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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40684/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello dichiarata inammissibile: il ricorrente deduceva la nullità della sentenza d'appello per presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 420-bis c.p.p. da parte del giudice di primo grado e l'errore del giudice di primo grado nell'aver proceduto nonostante l'assenza del difensore dell'imputato; in sostanza si prospettava la nullità del giudizio di primo grado per violazione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato l'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p., che impone, a pena di inammissibilità, il deposito insieme all'atto d'appello di un specifico mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio per l'imputato proceduto in assenza. Il ricorrente non ha adeguatamente confrontato le proprie doglianze con la ratio della decisione di inammissibilità e non ha dedotto l'impugnazione dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p. Conseguentemente la Cassazione ha confermato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)

    Richiede, a pena di inammissibilità, il deposito con l'atto d'impugnazione della dichiarazione/elezione di domicilio e, per l'imputato proceduto in assenza, un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione/elezione di domicilio; la sua ratio è garantire la conoscenza effettiva della pronuncia e selezionare le impugnazioni ponderate.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare il giudice di primo grado; la Corte non ha accolto il motivo perché il ricorrente non ha confrontato le proprie doglianze con la ratio che ha determinato l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alla somma per la Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto equa la sanzione di 3.000 euro per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Regola l'ordinanza dichiarativa dell'assenza in primo grado; la Corte osserva che il ricorrente non ha dedotto l'impugnazione di tale ordinanza, che avrebbe dovuto essere valutata se rilevante.

  • art. 89 d.lgs. n. 150/2022

    Stabilisce l'ambito di applicazione temporale delle modifiche introdotte dalla Riforma (c.d. Cartabia); le norme sui termini e sui depositi si applicano alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore (dopo il 30/12/2022).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale utilizzato per la formulazione dei motivi di ricorso; disciplina l'enunciazione dei motivi.

  • artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU

    La questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione a tali norme è stata ritenuta manifestamente infondata: la limitazione introdotta dall'art. 581 è considerata una scelta legislativa non manifestamente irragionevole finalizzata a selezionare le impugnazioni e garantire l'effettiva conoscenza della sentenza.

Massime di principio

  • Se il ricorrente è un imputato proceduto in assenza, l'atto d'appello deve essere accompagnato da un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio: la sua mancata produzione determina l'inammissibilità dell'appello.
  • Quando si intende censurare vizi connessi alla celebrazione del giudizio in assenza (p.es. nullità per violazione del diritto di difesa), è spesso necessario impugnare anche l'ordinanza che ha dichiarato l'assenza (art. 586 c.p.p.) e confrontarsi esplicitamente con la ratio della decisione che ha dichiarato l'inammissibilità.
  • Le censure che non si confrontano con la motivazione che ha determinato l'inammissibilità dell'impugnazione sono inammissibili: il ricorso deve affrontare la decisione impugnata e le ragioni poste a fondamento.
  • Le questioni di incostituzionalità delle nuove regole sull'inammissibilità (art. 581) sono difficilmente accolte in quanto la modifica è considerata una scelta legislativa ponderata volta a evitare impugnazioni non motivate e garantire la conoscenza della sentenza.
  • Per evitare sanzioni (spese e somme alla Cassa delle ammende), il difensore deve verificare tempestivamente i nuovi adempimenti procedurali e, se il termine è stato perso, valutare rimedi come la richiesta di restituzione del termine o l'estensione ove applicabile.

Testo integrale

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