Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1824/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 329 del 27 marzo 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio annuo di € 500 tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero ad accreditare € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre alle spese di lite. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 28 marzo 2024, era passata in giudicato, come attestato il 21 luglio 2025, e risultava inutilmente decorso il termine di moratoria di 120 giorni senza che l’amministrazione vi avesse dato esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il giudicato e il perdurante inadempimento del Ministero dopo la scadenza del termine di moratoria di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato un commissario ad acta, individuato da un dirigente del Dipartimento ministeriale competente, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inadempimento, compiendo gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono a carico dell’amministrazione inadempiente; il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 300 oltre spese generali e accessori, e al rimborso del contributo unificato, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. merita accoglimento

    Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile e va accolto quando, decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, l’amministrazione non abbia adempiuto al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato entro un termine e predisporre la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001

    la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola che pone a carico dell’amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell’attività commissariale, considerandoli compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle emesse ai sensi della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione di una sentenza passata in giudicato senza che l’amministrazione vi abbia dato esecuzione, è accoglibile l’azione di ottemperanza.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • I compensi e le spese dell’eventuale attività del commissario ad acta sono a carico dell’amministrazione inadempiente; la disposizione prevista per l’ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.