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Legge

L.R. Liguria 15/2015

DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI)

Normativa regionaleL.R. Liguria 15/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ligure riordina dal 1° luglio 2015 le funzioni conferite alle province, trasferendone molte alla Regione o ai comuni e ridefinendo il ruolo della Città metropolitana di Genova. Contiene anche adeguamenti in materia di difesa del suolo, turismo, formazione/lavoro, pesca, caccia, cultura, sport e tempo libero, con numerose norme transitorie, alcune limitate fino al 31 dicembre 2019/2020/2023 o alla prima scadenza dei programmi regionali.

Riordino delle funzioni provinciali in Liguria e adeguamento di varie leggi settoriali

Riordino delle funzioni provinciali in Liguria

La legge disciplina il riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione Liguria in attuazione della riforma delle province e della Città metropolitana. Il provvedimento ridefinisce l’allocazione delle competenze tra Regione, Città metropolitana di Genova, province e comuni, con effetti soprattutto dal 1° luglio 2015.

Ambito di applicazione e principi generali

La disciplina regionale si applica al riordino delle funzioni provinciali conferite dalla Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Sono espressamente escluse dal riordino le funzioni di polizia provinciale, i centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro, che restano alle province e alla Città metropolitana fino a successive disposizioni statali. Le funzioni non riordinate continuano a essere esercitate secondo la normativa vigente.

La Regione, nel processo di riordino:

  • individua l’ambito territoriale ottimale per ciascuna funzione;
  • valorizza il ruolo della Città metropolitana e dei comuni;
  • promuove l’esercizio associato delle funzioni;
  • assicura continuità amministrativa, semplificazione e riduzione dei costi;
  • privilegia, ove possibile, l’attribuzione dell’intera funzione a un unico soggetto.

Città metropolitana di Genova

La Città metropolitana di Genova è riconosciuta come ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni dell’area. La Regione può concordare con essa, anche tramite intese, azioni e progetti di interesse metropolitano, soprattutto per sviluppo economico e infrastrutture strategiche.

In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e programmazione strategica regionale sono adottati previo parere della Città metropolitana, che si esprime entro 45 giorni. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede comunque.

La SUAR regionale stipula intese con la SUA della Città metropolitana per costruire un sistema regionale degli appalti; inoltre, Regione e Città metropolitana collaborano in tema di informatizzazione e digitalizzazione.

Nel territorio metropolitano, le funzioni che la legge assegna alle province in quel settore sono attribuite alla Città metropolitana, che le esercita in continuità con la precedente Provincia di Genova.

Funzioni delle province e rapporti finanziari

Le province conservano le funzioni fondamentali previste dalla legislazione statale, con specifiche precisazioni in materia ambientale, trasporti, servizi idrici e rifiuti, viabilità e autorizzazioni particolari. In particolare restano in capo alle province anche alcune autorizzazioni su noleggio autobus con conducente, gare con veicoli o animali e circolazione eccezionale.

La legge disciplina anche i costi del personale e dei servizi connessi:

  • il personale destinato all’Ufficio d’Ambito del servizio idrico integrato è a carico della tariffa entro i limiti dell’autorità competente;
  • il personale di segreteria dell’ATO rifiuti è ripartito tra le aree omogenee in proporzione agli abitanti;
  • le province, nell’assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, diventano articolazioni funzionali della SUAR;
  • gli oneri istruttori per alcune funzioni tecniche sono definiti dalla Giunta regionale in modo uniforme.

Funzioni attribuite alla Regione

Sono attribuite alla Regione le funzioni già esercitate da province e Città metropolitana in materia di:

  • difesa del suolo;
  • turismo;
  • formazione professionale;
  • caccia e pesca.

Per cultura, sport e spettacolo, la Regione assume le funzioni che richiedono gestione unitaria regionale, mentre ai comuni restano i servizi di interesse locale. Per la formazione professionale la Regione opera tramite ARSEL, che diviene organismo intermedio per le procedure europee.

Restano comunque alle province le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative già svolte dalla polizia provinciale, fino a nuove disposizioni nazionali sulla polizia provinciale.

Esercizio delle funzioni da parte dei comuni

I comuni esercitano le funzioni loro attribuite, di regola, in forma associata e possono avvalersi del personale provinciale o metropolitano tramite convenzioni, con costi a carico dell’ente utilizzatore.

Trasferimento di funzioni, personale, beni e risorse

Il trasferimento di funzioni, personale e risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2015. Dal medesimo giorno passa alla Regione, o agli enti strumentali regionali competenti, il personale provinciale e metropolitano con rapporto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione coordinata e continuativa che svolge le attività relative alle funzioni trasferite, nei limiti delle esigenze di servizio e delle risorse disponibili.

