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Legge

L.R. Liguria 12/2015

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

Normativa regionaleL.R. Liguria 12/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua numerose discipline regionali liguri: reticolo idrografico, combustione di residui vegetali, regimazione idraulica e compensazione, edilizia e sportello unico, VIA/VAS, rifiuti, barriere architettoniche, aree protette, sport, alberghi e protezione civile. Molte norme finanziarie e procedurali riguardano esercizi 2015-2017 o termini transitori già scaduti, con diversi commi successivamente modificati o colpiti da illegittimità costituzionale.

Adeguamento della normativa regionale ligure in materia di ambiente, edilizia, energia, rifiuti, paesaggio, protezione civile e altri settori

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale ligure

La legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 interviene su un ampio numero di testi normativi della Regione Liguria, soprattutto nei settori ambiente, difesa del suolo, edilizia, energia, rifiuti, paesaggio, barriere architettoniche, sport, turismo e protezione civile. La disciplina risultante è in larga parte di coordinamento e di aggiornamento procedurale.

Ambiente, difesa del suolo e reticolo idrografico

La Giunta regionale è chiamata a riordinare il reticolo idrografico regionale e a definirne criteri di gerarchizzazione, anche individuando corsi d’acqua o tratti che, per bacino di modeste dimensioni, forte tombinatura, contesto urbano consolidato o perdita irreversibile delle caratteristiche originarie, possano essere assoggettati a una disciplina differenziata di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico. Resta comunque necessario garantire misure per la tutela della pubblica e privata incolumità e dei beni esposti.

Combustione controllata dei residui vegetali

In presenza di eventi per i quali sia stata riconosciuta emergenza di tipo b) o c), la Giunta regionale individua le modalità per la gestione del materiale ligneo giacente su aree demaniali, al fine di verificare se l’attività rientri nell’esclusione prevista dal codice ambientale per la materia non qualificata come rifiuto. L’attività svolta nel rispetto di tali disposizioni non è considerata gestione dei rifiuti né combustione illecita.

Regimazione idraulica e compensazione con materiale litoide

Per i lavori pubblici di interesse regionale relativi a ripristino dell’officiosità idraulica, manutenzione dei corsi d’acqua e rimozione di materiali litoidi, la Giunta definisce i criteri per l’uso del sistema della compensazione, cioè l’utilizzo del materiale estratto come ristoro per l’esecuzione delle opere. La legge, come risultante dalle modifiche successive, disciplina anche i costi computabili, l’eventuale setacciatura in prossimità della foce, l’autorizzazione regionale per interventi finalizzati a contenere le piene duecentennali, la salvaguardia della continuità ecologica del corso d’acqua e il divieto di pregiudicare la stabilità delle opere idrauliche e delle infrastrutture esistenti. Per eventi alluvionali con emergenza riconosciuta, sulle aree inondate non sono dovuti i canoni concessori per una annualità.

Manutenzione idraulica e sedimenti

La disciplina successiva introduce un regime specifico per interventi di manutenzione idraulica con compensazione, prevedendo che la Giunta individui entro sei mesi i tratti del reticolo su cui attuare programmi di manutenzione con asportazione sedimenti e definisca i criteri per la cessione dei materiali tramite procedure pubbliche. La manutenzione deve essere perseguita prioritariamente con movimentazione in loco; l’estrazione è ammessa solo per ridurre il rischio idraulico e ripristinare situazioni preesistenti, con attenzione agli effetti erosivi e alla tutela di habitat, fasce di esondazione e zone umide. Nei casi urgenti e inderogabili o di somma urgenza, può essere usata la compensazione e non sono dovuti oneri demaniali. Nei casi ordinari, in attesa del programma di gestione dei sedimenti, è richiesto il parere vincolante dell’Autorità di bacino distrettuale.

Servizi socio-sanitari e classificazione delle strutture

La Giunta regionale deve definire la classificazione delle strutture e dei servizi sociali e sociosanitari, residenziali e non residenziali, secondo i criteri ministeriali e il nomenclatore nazionale. Tutte le strutture e i servizi classificati necessitano di autorizzazione ai sensi della normativa regionale sull’autorizzazione all’esercizio.

Energia e prestazione energetica degli edifici

La Regione si avvale di IRE S.p.A. quale strumento operativo nel settore energetico, con compiti di supporto tecnico-scientifico, collaborazione alla definizione di linee guida e norme tecniche, verifiche a campione sugli attestati di prestazione energetica, gestione della banca dati energetica e iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio degli attestati. Sono inoltre possibili collaborazioni con università, ENEA e CNR. Viene anche estesa la disciplina dell’“attestazione” al miglioramento energetico.

Disciplina edilizia: titoli abilitativi, CILA, SCIA, ristrutturazione e varianti

La legge modifica in modo esteso la disciplina edilizia regionale. Vengono aggiornate le definizioni di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, mutamento di destinazione d’uso, varianti in corso d’opera, opere interne e interventi soggetti a CILA o SCIA. La Giunta deve adeguare la modulistica edilizia unificata e standardizzata, e i comuni sono tenuti a conformarsi.

