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Legge

L.R. Liguria 9/2015

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2014, N. 40 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LIGURIA (LEGGE FINANZIARIA 2015)) E ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2007, N. 25 (TESTO UNICO IN MATERIA DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA)

Normativa regionaleL.R. Liguria 9/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 9/2015 interviene sulla finanziaria 2015, istituendo per il solo anno 2015 tre fondi regionali e aggiornando i fondi speciali di parte corrente e conto capitale. Modifica inoltre il testo unico sul trasporto non di linea, fissando principi per i regolamenti comunali su assegnazione e prenotazione di taxi e NCC. Entrata in vigore immediata il 1° aprile 2015; le previsioni sui fondi riguardano esclusivamente il 2015.

Modifiche alla legge finanziaria 2015 della Liguria e al testo unico regionale sul trasporto non di linea

Modifiche finanziarie e disciplina del trasporto non di linea in Liguria

La legge regionale Liguria 31 marzo 2015, n. 9 interviene sulla legge finanziaria 2015 e sul testo unico regionale in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea. Il provvedimento ha una forte componente finanziaria riferita al solo esercizio 2015 e introduce anche criteri vincolanti per i regolamenti comunali su taxi e noleggio con conducente.

Fondi regionali istituiti per il solo anno 2015

Per l’anno 2015 vengono istituiti tre fondi regionali:

  • il Fondo regionale per il finanziamento degli interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, con dotazione di euro 15.008.721,08;
  • il Fondo regionale per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, con dotazione di euro 3.491.278,92;
  • il Fondo per il cofinanziamento regionale del Progetto ERP Liguria, con dotazione di euro 2.000.000,00.

Le relative coperture sono disposte mediante variazioni al bilancio di previsione finanziario 2015-2017, ma con effetti limitati al solo esercizio 2015. In entrata è incrementato lo stanziamento per mutui e altre forme di indebitamento; in spesa sono iscritti gli importi destinati al finanziamento di intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro, agli interventi di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche e alla spesa per il sistema informativo regionale.

Aggiornamento dei fondi speciali della legge finanziaria 2015

La legge sostituisce la Tabella A allegata alla l.r. 40/2014, confermando la determinazione degli importi dei fondi speciali destinati alla copertura di futuri provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso del 2015.

Per il fondo speciale di parte corrente risultano indicati stanziamenti nelle aree:

  • Istituzionale;
  • Edilizia;
  • Turismo.

Per il fondo speciale di conto capitale risultano indicati stanziamenti nelle aree:

  • Ambiente;
  • Cultura.

La disciplina è quindi riferita alla programmazione finanziaria dell’esercizio 2015 e ai relativi esercizi di competenza indicati nelle tabelle, senza effetti generali permanenti.

Criteri per i regolamenti comunali su taxi e noleggio con conducente

La legge inserisce nell’articolo 16 del testo unico regionale sul trasporto non di linea un nuovo comma con principi e criteri direttivi per i regolamenti comunali in materia di assegnazione o prenotazione dei servizi.

I comuni devono conformarsi ai seguenti criteri:

  • le modalità di assegnazione o prenotazione devono rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di taxi e NCC;
  • l’assegnazione o la prenotazione può avvenire solo in favore di soggetti in possesso di regolare licenza o autorizzazione e nel rispetto della normativa sul lavoro;
  • per i servizi taxi, l’assegnazione deve essere non discriminatoria tra i singoli operatori o tra gruppi di essi facenti capo alla stessa struttura economica, così da individuare sempre il taxi più vicino o comunque più idoneo alle esigenze dell’utente;
  • per il noleggio con conducente, la prenotazione deve comunque pervenire all’operatore nella rimessa indicata nell’autorizzazione;
  • l’operatore deve conservare prova delle singole prenotazioni e, se richiesto, esibire alle autorità competenti anche i titoli dei relativi pagamenti effettuati e ricevuti.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, cioè il 1° aprile 2015.

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