Sentenza del 11/07/2017 n. 3088 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Società sportiva dilettantistica - Attività commerciale - Assenza di separata contabilità - Previsione statutaria di trasmissibilità delle quote sociali - Conformità all'art. 148 d.P.R. 917/1986 - Insussistenza - Reddito d'impresa - Consegue - Accertamento - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto legittimo. L'inosservanza dei requisiti statutari e contabili previsti dall'art. 148 del d.P.R. 917/1986 comporta la perdita delle agevolazioni fiscali. Di conseguenza, i proventi dell'attività commerciale devono essere assoggettati a tassazione come reddito d'impresa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la qualificazione, come reddito d'impresa, dei proventi derivanti dall'attività svolta e la conseguente legittimità dell'accertamento fiscale. La controversia riguardava, in particolare, il mancato rispetto dei requisiti necessari per beneficiare del regime agevolato previsto dall'art. 148 del d.P.R. 917/1986: la società non aveva tenuto una contabilità separata tra attività istituzionale e attività commerciale e lo statuto prevedeva la libera trasmissibilità delle quote sociali, in contrasto con la disciplina agevolativa.
Norme richiamate
Art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Il regime agevolativo per gli enti associativi e sportivi dilettantistici presuppone il rispetto di specifici requisiti sostanziali e statutari, oltre agli obblighi contabili previsti per distinguere l'attività istituzionale da quella commerciale. La violazione di tali requisiti comporta la perdita delle agevolazioni e la qualificazione dei relativi proventi secondo le regole ordinarie del reddito d'impresa.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali riservate agli enti sportivi dilettantistici non dipendono soltanto dalla denominazione o dalla finalità dichiarata dell'ente, ma dal rispetto concreto dei requisiti statutari, organizzativi e contabili previsti dalla legge.
- La mancata separazione contabile tra attività istituzionale e attività commerciale può impedire di applicare il regime agevolato e consentire all'Amministrazione finanziaria di tassare i proventi come reddito d'impresa.
- Lo statuto deve essere coerente con i requisiti normativi: clausole che consentano la libera trasferibilità delle partecipazioni, quando incompatibili con la disciplina applicabile, possono determinare la perdita delle agevolazioni.
- In situazioni analoghe, l'ente deve verificare preventivamente lo statuto, mantenere una contabilità distinta e documentare chiaramente la natura delle diverse attività svolte; in caso contrario, l'accertamento fiscale può risultare legittimo.
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