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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14656/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cassazione)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. contro la sentenza della Prima Sezione penale della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso avverso la decisione della Corte di appello di Messina, la quale aveva confermato la condanna per tentato omicidio aggravato dalla crudeltà. Con l'unico motivo deduceva un asserito travisamento del fatto, sostenendo che la pluralità di colpi inferti alla vittima fosse solo apparente. La Corte ha ritenuto che la censura investisse in realtà valutazioni di merito e non un errore percettivo emendabile con il ricorso straordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, rilevando che l'art. 625-bis c.p.p. consente di correggere solo errori di natura percettiva dovuti a svista nella lettura degli atti, idonei a incidere sul processo formativo della volontà della Corte, e non contestazioni che mirano a rimettere in discussione apprezzamenti valutativi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario è ammesso solo per errori di natura percettiva dovuti a svista nella lettura degli atti da parte della Corte di cassazione, non per contestazioni di merito o errori valutativi.

  • art. 585 c.p.p.

    non determinabile dal testo come richiamo esplicito; non citato

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato per contestare apprezzamenti di fatto o valutazioni probatorie compiute dalla Corte di cassazione.
  • È configurabile l'errore emendabile solo quando la decisione di legittimità sia stata viziata da un errore percettivo derivante da svista nella lettura degli atti, capace di incidere sulla volontà decisoria.
  • Le doglianze che si limitano a prospettare un diverso apprezzamento della pluralità dei colpi o della dinamica del fatto sono inammissibili se mascherate da deduzione di travisamento, quando in realtà mirano a rivalutare il merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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