disciplina

La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione Liguria. Non prevede un termine finale di efficacia né un regime transitorio specifico; la disciplina resta strutturalmente applicabile come quadro generale di promozione della partecipazione civica e della sussidiarietà orizzontale.

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