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Sentenza

Sentenza del 11/07/2017 n. 3088 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Società sportiva dilettantistica - Attività commerciale - Assenza di separata contabilità - Previsione statutaria di trasmissibilità delle quote sociali - Conformità all'art. 148 d.P.R. 917/1986 - Insussistenza - Reddito d'impresa - Consegue - Accertamento - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento è stato ritenuto legittimo. L'inosservanza dei requisiti statutari e contabili previsti dall'art. 148 del d.P.R. 917/1986 comporta la perdita delle agevolazioni fiscali. Di conseguenza, i proventi dell'attività commerciale devono essere assoggettati a tassazione come reddito d'impresa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la qualificazione, come reddito d'impresa, dei proventi derivanti dall'attività svolta e la conseguente legittimità dell'accertamento fiscale. La controversia riguardava, in particolare, il mancato rispetto dei requisiti necessari per beneficiare del regime agevolato previsto dall'art. 148 del d.P.R. 917/1986: la società non aveva tenuto una contabilità separata tra attività istituzionale e attività commerciale e lo statuto prevedeva la libera trasmissibilità delle quote sociali, in contrasto con la disciplina agevolativa.

Norme richiamate

  • Art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Il regime agevolativo per gli enti associativi e sportivi dilettantistici presuppone il rispetto di specifici requisiti sostanziali e statutari, oltre agli obblighi contabili previsti per distinguere l'attività istituzionale da quella commerciale. La violazione di tali requisiti comporta la perdita delle agevolazioni e la qualificazione dei relativi proventi secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali riservate agli enti sportivi dilettantistici non dipendono soltanto dalla denominazione o dalla finalità dichiarata dell'ente, ma dal rispetto concreto dei requisiti statutari, organizzativi e contabili previsti dalla legge.
  • La mancata separazione contabile tra attività istituzionale e attività commerciale può impedire di applicare il regime agevolato e consentire all'Amministrazione finanziaria di tassare i proventi come reddito d'impresa.
  • Lo statuto deve essere coerente con i requisiti normativi: clausole che consentano la libera trasferibilità delle partecipazioni, quando incompatibili con la disciplina applicabile, possono determinare la perdita delle agevolazioni.
  • In situazioni analoghe, l'ente deve verificare preventivamente lo statuto, mantenere una contabilità distinta e documentare chiaramente la natura delle diverse attività svolte; in caso contrario, l'accertamento fiscale può risultare legittimo.

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