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Sentenza

Sentenza n. 2712/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202600652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza per richiedenti asilo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, ha presentato istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. L’Amministrazione, pur essendo tenuta a esaminare l’istanza e a concludere il procedimento, è rimasta inerte, omettendo di adottare un provvedimento espresso entro il termine previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990. È stata dedotta l’illegittimità del silenzio per violazione degli obblighi amministrativi in materia di accoglienza, del principio di legalità e del canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata. Ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza e ha ordinato all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, anche tramite funzionario formalmente delegato, disponendo che provveda nei successivi trenta giorni. Le spese di lite sono state integralmente compensate; è stata riservata a separato decreto la liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, ove spettanti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    La disciplina dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale pone specifici obblighi in capo all’Amministrazione competente in ordine alla predisposizione e all’erogazione delle misure di accoglienza.

  • art. 2, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.

  • art. 97 Cost.

    Il silenzio ingiustificato dell’Amministrazione contrasta con il canone di buon andamento dell’azione amministrativa.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha consentito l’adozione del decreto cautelare monocratico inaudita altera parte, con ordine all’Amministrazione di provvedere sull’istanza entro dieci giorni.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando un richiedente protezione internazionale presenta un’istanza di ammissione alle misure di accoglienza, l’Amministrazione competente è tenuta a esaminarla e a concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990.
  • L’inerzia dell’Amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza è illegittima perché contrasta con gli obblighi specifici derivanti dalla disciplina dell’accoglienza, con il principio di legalità e con il buon andamento dell’azione amministrativa.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’Amministrazione di pronunciarsi entro un termine determinato e, per il caso di persistente inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di adottare il provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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