Sentenza n. 2587/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, n. 669 del 24 marzo 2023, resa inter partes, concernente un piano di allineamento prezzi di cessione aree comprese in un p.i.p. (piano insediamenti produttivi) comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera consiliare e nota comunale con cui è stato richiesto il versamento di un conguaglio per l’allineamento del prezzo di cessione di un lotto P.I.P.
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa assegnataria)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva acquistato dal Comune, mediante convenzione del 15 aprile 2010, il lotto n. 9 di un’area P.I.P., pagando il prezzo iniziale determinato in via preventiva. Nel 2016 il Comune aveva richiesto un ulteriore versamento di 54.000 euro, richiamando l’integrale copertura dei costi sostenuti per l’acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione. In primo grado la società aveva dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’insufficienza della motivazione, l’omessa indicazione dei criteri e dei dati utilizzati per il calcolo, la violazione della convenzione e del regolamento comunale, l’erroneità del computo per il mancato scomputo di contributi regionali e somme versate da assegnatari rinuncianti, nonché l’inclusione di una porzione del lotto non consegnata per la presenza di costruzioni abusive. Aveva inoltre eccepito l’inadempimento del Comune agli obblighi relativi alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione, chiedendo la riduzione della somma eventualmente dovuta. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che il Comune potesse ripetere pro quota i costi effettivamente sostenuti e rigettando l’eccezione di inadempimento. In appello la società ha sostenuto, tra l’altro, che il Comune aveva agito anche mediante esercizio di potere amministrativo e che gli atti erano privi di adeguata istruttoria e motivazione. Il Consiglio di Stato ha disposto un’istruttoria per acquisire i documenti relativi alla quantificazione e al riparto del conguaglio. Il Comune ha dichiarato di non avere rinvenuto gli elaborati analitici originari, giustificando tale impossibilità con il fatto che i funzionari che avevano gestito la vicenda non erano più in servizio.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il Consiglio di Stato ha precisato che non era in discussione, in astratto, il potere del Comune di esigere anche successivamente somme residue necessarie all’integrale copertura dei costi relativi alla cessione delle aree P.I.P. Tuttavia, tale pretesa deve essere adeguatamente motivata, soprattutto quanto alla precisa quantificazione dell’importo richiesto e ai criteri di riparto applicati. I dati aggregati indicati nella delibera e il richiamo al principio legislativo di integrale copertura dei costi non erano sufficienti a sostituire gli elaborati analitici necessari a dimostrare il calcolo concreto del conguaglio dovuto dalla società. L’ammissione del Comune di non essere in grado di ricostruire le modalità di determinazione dell’importo, a causa dell’irreperibilità della documentazione, non ha consentito di superare le esigenze istruttorie. Gli atti risultavano quindi affetti da difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 12, l. 865/1971
integrale copertura dei costi per l’acquisizione delle aree da assegnare in zona P.I.P.
Il principio consente al Comune di esigere anche successivamente somme residue necessarie a coprire integralmente i costi sostenuti, ma non esonera l’amministrazione dall’obbligo di dimostrare e motivare la precisa quantificazione della pretesa e il relativo riparto.
art. 1460 c.c.
La sentenza di primo grado aveva ritenuto non opponibile l’eccezione di inadempimento e comunque non applicabile alla fattispecie, ma il Consiglio di Stato ha definito l’appello sulla base del difetto di istruttoria e di motivazione della pretesa economica.
artt. 1, 3, 7 e 21-bis l. 241/1990
Sono stati invocati dall’appellante in relazione alle garanzie procedimentali e all’obbligo di motivazione; la decisione ha accolto il gravame specificamente per difetto di istruttoria e motivazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione dell’udienza da remoto.
art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113
Richiamato quale base normativa per la camera di consiglio da remoto.
Massime di principio
- Il Comune che abbia ceduto aree comprese in un piano per insediamenti produttivi può esigere anche successivamente somme residue necessarie all’integrale copertura dei costi sostenuti per l’acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione, nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
- Il principio dell’integrale copertura dei costi nelle cessioni di aree P.I.P. non dispensa l’amministrazione dall’obbligo di rendere conoscibili i dati, i criteri e le operazioni mediante i quali è stata determinata la somma richiesta al singolo assegnatario.
- Un atto con cui l’amministrazione richiede un conguaglio relativo al prezzo di cessione di un’area P.I.P. è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando non consenta di ricostruire la quantificazione concreta dell’importo e il criterio di riparto applicato.
- L’irreperibilità degli elaborati analitici o il venir meno del funzionario che aveva curato il procedimento non esonera l’amministrazione dall’onere di dimostrare i presupposti e la misura della propria pretesa economica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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