Cassazione Penale, Sentenza n. 921/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile intestato alla ricorrente, adottato nell'ambito del procedimento a carico del coniuge per associazione per delinquere aggravata e trasferimento fraudolento di valori. La ricorrente deduce violazione dell'art. 240-bis cod.pen., censura la mancata valutazione dei documenti prodotti attestanti che, al momento dell'acquisto, il nucleo familiare disponeva delle risorse necessarie, sostiene che l'acquisto sia avvenuto in un periodo temporalmente lontano rispetto ai fatti contestati e lamenta motivazione illogica nella lettura delle clausole contrattuali relative alla compravendita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione: non risulta agli atti la procura speciale conferita al difensore della ricorrente necessaria per proporre il ricorso per cassazione. Per effetto dell'inammissibilità non è stata esaminata la questione di merito relativa alla legittimità del sequestro ai sensi dell'art. 240-bis. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata al proprio grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 240-bis cod.pen.
Il Tribunale aveva ritenuto legittimo il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 240-bis in ragione della vicinanza temporale tra l'acquisto dell'immobile e la commissione dei reati e dell'incongruenza fra i redditi dichiarati del nucleo familiare e il valore dell'acquisto; la Cassazione non ha invece esaminato il merito dell'applicazione della norma perche' il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali.
regola processuale sulla procura speciale per il ricorso in Cassazione
La Corte ha ritenuto essenziale la presenza della procura speciale conferita al difensore per proporre il ricorso per cassazione; l'assenza di tale procura determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In Cassazione la correttezza della rappresentanza processuale è essenziale: verificare sempre che il difensore sia munito della procura speciale richiesta per proporre ricorso, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità senza esame del merito.
- Nelle impugnazioni avverso sequestri preventivi finalizzati alla confisca (art. 240-bis cod.pen.) il giudice valuta la congruità dei redditi del nucleo familiare rispetto al valore dei beni e la vicinanza temporale tra acquisto e commissione dei reati; terzi interessati devono produrre prove chiare e documenti convincenti sull'origine lecita delle risorse.
- I profili procedurali (come la legittimazione o la regolarità della procura) possono prevalere sui profili di merito: assicurarsi di ottemperare a tutti i requisiti formali prima di proporre ricorso per evitare la perdita automatica del diritto di impugnazione.
- Se si contesta la legittimità del sequestro per presunta provenienza lecita dei beni, è utile documentare tempestivamente e in modo dettagliato l'origine delle risorse (contratti, movimenti bancari, dichiarazioni fiscali coerenti) e argomentare la ragionevolezza temporale dell'acquisto rispetto ai fatti contestati.
- In caso di dubbio procedurale, valutare rimedi alternativi o richieste integrative in sede antecedente (es. integrazione di procura) per sanare vizi formali prima dell'intervento della Corte di Cassazione.
Testo integrale
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