Sono esclusi dal trasferimento alcuni dipendenti prossimi al pensionamento entro il 31 dicembre 2016, o per i quali gli enti non abbiano avviato le procedure di collocamento a riposo pur in presenza dei requisiti.

Dal trasferimento della funzione spettano alla Regione anche le entrate extratributarie e i proventi connessi, comprese le risorse statali assegnate in conto capitale o in conto interessi. Il personale trasferito continua temporaneamente a operare nella sede di provenienza con la dotazione strumentale in uso, fino alla definizione del trasferimento dei beni.

Gli uffici territoriali regionali sono organizzati dalla Giunta regionale; province e Città metropolitana devono garantire accesso agli atti e collaborazione. Regione e comuni possono inoltre avvalersi del personale provinciale tramite convenzioni.

Trattamento del personale trasferito

Al personale trasferito si applicano il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge statale di riordino. Le risorse trasferite costituiscono fondi separati destinati esclusivamente al personale trasferito, anche per trattamento accessorio e progressioni economiche orizzontali.

La dotazione organica della Giunta regionale è rideterminata in conseguenza del trasferimento. Le spese per il personale ricollocato non rilevano ai fini del tetto di spesa del personale, ferma restando la sostenibilità finanziaria e il rispetto dei vincoli di bilancio.

Beni, procedimenti in corso, contenzioso e società partecipate

I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi alle funzioni trasferite sono individuati negli accordi tra enti, da stipulare entro il 31 dicembre 2015.

Le province e la Città metropolitana devono ricognire:

  • rapporti attivi e passivi;
  • procedimenti e attività in corso;
  • contenzioso;
  • mutui;
  • opere e interventi;
  • ogni altro dato utile al trasferimento.

Restano di competenza delle province e della Città metropolitana:

  • la definizione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento;
  • la conclusione di opere e interventi per i quali sia già iniziata la procedura di affidamento;
  • i progetti e le attività finanziati come Organismo intermedio del PO CRO FSE 2007-2013.

Per tali attività restano disponibili le risorse finanziarie relative, e gli enti possono avvalersi gratuitamente del personale trasferito alla Regione secondo gli accordi. Possono essere inclusi negli accordi anche società ed enti partecipati che svolgono in via esclusiva attività inerenti le funzioni trasferite, purché la Provincia o la Città metropolitana detengano la maggioranza assoluta; restano esclusi dal subentro quelli in scioglimento o liquidazione.

Difesa del suolo: nuova allocazione delle competenze

La legge riorganizza la materia della difesa del suolo per mantenere un’efficace gestione del territorio, assumendo il bacino idrografico come riferimento. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze nel rispetto delle Autorità di bacino previste dal codice dell’ambiente.

La Regione esercita le funzioni già provinciali in materia di difesa del suolo e si avvale di uffici territoriali. I comuni, singoli o associati, sono competenti per:

  • manutenzione lungo i corsi d’acqua nel territorio comunale in presenza di rischio per la pubblica incolumità;
  • progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di opere di difesa del suolo non riservate alla Regione;
  • opere e manufatti di loro proprietà o dei concessionari, comprese le opere di pronto intervento;
  • realizzazione e collaudo di opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.

Se i corsi d’acqua interessano più comuni, le funzioni sono svolte di norma in forma associata. I comuni possono avvalersi del supporto tecnico-amministrativo di province e Città metropolitana tramite convenzione.

La legge modifica anche la normativa regionale di settore, attribuendo alla Regione la progettazione e realizzazione di opere idrauliche di terza categoria e di consolidamento versanti, e stabilisce che i canoni demaniali siano introitati dalla Regione e destinati almeno per il 55% al finanziamento degli interventi di difesa del suolo, con priorità alla manutenzione ordinaria.

Difesa del suolo: abrogazioni e disciplina di bacino

Vengono abrogate alcune disposizioni della legge regionale sulla tutela del suolo e della disciplina sulle comunità montane. Tutta la parte relativa all’Autorità di bacino regionale contenuta nel testo è successivamente risultata abrogata dalla l.r. 22/2021, e dunque non conserva utilità applicativa autonoma nel testo consolidato.

Restano in vigore, per quanto richiamato, i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della l.r. 58/2009.

Turismo: nuove competenze regionali, metropolitane e comunali

La disciplina turistica viene ridisegnata con attribuzione alla Regione delle funzioni di programmazione, promozione dell’immagine della Liguria, rapporti con Stato e UE, studi di mercato, innovazione, internazionalizzazione, finanziamenti alle imprese turistiche, gestione delle risorse per promozione e accoglienza, marchi turistici e sistema informativo turistico regionale.

La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco valorizzano le risorse turistiche locali in coerenza con la programmazione regionale, promuovono prodotti tipici e iniziative territoriali e possono gestire gli IAT nel proprio ambito.

