Sentenza n. 4852/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del decreto del Ministro dell’Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; 2) del bando di concorso - decreto dipartimentale 21 febbraio 2022, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 16 del 25 febbraio 2022, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; 3) del decreto dipartimentale 17 aprile 2023, n. 207 con il quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso in questione e successive modifiche, supplemento straordinario n. 1/21 del 19 maggio 2023; 4) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell’allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente, anche compresa la Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 5) del decreto dipartimentale n. 83 del 27 febbraio 2024 con cui è stata nominata la commissione medica per la citata procedura concorsuale; 6) del decreto n. 373 del 20 novembre 2024, notificato in pari data, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l’esclusione del ricorrente dal concorso volto all’assunzione di 300 unità nella qualifica di Vigile del Fuoco; 7) del verbale n. 110 del 18 novembre 2024 (menzionato nel decreto suindicato) e della sceda medica con il quale la commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità nei confronti del sig. -OMISSIS- nato il -OMISSIS-: “Deficit dell’acutezza visiva naturale (VN OD 04/10 – VN OS 03/10). Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, c. 1, lettera e), punto 1”; 8) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 9) dell’art. 1 comma 1, lettera “e” punto 1 del D. M. Interno 4 novembre 2019 n. 166; 10) dell’art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell’Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l’esclusione dal concorso; 11) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ordinamento VV.F.; 12) del decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 13) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale, laddove risulti comunque lesivo dell’interesse del ricorrente; e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso per deficit dell'acutezza visiva naturale, unitamente al verbale della commissione medica e agli atti presupposti, tra cui la disciplina regolamentare dei requisiti psicofisici
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'esclusione disposta durante le visite propedeutiche all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria del concorso per 300 vigili del fuoco. L'esclusione era motivata dal riscontro di un deficit dell'acutezza visiva naturale, con visus indicato in 04/10 per l'occhio destro e 03/10 per l'occhio sinistro, ai sensi del decreto ministeriale n. 166 del 2019. Il ricorrente ha dedotto l'inattendibilità e l'erroneità dell'accertamento medico concorsuale, richiamando accertamenti sanitari successivi che avevano rilevato un visus naturale compatibile con l'idoneità, nonché la documentazione sanitaria già prodotta prima della visita concorsuale. L'amministrazione ha sostenuto che il miglioramento del visus potesse dipendere da un intervento di chirurgia refrattiva eseguito dopo l'esclusione. Il TAR, ritenendo non esclusa la possibilità di un difetto istruttorio e di una non corretta misurazione, ha disposto verificazione medico-specialistica per accertare l'effettiva sussistenza del deficit e l'eventuale incidenza di interventi correttivi successivi.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La verificazione eseguita dalla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare ha accertato, sulla base della visita specialistica del 26 febbraio 2025, l'assenza di qualsiasi deficit dell'acutezza visiva naturale e l'idoneità del candidato al concorso. Il verificatore non ha inoltre riscontrato segni clinici o strumentali di pregresso trattamento di chirurgia refrattiva, escludendo l'ipotesi prospettata dall'amministrazione. Poiché la verificazione non è stata contestata dall'amministrazione né quanto alle modalità dell'esame né quanto ai criteri applicati, il TAR ne ha recepito integralmente le risultanze. La significativa difformità del dato rilevato in sede concorsuale rispetto agli altri accertamenti sanitari, anteriori e successivi, è stata ritenuta indicativa di una non corretta misurazione e, quindi, di un difetto di istruttoria. È stato annullato il provvedimento di esclusione. Le spese di lite sono state compensate, mentre il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Costituiscono la base normativa per disporre la verificazione tecnica finalizzata all'accertamento dell'effettiva sussistenza del requisito medico contestato.
art. 30 c.p.a.
risarcimento del danno in forma specifica
Il ricorrente aveva formulato anche una domanda risarcitoria, ma la sentenza decide accogliendo la domanda di annullamento e non dispone il risarcimento.
art. 1, comma 1, lettera e), punto 1, d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166
Deficit dell’acutezza visiva naturale
Prevede il requisito relativo all'acutezza visiva naturale la cui ritenuta carenza aveva determinato l'esclusione del candidato.
art. 5, comma 7, d.m. Interno 18 settembre 2008, n. 163
il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso
Collega il giudizio definitivo di non idoneità all'esclusione dalla procedura concorsuale; nel caso concreto, tuttavia, il presupposto medico dell'esclusione è stato ritenuto erroneamente accertato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Giustifica l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati relativi alla salute
Rileva ai fini della protezione dei dati sanitari contenuti nella pronuncia e dell'oscuramento disposto.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando un candidato contesta l'accertamento medico concorsuale allegando documentazione sanitaria convergente e incompatibile con il giudizio di non idoneità, il giudice può disporre verificazione tecnica per accertare l'effettiva sussistenza del requisito psicofisico.
- La verificazione medico-specialistica può fondare l'annullamento dell'esclusione quando accerta l'assenza della patologia o del deficit contestato e l'idoneità del candidato, soprattutto se l'amministrazione non contesta le modalità dell'esame né i criteri applicati dal verificatore.
- La rilevazione concorsuale del requisito medico è viziata da difetto di istruttoria quando risulta isolata e distonica rispetto a plurimi accertamenti sanitari anteriori e successivi, convergenti nel dimostrare l'idoneità del candidato, e la verificazione esclude spiegazioni alternative come interventi correttivi successivi.
- In presenza di una verificazione tecnica non contestata dall'amministrazione, il giudice può recepirne le risultanze qualora non emergano ragioni per discostarsene e utilizzarle per valutare la legittimità dell'accertamento amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →