Cassazione Penale, Sentenza n. 34027/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la decisione di merito per violazione di legge e mancata motivazione: la difesa sosteneva che la misura di prevenzione (decreto del 10/03/2006, eseguita dal 30/07/2013) era stata sospesa per lungo periodo in relazione a detenzioni e che, ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 1, L. n.161/2017 (commi 2-bis e 2-ter dell'art.14 d.lgs. n.159/2011), avrebbe dovuto essere effettuata una rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale prima della nuova applicazione della misura. Il G.i.p. aveva ritenuto l'eccezione infondata motivando sulla base delle vicende successive (sospensioni per custodia cautelare e nuova applicazione nel 2020) e la Corte d'appello ha richiamato quella motivazione. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello carente perché non ha esaminato compiutamente la questione della necessità di rivalutazione della pericolosità sociale alla luce delle precedenti sospensioni e della lontananza temporale dell'atto di prevenzione originario (2006) rispetto alla violazione contestata (settembre 2020), né ha considerato adeguatamente i limiti di applicazione della disciplina novellata e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità citate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per carenza motivazionale della sentenza impugnata. Ha annullato la sentenza della Corte d'appello e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, affinché venga esaminata e motivata in modo esaustivo la questione della persistenza/attualità della pericolosità sociale e l'efficacia della misura di prevenzione quale presupposto del reato contestato.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011
Norma che disciplina il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; è il capo di imputazione principale contestato a Cortese.
art. 14, d.lgs. n.159/2011 (commi 2-bis e 2-ter) introdotti dall'art. 4, comma 1, L. n.161/2017
Introduce l'obbligo di verificare la persistenza dell'attualità della pericolosità sociale dopo la cessazione di una detenzione protratta (almeno due anni); la difesa invocava tale previsione per chiedere la rivalutazione della misura prima della sua riapplicazione.
art. 9, comma 1, legge 27/12/1956 n.1423
Rimanda alla normativa sulla sorveglianza speciale e ai presupposti del reato di cui all'art. 75; la Corte richiama i limiti applicativi alla luce delle successive integrazioni giurisprudenziali.
Corte costituzionale, sentenza n.291/2013
Pronuncia che ha imposto la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale in caso di sospensione della misura per effetto della detenzione; la Corte di Cassazione valuta la portata temporale e applicativa di tale pronuncia rispetto ai fatti concreti.
Sez. U, Corte di Cassazione, n.51407/2018 (M.)
Ha chiarito che l'art.14, comma 2-ter, richiede la verifica della pericolosità da parte del tribunale dopo detenzione per espiazione protratta almeno due anni; tale principio è richiamato per valutare l'obbligo di rivalutazione.
Sez.1, Corte di Cassazione, n.36583/2017 (Maffi)
Ha stabilito che l'integrazione normativa/giurisprudenziale successiva alla cessazione dell'esecuzione della misura non può trovare applicazione retroattiva se la misura era cessata prima della pronuncia; principio utilizzato per delimitare l'ambito applicativo delle richieste difensive.
art. 23, d.l. 28/10/2020 n.137 (procedura scritta)
Norma procedurale invocata per la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; menzionata nel procedimento ma non decisiva sul merito.
Massime di principio
- Quando si contesta la violazione di obblighi connessi a misure di prevenzione, il giudice deve verificare e motivare l'efficacia e l'attualità della misura al momento del fatto: la misura originaria datata non è automaticamente efficace dopo lungo tempo senza una valutazione dell'attualità della pericolosità.
- La sospensione della misura per effetto di detenzione protratta (soprattutto per espiazione di pena di almeno due anni) impone, di norma, una rivalutazione da parte del tribunale della persistenza della pericolosità sociale prima di ritenere efficace la misura al momento della nuova applicazione.
- La natura della detenzione che ha determinato la sospensione (espiazione pena vs custodia cautelare) è rilevante: la giurisprudenza distingue gli effetti e le conseguenti esigenze di rivalutazione in relazione al titolo della detenzione.
- Se il giudice di merito non affronta in modo specifico le questioni sollevate (in particolare la necessità di rivalutazione della pericolosità e la storia temporale della misura), la motivazione è carente e la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame.
- I precedenti della Corte costituzionale e delle sezioni unite della Cassazione delimitano la retroattività dell'obbligo di rivalutazione: occorre verificare se la cessazione dell'esecuzione della misura sia avvenuta prima o dopo le pronunce che hanno introdotto o chiarito il dovere di rivalutazione.
- In situazioni analoghe, il difensore deve documentare chiaramente le vicende della misura (date di adozione, sospensioni, cause di sospensione, date di riapplicazione) e chiedere espressamente la rivalutazione della pericolosità; il giudice di merito deve rispondere puntualmente a tali deduzioni.
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