Gli IAT possono essere autorizzati dalla Giunta regionale all’uso della denominazione e del logo se rispettano requisiti minimi informatici, informativi e di servizio. I soggetti privati devono presentare domanda tramite il Comune competente, che esprime un parere sull’opportunità turistica.

Gli operatori possono chiedere il riconoscimento di area d’interesse turistico regionale; i comuni di tali aree sono inseriti nell’elenco dei comuni turistici regionali. Le aggregazioni di imprese turistiche operanti in tali aree possono richiedere il riconoscimento di Distretto turistico.

Lo IAT riconosciuto entra nella rete regionale degli IAT e può svolgere anche prenotazione e vendita di servizi turistici e prodotti tipici nel rispetto della disciplina commerciale. La Giunta può concedere contributi per la gestione degli IAT, con priorità agli uffici che servono aree vaste, operano in raccordo con la strategia regionale e fungono da interfaccia con l’Agenzia.

La Regione esercita la vigilanza e irroga le sanzioni amministrative; può affidare la vigilanza ai comuni.

Turismo: norme transitorie

I sistemi turistici locali già previsti dalla normativa precedente mantengono la loro autonoma funzione, nei limiti della loro organizzazione e natura giuridica, e devono completare gli adempimenti relativi ai fondi pubblici ricevuti.

Gli IAT già operativi devono presentare la richiesta di riconoscimento entro un anno dall’entrata in vigore del Titolo turistico; fino a quel termine possono continuare a usare logo e denominazione IAT.

Ai comuni che assorbono personale provinciale o metropolitano in servizio presso gli IAT spetta un contributo pari a nove mensilità del trattamento economico. Per un anno tale personale continua a svolgere le funzioni di rilevazione dei dati turistici tramite il sistema regionale Rimovcli. Ai comuni interessati sono trasferiti anche i beni mobili strumentali necessari.

La Regione deve approvare entro un anno il provvedimento sulle linee guida per le commissioni esaminatrici delle professioni turistiche.

Formazione, istruzione e lavoro

La legge aggiorna il sistema educativo regionale sostituendo il riferimento all’ARSEL e ridefinendo il riparto di competenze tra Regione, Città metropolitana, province e comuni.

Le province svolgono soprattutto funzioni di dimensionamento scolastico, approvazione dei piani provinciali, supporto organizzativo per studenti con disabilità o svantaggio nel secondo ciclo, collaborazione con gli osservatori regionali e con la Regione per l’apprendimento degli adulti. La Città metropolitana adotta il piano di dimensionamento metropolitano.

ARSEL svolge le attività amministrative, gestionali e di supporto in materia di formazione professionale, oltre ad altre funzioni specificamente affidate, tra cui:

  • istruttoria per il visto regionale di ingresso per cittadini stranieri che svolgono attività formative in Italia;
  • attività di media education per giovani;
  • gestione del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

Nel sistema di formazione e qualificazione vengono aggiornati i riferimenti al repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali. La Regione promuove, anche tramite ARSEL, molte delle attività già provinciali.

Sono altresì aggiornate le norme sui servizi per l’impiego, con sostituzione dei riferimenti alle province con Città metropolitana e province, e con inserimento della Città metropolitana negli organi di coordinamento.

ARSEL Liguria

ARSEL viene ribattezzata “Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro”. La sua missione comprende istruzione, formazione, orientamento e servizi per il lavoro.

Fino all’approvazione della dotazione organica, ARSEL opera con tre aree autonome:

  • amministrazione e finanza;
  • gestione delle attività assegnate e delle linee di intervento del Programma operativo comunitario;
  • diritto allo studio, lavoro e raccordo con la Regione.

Per le funzioni dell’area dedicata al Programma operativo, l’Agenzia è articolata in una struttura centrale e in strutture territoriali.

Incentivi per il diritto allo studio, l’educazione permanente e il tempo libero

Nel diritto allo studio e nella formazione vengono rimodulati i riferimenti alle province e ad ARSEL. Nel tempo libero e nell’educazione permanente degli adulti, il programma diventa quinquennale e la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione e di erogazione dei contributi.

I beneficiari devono trasmettere alla Regione una relazione finale con la documentazione di spesa nei termini stabiliti dalla Giunta.

Pesca nelle acque interne

La disciplina della pesca nelle acque interne viene fortemente regionalizzata: la Giunta regionale stabilisce criteri e linee guida, approva la carta ittica regionale e può modificarne le disposizioni. La Regione svolge le funzioni amministrative sulla pesca e sulla gestione delle acque interne, promuove contributi e interventi di riequilibrio degli habitat e può sostenere la formazione dei pescatori.

Le licenze di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo propri modelli; la Regione tiene il registro delle licenze, rilascia i duplicati e disciplina autorizzazioni, sospensioni e controlli. I soggetti gestori devono trasmettere annualmente una relazione dettagliata alla Regione.

