Cassazione Penale, Sentenza n. 32117/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
All'indagata era stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione alla contestata partecipazione a un sodalizio dedito al narcotraffico, operante nelle Marche, e al concorso nella detenzione di circa 45 kg di hashish. Secondo l'addebito provvisorio, ella avrebbe svolto attività di custodia e conservazione della sostanza, servizi operativi per il vertice dell'organizzazione e attività di intermediazione per la predisposizione di contratti di lavoro fittizi destinati ad alcuni associati. Avrebbe inoltre collaborato con il compagno nel confezionamento e nella custodia dello stupefacente rinvenuto in un locale seminterrato. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo l'assenza di elementi sufficienti a dimostrare sia l'esistenza del sodalizio sia la partecipazione consapevole dell'indagata, e prospettando il carattere occasionale delle condotte. Con il secondo motivo si contestavano la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza e proporzionalità degli arresti domiciliari, assumendo che il pericolo di inquinamento probatorio fosse stato desunto in modo congetturale da un messaggio telefonico e che non fossero stati considerati il tempo trascorso, l'assenza di ulteriori condotte e la disponibilità a fornire il codice del telefono. Con il terzo motivo si censurava la configurabilità delle aggravanti della transnazionalità e dell'uso delle armi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l'eventuale esclusione delle aggravanti non avrebbe prodotto effetti concreti né sui termini della custodia cautelare né sui criteri di scelta, adeguatezza e proporzionalità della misura. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: il Tribunale del riesame aveva motivato in modo congruo e non manifestamente illogico sulla partecipazione dell'indagata al sodalizio, valorizzando conversazioni, contatti con il vertice dell'organizzazione, attività di supporto operativo, coinvolgimento nella gestione di contratti fittizi, il messaggio relativo all'arresto del compagno, la presenza sul luogo di occultamento della droga, l'aiuto nel confezionamento e il video dei panetti rinvenuti nel telefono. Le doglianze miravano a una non consentita rivalutazione del fatto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Pur riconoscendo una carenza motivazionale in ordine all'esigenza di cui all'art. 274, lett. a), c.p.p., la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il concreto e attuale pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p., desunto dai contatti con il vertice del sodalizio, dallo stabile inserimento nel gruppo e dalla recente operatività criminale. La misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta proporzionata e adeguata.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Disciplina il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari personali.
art. 61-bis c.p.
Prevede l'aggravante della transnazionalità, la cui contestazione è stata ritenuta priva di interesse concreto ai fini della misura cautelare.
art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti e la relativa aggravante dell'uso delle armi; la responsabilità cautelare è stata ritenuta sorretta da un quadro indiziario congruo.
art. 110 c.p.
Fondava la contestazione del concorso nella detenzione dello stupefacente.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Riguarda la detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestata a titolo concorsuale.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.
art. 274, lett. a) e c), c.p.p.
La Corte ha ritenuto carente la motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio, ma adeguata quella sul concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati.
art. 275, comma 3, c.p.p.
La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il delitto associativo in materia di stupefacenti opera indipendentemente dalla contestazione delle aggravanti; l'esclusione di queste ultime non avrebbe inciso sulla misura.
art. 303, comma 1, lett. a), n. 3), lett. b), n. 3), e lett. b-bis), n. 3), c.p.p.
I termini di fase cautelare non sarebbero mutati per effetto dell'esclusione delle aggravanti considerate.
art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.
Richiamato ai fini della disciplina dei termini cautelari.
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
Richiamato in relazione alla presunzione di adeguatezza prevista per il delitto associativo in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare, l'indagato non ha interesse a contestare un'aggravante se dalla sua esclusione non deriva una concreta utilità immediata sull'an o sul quomodo della misura, compresi i termini cautelari, i criteri di scelta, la proporzionalità o l'adeguatezza della misura.
- Ai fini dei gravi indizi di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la consapevole adesione al sodalizio può essere desunta, nel loro complesso, da attività di custodia e conservazione della droga, servizi operativi per il vertice, contatti con gli associati, supporto logistico e contributi alla gestione di strumenti funzionali all'organizzazione criminale.
- In sede di ricorso per cassazione contro un'ordinanza cautelare, non è consentita la rivalutazione del significato degli elementi di fatto quando la motivazione del giudice del riesame sia congrua, puntuale, non manifestamente illogica e non travisi le risultanze probatorie.
- Le esigenze cautelari non devono concorrere: è sufficiente la concreta sussistenza di una sola tra il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione del reato per fondare la misura.
- Il concreto e attuale pericolo di reiterazione può essere desunto dallo stabile inserimento dell'indagato in un gruppo criminale dedito al narcotraffico, dai rapporti diretti con il vertice del sodalizio e dalla recente operatività delle condotte, anche quando l'indagato abbia già riportato una condanna per un episodio collegato con pena sospesa.
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