Tra gli aspetti più rilevanti figurano:

  • l’inserimento degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative tra i profili espressamente richiamati;
  • la possibilità di realizzare in CILA taluni interventi di manutenzione straordinaria, compresi gli interventi su locali d’impresa e, per i casi previsti, opere di arredo e sistemazioni prive di nuove volumetrie;
  • la disciplina di fine lavori, con termine massimo triennale dalla presentazione della CILA e sanzione per ritardo nella comunicazione;
  • il riordino delle varianti in corso d’opera, eseguibili nei limiti della normativa urbanistico-edilizia e previa acquisizione dei pareri e assensi necessari;
  • la previsione di una maggiore incidenza del carico urbanistico ai fini del contributo di costruzione per taluni frazionamenti e aumenti di superficie agibile;
  • la possibilità, per interventi di ristrutturazione edilizia, di richiedere permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d’uso, alle condizioni previste.

Alcuni commi risultano però successivamente dichiarati incostituzionali dalla Corte costituzionale, e devono quindi considerarsi privi di efficacia nella parte colpita dalla pronuncia.

Sportello unico per le attività produttive e interventi produttivi

Per le attività produttive, la legge adegua l’elenco degli interventi urbanistico-edilizi soggetti a CILA e SCIA, con specifiche previsioni per manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e sistemazioni di aree. È introdotta anche una semplificazione per alcune modifiche di impianti già titolati, tramite autocertificazione descrittiva. La disciplina si coordina con quella edilizia regionale e con il SUAP.

Paesaggio e sanzioni pecuniarie

Le somme incassate dalla Regione per sanzioni pecuniarie nei casi di positiva compatibilità paesaggistica sono destinate, per gli esercizi 2015-2017 indicati dalla norma, al recupero e alla riqualificazione paesaggistica.

Valutazione di impatto ambientale e VAS

La legge riforma il procedimento di VIA: introduce la fase preliminare di scoping, disciplina la pubblicazione dell’avviso e l’avvio del procedimento, consente integrazioni volontarie, introduce un contraddittorio procedimentale prima del provvedimento negativo e un provvedimento semplificato per manifesta inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità. Il provvedimento di VIA dura cinque anni, salvo termine più lungo. Sono inoltre previste sospensioni dei termini nel mese di agosto sia per la VIA sia per la VAS.

Rifiuti urbani e assetto degli ambiti territoriali

La Regione è individuata come autorità d’ambito del ciclo dei rifiuti, operante tramite un Comitato d’ambito con partecipazione regionale e degli enti territoriali. È definito un ambito regionale unico articolato in quattro aree; Città metropolitana e province devono predisporre rispettivi piani e organizzare i servizi, con possibilità di delega ai comuni capofila nelle zone omogenee. La tariffazione comunale si fonda su indirizzi regionali, piano finanziario dell’area e costi dei servizi minimi. Sono previste pubblicità delle sedute, pubblicazione dei provvedimenti e norme transitorie per la continuità dei servizi e per i bandi già avviati.

Barriere architettoniche e localizzative

Viene rafforzato il principio per cui gli interventi edilizi su edifici aperti al pubblico non già adeguati non possono peggiorarne l’accessibilità. In caso di violazione, il comune ordina l’adeguamento, poi irroga una sanzione tra 500 e 10.000 euro e dispone il divieto di prosecuzione dell’attività sino all’adempimento; i proventi sono destinati all’abbattimento delle barriere.

Foreste, alberi monumentali e tutela sismica

La disciplina regionale tutela gli alberi monumentali, definendone le categorie e affidando alla Regione la redazione dell’elenco regionale. Per l’abbattimento o il danneggiamento si applicano le sanzioni statali previste. In materia sismica, viene precisato quando è necessaria la preventiva autorizzazione sismica provinciale e quando invece gli interventi, se rientranti nella CILA edilizia, sono soggetti a controlli a campione.

Protezione civile e volontariato

Le organizzazioni di volontariato previste dalla legge quadro sul volontariato possono essere iscritte nell’elenco regionale di protezione civile anche prima dell’iscrizione nel registro del Terzo settore; l’iscrizione diventa efficace con tale iscrizione e la mancata iscrizione comporta cancellazione secondo il regolamento regionale.

Aree protette, escursionismo, sport e turismo

Sono aggiornate denominazioni di parchi, la rete escursionistica e taluni aspetti dell’organizzazione sportiva. In ambito turistico, per gli alberghi vincolati viene disciplinata la procedura comunale sulla richiesta di parziale trasformazione d’uso con termine di novanta giorni e rinvio alla procedura prevista dalla normativa vigente sugli alberghi.

Regime transitorio e decorrenze pratiche

Molte disposizioni prevedono termini ormai superati o legati a specifici esercizi finanziari. In particolare:

  • la classificazione delle strutture socio-sanitarie doveva essere definita entro sei mesi dall’entrata in vigore;
  • i piani metropolitani e d’area, nonché il piano d’ambito rifiuti, sono stati oggetto di norme transitorie per assicurare la continuità del servizio;
  • alcune misure finanziarie erano limitate agli esercizi 2015-2017;
  • diversi commi dell’ampia riforma edilizia risultano successivamente dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale.

Obsolescenza pratica

La legge è oggi in larga parte di coordinamento storico e contiene numerosi rinvii a procedure o scadenze già esaurite. Tuttavia resta ancora rilevante come testo di modifica e consolidamento della normativa ligure, soprattutto per la lettura sistematica delle discipline vigenti nei settori edilizia, ambiente, rifiuti, paesaggio e protezione civile.

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