La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante per programmi e regolamenti di settore. La Giunta adotta i propri provvedimenti di prima applicazione entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Sono previsti anche criteri di riparto delle tasse e sovrattasse sulle concessioni regionali, destinandone i proventi ai compiti istituzionali della legge.

Caccia e fauna selvatica

La legge trasferisce alla Regione le principali competenze in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica, sostituendo in tutto il testo i riferimenti provinciali con quelli regionali. La Regione predispone il piano faunistico-venatorio, lo approva sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale e ne assicura la durata quinquennale, con efficacia fino al nuovo piano.

Il piano contiene la perimetrazione delle zone, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini; la Regione cura anche la cartografia, le notifiche ai proprietari e la pubblicazione dei perimetri.

La disciplina regionale riguarda inoltre:

  • esercizio venatorio e calendari;
  • zone di protezione;
  • appostamenti fissi;
  • caccia agli ungulati e alla fauna selvatica in generale;
  • allevamento di fauna selvatica;
  • commissione per l’abilitazione venatoria, nominata dalla Regione;
  • tesserino venatorio;
  • ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.

Per la caccia di selezione agli ungulati, la Regione può regolamentare periodi diversi da quelli ordinari con piani annuali di abbattimento selettivo. La Regione individua anche le zone “a rischio agricolo” per il cinghiale e regola la ricerca del capo ferito, gli interventi di controllo e i rapporti con l’ISPRA.

Caccia: norme transitorie

Fino al 30 giugno 2015 le province e la Città metropolitana mantengono la potestà regolamentare in materia di caccia.

Sono inoltre prorogati, fino all’adozione degli atti regionali sostitutivi, numerosi atti di programmazione, autorizzazioni, commissioni e incarichi precedentemente adottati da province e Città metropolitana. Per la materia caccia, tali atti restano comunque in vigore fino al 31 dicembre 2023, salvo quelli che richiedono aggiornamento annuale o concernono la formazione delle squadre di caccia al cinghiale.

In fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, la Giunta regionale può apportare modifiche ai piani faunistico-venatori adottati in precedenza.

Cultura e spettacolo

Nel testo regionale sulla cultura vengono soppressi o abrogati molti riferimenti alle province e diversi organismi consultivi o disposizioni organizzative. Anche la disciplina dello spettacolo dal vivo viene semplificata, con eliminazione di strutture o riferimenti interprovinciali non più coerenti con il nuovo assetto.

Cinema

Nella disciplina sulla diffusione dell’esercizio cinematografico vengono eliminati alcuni riferimenti alle province, adeguando il testo al nuovo assetto regionale.

Sport

La normativa sportiva è aggiornata ampliando e precisando le funzioni regionali. La Regione interviene su contributi per:

  • impianti sportivi e loro messa in sicurezza;
  • gestione privata di impianti pubblici;
  • utilizzo extrascolastico di impianti scolastici;
  • manifestazioni sportive di interesse sub-regionale;
  • centri di avviamento allo sport e progetti giovanili;
  • sport per persone con disabilità;
  • attività motoria per la terza età.

Il Programma regionale per lo sport passa a durata quinquennale e definisce anche i luoghi destinati allo sport di cittadinanza. I comuni devono censire gli spazi destinati a tale finalità e comunicarli alla Regione.

Le domande di contributo per le funzioni dell’articolo 6 devono essere presentate alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno successivo.

Il Programma stabilisce inoltre importi massimi concedibili, spesa ammissibile e modalità per il riconoscimento di qualità.

Sono abrogate alcune disposizioni precedenti, incluso l’articolo 56 e l’articolo 59 della l.r. 40/2009.

Sport: regime transitorio

Il Programma regionale sportivo deve essere adeguato alla nuova disciplina alla sua prima scadenza. Nella prima applicazione, le istanze di contributo sono presentate alla Regione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Programma adeguato.

Tempo libero

La disciplina del tempo libero e dell’educazione permanente degli adulti viene semplificata: il programma diviene quinquennale, la Regione definisce le modalità procedurali per i contributi e i beneficiari devono presentare una relazione finale con i documenti di spesa secondo i termini stabiliti dalla Giunta.

Disposizioni finanziarie e finali

La legge reca una copertura finanziaria per gli esercizi 2015-2017 mediante variazioni di bilancio, con stanziamenti su più capitoli e utilizzo di fondi speciali.

Le disposizioni dei Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore dal 1° luglio 2015. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

Obsolescenza complessiva

Molte parti della legge sono oggi obsolete o superate da successive riforme, in particolare quelle relative a disciplina transitoria del 2015, ai rinvii a esercizi finanziari ormai conclusi e ai numerosi articoli successivamente abrogati. Restano invece utili, per la ricostruzione del quadro normativo consolidato, le disposizioni di riordino e gli assetti settoriali ancora richiamati nel testo vigente.

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