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Legge

L.R. Liguria 14/2015

AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ

Normativa regionaleL.R. Liguria 14/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Liguria riconosce e disciplina le cooperative di comunità come strumento di sviluppo locale e coesione sociale, definendone caratteristiche, soci, progetti integrati e forme di sostegno pubblico. Prevede contributi, finanziamenti agevolati e incentivi per l’occupazione, nel limite del de minimis, con criteri attuativi stabiliti dalla Giunta entro 60 giorni. La copertura per il 2015 è indicata in bilancio regionale.

Sostegno regionale alle cooperative di comunità

Sostegno regionale alle cooperative di comunità in Liguria

La legge regionale ligure riconosce il ruolo delle cooperative di comunità come strumento di sviluppo dell’economia civile e di rafforzamento della coesione sociale, con particolare attenzione alle comunità a rischio di impoverimento sociale e demografico. La disciplina è rivolta esclusivamente al territorio della Regione Liguria.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce le cooperative di comunità per valorizzare risorse umane, sociali ed economiche, vocazioni territoriali, innovazione e qualità. L’obiettivo è sostenere comunità locali attraverso attività che generino sviluppo, occupazione e servizi utili alla cittadinanza, in un’ottica di riequilibrio sociale ed economico.

Definizione e inquadramento giuridico delle cooperative di comunità

Ai fini della legge, in assenza di una disciplina nazionale specifica, sono considerate cooperative di comunità le società cooperative che perseguono il rafforzamento del tessuto sociale ed economico della comunità di riferimento, anche mediante:

  • accrescimento delle occasioni di lavoro;
  • creazione di nuove opportunità di reddito;
  • produzione e gestione di beni e servizi per la piena fruizione dei diritti di cittadinanza e il soddisfacimento dei bisogni della comunità.

Nell’attuazione di tali finalità le cooperative valorizzano risorse umane, innovazioni, tradizioni e beni culturali, ambientali e comuni presenti nel territorio.

Le cooperative di comunità:

  • sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile;
  • sono iscritte all’albo delle cooperative previsto dal codice civile;
  • se cooperative sociali, sono iscritte anche nel Registro regionale del Terzo Settore.

Possono assumere forme diverse, in ragione dello scopo mutualistico, come cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste.

Soci e partecipazione alla cooperativa

Possono essere soci i soggetti previsti dalla normativa nazionale in materia cooperativa, purché appartengano alla comunità interessata o vi operino con un rapporto di elezione reciproca. In particolare possono diventare soci:

  • persone fisiche;
  • persone giuridiche;
  • organizzazioni del Terzo Settore.

Per persone giuridiche e organizzazioni del Terzo Settore è richiesto che:

  • abbiano la sede legale nella comunità interessata;
  • dichiarino espressamente il proprio interesse di elezione nei confronti della comunità stessa.

Possono inoltre assumere la qualifica di soci gli enti locali il cui territorio è interessato dall’attività della cooperativa, nonché altri enti pubblici.

Progetti integrati e contenuti delle attività

Le cooperative possono predisporre progetti integrati per rispondere in modo adeguato ai bisogni della comunità. Tali progetti possono riguardare, in tutto o in parte:

  • valorizzazione di beni comuni, culturali e ambientali;
  • cura e valorizzazione dell’ecosistema comunitario;
  • difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali;
  • valorizzazione delle risorse umane;
  • produzione e gestione di servizi fruibili dagli appartenenti alla comunità;
  • promozione e produzione delle peculiarità locali;
  • promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche;
  • promozione di nuova occupazione.

Quando il progetto riguarda la creazione di nuova occupazione, devono essere indicati, a tutela della cooperativa, dei soci e dei lavoratori:

  • tipologia dei contratti;
  • durata dei contratti;
  • oggetto dei contratti;
  • numero delle unità di personale dedicate.

Se per predisporre o realizzare i progetti integrati è necessario l’intervento di enti pubblici, in particolare degli enti locali del territorio, la Regione predispone schemi di convenzione-tipo per regolare i rapporti tra cooperative e amministrazioni coinvolte.

Sostegno economico regionale e regime di aiuto

La Regione sostiene le cooperative di comunità mediante contributi finalizzati alla realizzazione dei progetti integrati. Gli interventi possono assumere la forma di:

  • finanziamenti agevolati;
  • contributi in conto capitale;
  • incentivi per la creazione di nuova occupazione.

Le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di ammissibilità e le spese ammissibili sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite la Commissione regionale per lo sviluppo della cooperazione e la Commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

I contributi sono concessi nel limite del regime “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione europea.

Se la cooperativa non presenta un progetto integrato, oppure il progetto non è ammesso o non è finanziato, resta ferma la possibilità di accedere agli ordinari finanziamenti previsti dalla normativa vigente in materia di cooperazione o nei diversi settori di attività.

Copertura finanziaria

Per l’anno finanziario 2015 la copertura degli oneri è assicurata mediante riduzione di euro 6.500,00, in termini di competenza e di cassa, dell’UPB 11.104 “Spese per la promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro” e corrispondente aumento dell’UPB 14.201 “Interventi a sostegno dell’industria e delle piccole e medie imprese”. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Testo integrale

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