Sentenza n. 113/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 10/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 1.8.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 10/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, divenuta definitiva, notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Decorso tale termine, l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero e gli uffici intimati non si sono costituiti in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto provati il passaggio in giudicato della sentenza presupposta, la sua notificazione all'amministrazione e la perdurante inadempienza ministeriale. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza definitiva, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, con facoltà di subdelega, incaricandolo di provvedere entro i successivi 90 giorni su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della sentenza presupposta, della sua notificazione all'amministrazione e della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, unita alla persistente inerzia dell'amministrazione, legittima l'accoglimento della domanda e l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare all'amministrazione un termine per adempiere alle statuizioni del giudicato, disponendo contestualmente che, in caso di ulteriore inadempimento, provveda in via sostitutiva un commissario ad acta già nominato nella sentenza.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione interessata, con facoltà di subdelega se espressamente prevista dal giudice, e può essere attivato su istanza della parte vittoriosa dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Nel dare esecuzione al giudicato, l'amministrazione deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto, detraendolo dalle prestazioni dovute.
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